Art.46        Vincoli di distanza

 

Per tutto quanto concerne i limiti di distanza valgono le prescrizioni seguenti:

a)    per i nuovi edifici e per gli interventi di totale demolizione e ricostruzione è prescritta la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

b)    non si intendono pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci oppure vedute relative a vani scala ed autorimesse. La distanza va osservata anche quando si tratti di una parete finestrata antistante ad una cieca.

c)    nelle aree di espansione CR2, CR3 e D valgono le distanze previste per le zone C dal D.M. 02/04/68 n° 1444 art. 9;

d)    i muri di fabbrica, anche non finestrati, dovranno rispettare la distanza minima di 5 m dai confini, salvo la possibilità di addossarsi a norma del codice civile ad edifici esistenti nel limite massimo della loro sagoma;

e)    i limiti di distanza di cui alla precedente lettera d) potranno essere derogati previo accordo tra le parti, sancito con atto pubblico. Nel caso di edificazioni a confine, con la deroga di cui alla lettera e), non potranno essere eseguite aperture finestrate, né assimilabili a vedute;

f)    In caso di presenza di pareti finestrate, occorre il rispetto di 5 m da confine e 10 m tra le pareti e sono comunque applicabili le deroghe previste dalla precedente lettera e).