Per tutto quanto concerne i limiti
di distanza valgono le prescrizioni seguenti:
a) per
i nuovi edifici e per gli interventi di totale demolizione e ricostruzione è
prescritta la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti;
b) non
si intendono pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente
luci oppure vedute relative a vani scala ed autorimesse. La distanza va
osservata anche quando si tratti di una parete finestrata antistante ad una
cieca.
c) nelle
aree di espansione CR2, CR3 e D valgono le distanze previste per le zone C dal
D.M. 02/04/68 n° 1444 art. 9;
d) i
muri di fabbrica, anche non finestrati, dovranno rispettare la distanza minima
di 5 m dai confini, salvo la possibilità di addossarsi a norma del codice
civile ad edifici esistenti nel limite massimo della loro sagoma;
e) i
limiti di distanza di cui alla precedente lettera d) potranno essere derogati
previo accordo tra le parti, sancito con atto pubblico. Nel caso di
edificazioni a confine, con la deroga di cui alla lettera e), non potranno
essere eseguite aperture finestrate, né assimilabili a vedute;
f) In
caso di presenza di pareti finestrate, occorre il rispetto di 5 m da confine e
10 m tra le pareti e sono comunque applicabili le deroghe previste dalla
precedente lettera e).