Per
la sottocategoria EP, di cui all'art. 16
delle presenti norme, si prescrive:
a) indici
fondiari di superficie e di copertura non superiori a quelli esistenti alla
data di adozione del Progetto Preliminare.
Agli
edifici eseguiti con concessione non successivamente annullata e non in
contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività
produttive funzionali, possono essere concessi una tantum ampliamenti in misura
non superiore al 50% della superficie lorda di solaio, sviluppato, di cui
all'art. 40, per impianti fino a 1.000 mq. ed a 500 mq. nel caso in cui la
superficie lorda di solaio complessiva superi i 1.000 mq. In ogni caso l'indice
fondiario di copertura non può essere superiore al 55%;
b) interventi
non convenzionati su singole unità immobiliari o su interi edifici, mediante
tipi, mutamenti di attività ed usi, come precisato nella tabella.
Per
la EP è di norma previsto il mantenimento delle attività e degli usi. E'
tuttavia consentito l'utilizzo e la ristrutturazione degli edifici esistenti al
fine di ospitare:
- attività
di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle
produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati, in conformità a
quanto richiesto dall'art. 25 comma 2° lettera g) della L.R. 56/77 e successive
modificazioni;
- le
attrezzature e le infrastrutture al servizio della attività agricola (stalle,
silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli);
- le
attività inerenti l'allevamento di animali anche con metodi industriali.
E'
consentito inoltre l'uso residenziale,
limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale di custodia degli
impianti;
c) il
rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e c) per interventi quali
precisati in tabella.
Al
fine di rispettare detti vincoli è consentito ampliare la superficie fondiaria
di pertinenza degli edifici esistenti, senza che questo possa comportare
incrementi delle quantità (superfici lorde di solaio), al di là di quanto
previsto al punto a) del presente articolo.