Art.64        Prescrizioni per EP

 

            Per la sottocategoria EP, di cui all'art. 16 delle presenti norme, si prescrive:

 

a)         indici fondiari di superficie e di copertura non superiori a quelli esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare.

            Agli edifici eseguiti con concessione non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionali, possono essere concessi una tantum ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie lorda di solaio, sviluppato, di cui all'art. 40, per impianti fino a 1.000 mq. ed a 500 mq. nel caso in cui la superficie lorda di solaio complessiva superi i 1.000 mq. In ogni caso l'indice fondiario di copertura non può essere superiore al 55%; 

 

b)         interventi non convenzionati su singole unità immobiliari o su interi edifici, mediante tipi, mutamenti di attività ed usi, come precisato nella tabella. 

            Per la EP è di norma previsto il mantenimento delle attività e degli usi. E' tuttavia consentito l'utilizzo e la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di ospitare:

-           attività di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati, in conformità a quanto richiesto dall'art. 25 comma 2° lettera g) della L.R. 56/77 e successive modificazioni;

-           le attrezzature e le infrastrutture al servizio della attività agricola (stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli);

-           le attività inerenti l'allevamento di animali anche con metodi industriali.

            E' consentito inoltre l'uso  residenziale, limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale di custodia degli impianti;

 

c)         il rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e c) per interventi quali precisati in tabella.

            Al fine di rispettare detti vincoli è consentito ampliare la superficie fondiaria di pertinenza degli edifici esistenti, senza che questo possa comportare incrementi delle quantità (superfici lorde di solaio), al di là di quanto previsto al punto a) del presente articolo.