La sottocategoria D, di cui all'art.
16 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali si
prescrive nuova edificazione di carattere industriale, artigianale e commerciale
mediante strumenti urbanistici esecutivi.
Tali parti del territorio sono di
norma destinate alla localizzazione di attività produttive esistenti nel
territorio Comunale di Nichelino alla data di adozione del Progetto Preliminare
e da trasferire, secondo le indicazioni del presente P.R.G.C..
All'interno di dette parti, ove
previsto dal piano sono indicate aree specifiche, destinate a servizi (SP di
cui all'art. 17) od a nuove sedi viarie, (che rappresentano una quota dei
fabbisogni derivanti dagli insediamenti previsti dal PRG stesso) e fili di
fabbricazione da rispettare nella progettazione degli interventi.
Al fine di facilitare la formazione
di iniziative unitarie fra le proprietà il P.P.A. o lo stesso strumento
urbanistico esecutivo, possono indicare le unità minime (comprensive anche di
porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento di nuova
edificazione. In ogni caso valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 9,
secondo comma.
Qualora il Comune non intenda avvalersi
del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art.
42 della L.U. 56/77 e successive modificazioni, gli interventi di nuova
edificazione previsti nelle aree D sono attuati mediante strumenti urbanistici
di cui agli artt. 43 e 44 della L.U. 56/77.
Tali strumenti prevedono altresì la
stipula di una convenzione fra il Comune ed i privati proprietari,
eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt.
45 e 46 della L.U. 56/77.
Per le aree D si prescrive altresì:
a) indice
territoriale di superficie da applicare all'intera area non superiore a 0,75
mq/mq.
Le
quantità edificabili così determinate (superficie lorda di solaio) sono
concentrate sulle aree (non vincolate o non destinabili a servizi e viabilità),
destinate dal SUE a superficie fondiaria, fino a raggiungere su di esse un
indice fondiario di copertura non superiore al 50%.
La
differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi
di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al I comma dell'art. 35 delle
presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione se lo strumento
urbanistico esecutivo ne motiva e argomenta l'opportunità.
In
ogni caso la quantità complessiva di aree destinate ai servizi è calcolata in
percentuale pari al 20% della superficie territoriale di D; in presenza di
unità minime di intervento di cui al 4° comma del presente articolo,
l'attuazione delle aree per servizi individuate dal PRG ai sensi dell'art. 21
della L.R. 56/77, è realizzata per porzioni funzionali attribuite alle stesse.
b) gli
interventi in piani urbanistici esecutivi sono realizzati mediante tipi,
attività, usi e vincoli come precisato in tabella. L'uso residenziale è
consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale di custodia
degli impianti previsti.
c) gli
interventi di nuova costruzione di edifici industriali debbono rispettare i
fili fissi di fabbricazione indicati nelle cartografie di progetto. Derogano
dal rispetto dei fili fissi di fabbricazione gli impianti al servizio della
viabilità (impianti di erogazione carburante e strutture ad essi funzionalmente
connesse, piccole strutture per impianti tecnologici per pubblici servizi, ecc).
d) nelle
aree comprese in parti di territorio classificate come D, oltre agli interventi
per recinzioni mediante opere a giorno è consentito:
- interventi
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria,
straordinaria), al restauro e al risanamento delle opere, alla ristrutturazione
edilizia e all’ampliamento, di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 delle
presenti norme;
- interventi
sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli
usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla
conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è
consentito il cambiamento all'interno della classe e.
e) Per
quanto riguarda l'attività di deposito di materiali a cielo libero e di rottameria, nonché la commercializzazione di pezzi di
recupero di autoveicoli civili, industriali o agricoli, dovranno essere
previsti spazi di manovra e parcheggio privati in misura adeguata e comunque
non inferiori ad 1/3 della superficie fondiaria
dell'impianto; dovrà inoltre essere garantito un ordinato utilizzo degli spazi
ed il rispetto dei requisiti igienico-funzionali; è ammessa la formazione di
uffici connessi all'impianto in misura non superiore a 200 mq. lordi, servizi compresi;
f) all’interno dell’area PIP4
l’attività t1.2 è ammessa, limitatamente ai pubblici esercizi e agli esercizi
commerciali di vicinato, nei limiti quantitativi previsti dal S.U.E.
g) Al fine di garantire un corretto
inserimento paesaggistico delle aree produttive si dovrà porre attenzione a:
- realizzare idonee schermature a verde,
possibilmente con alberature di alto fusto di essenza autoctona, in
corrispondenza della trama edilizia esistente ed in particolare per quanto
riguarda gli edifici con funzioni produttive;
- integrare opportunamente le aree verdi con
gli edifici produttivi, schermando opportunamente l’eventuale presenza di
impianti a forte disturbo percettivo;
- evidenziare, ove possibile, nella aree a
servizi i coni visivi in direzione dello skyline montuoso e collinare;
- inibire la vista da parte degli edifici a
funzione terziaria , commerciale e ricettiva, nei confronti degli edifici
produttivi, mantenere le connessioni percettive, qualora esse siano positive,
con le funzioni residenziali.
Per le aree del P.I.P. 4 si
prescrive altresì:
Adeguamento
alla L.R. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico”
Ove sussistano accostamenti critici tra classi acustiche
confinanti dovranno essere individuate, all’interno del perimetro del P.I.P. 4,
idonee fasce di mitigazione opportunamente dimensionate ai sensi della L.R.
52/2000 e della D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001. Qualora l’inserimento di tali
misure di mitigazione richieda la modificazione di elementi compositivi,
normativi o dimensionali del P.I.P. 4 sarà necessario operare a mezzo di una
successiva variante del medesimo strumento urbanistico attuativo.
Fasce di
rispetto dell’elettrodotto esistente.
La fascia di rispetto dell’elettrodotto, pari a 30
metri lineari, richiede una verifica della nuova edificabilità, prevista da P.I.P. , qualora l’inserimento di tali misure di mitigazione
richiedano una ridefinizione delle capacità edificatorie e/o dimensionali dei
vari lotti coinvolti, si dovranno apportare le dovute modifiche agli elementi
compositivi, normativi o dimensionali del P.I.P. 4 a mezzo di variante del
medesimo strumento urbanistico attuativo.