Art.79 Fasce
di rispetto per strade e tracciati ferroviari, prescrizioni integrative per i
tracciati stradali.
Il
PRGC individua, in conformità alle vigenti leggi di settore, le geometrie e le
dimensioni delle fasce di rispetto della viabilità stradale e ferroviaria.
A)
Fasce di rispetto stradali
Ai fini
della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto della viabilità
il PRGC ha adottato la classificazione della viabilità predisposta dal Comune
di Nichelino, in attuazione del DPR 16/12/1992 n° 495 come modificato ed
integrato dal DPR 26 Aprile 1993 n° 147.
Nel
territorio del Comune di Nichelino sono state individuate (Tav.AT5-17 e Tav. 2)
le seguenti strade:
-
Autostrade, tipo A;
-
Strade extraurbane secondarie, tipo C;
-
Strade urbane di Quartiere, tipo E;
-
Strade locali, urbane o extraurbane, comunali, tipo F.
Le fasce di
rispetto previste per l’intero territorio comunale sono sintetizzate nella
seguente tabella, con riferimento alla Tav. AT5-17 per la delimitazione di
Centro abitato e per la classificazione delle strade, per quanto non
contemplato in tale tabella si rimanda al D.Lgs
285/92 e s.m.i. ed al D.P.R. 495/92 e s.m.i. ..
Le fasce di
rispetto riportate sulla tavola AT5-17 e sulle tavole di progetto (TAVV. 3.1-7,
4.16) sono da verificarsi a scala di maggior dettaglio in sede di progetto per
un’idonea individuazione geometrica a norma del D.Lgs
285/92 e s.m.i. .
FASCE DI
RISPETTO DAL CONFINE STRADALE
(DPR 16 Dicembre 1992 n° 495 come modificato dal DPR 26 Aprile 1993 n° 147)
TIPO DI STRADA |
FUORI DAI CENTRI ABITATI |
FUORI DAI CENTRI ABITATI MA NELLE ZONE CON S.U.E. ATTUATIVI |
ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI |
DISTANZE MURI DI CINTA DAL CIGLIO STRADALE DENTRO I CENTRI ABITATI |
DISTANZE DEI MURI DI CINTA DAL CIGLIO STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI |
TIPO A |
mt. 60 |
mt. 30 |
mt. 30 |
mt. 3 |
mt. 5 |
TIPO C |
mt. 30 |
mt. 10 |
-- |
-- |
mt. 3 |
TIPO E |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
TIPO F |
mt. 20 |
-- |
-- |
-- |
mt. 3 |
TIPO F vicinali |
mt. 10 |
-- |
-- |
-- |
-- |
B) Tracciati
ferroviari
Per
le ferrovie la profondità delle fasce di rispetto é
conforme alle prescrizioni degli articoli dal 49 al 56 del D.P.R. 11.7.1980 n°
753 (mt. 30) salvo le deroghe nelle forme previste dall'art. 60 del citato
D.P.R.
Ad integrazione di quanto indicato
nelle tavole di Progetto del PRGC relativamente alla viabilità si aggiunge
quanto segue:
1) Strade
pedonali.
Per
tutte le strade destinate esclusivamente al transito pedonale la profondità
della fascia di rispetto viene fissata in mt. 5.
2) Strade
a fondo cieco.
Per
tutte le strade private chiuse al pubblico transito a fondo cieco al servizio
dei singoli edifici o insediamenti gli arretramenti sono conseguenti alla applicazione delle sole norme di confrontanza,
di cui al vigente regolamento edilizio.
Per
definizione si intendono strade a fondo cieco solo quelle terminanti con una
piazzola di ampiezza tale che al suo interno possa essere inscritto al netto
dei marciapiedi, un cerchio con diametro non inferiore a m. 15, senza
possibilità di collegamento con altre sedi veicolari.
3) Strade
al servizio di strumenti urbanistici esecutivi.
Per
tutte le strade al servizio di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, sono
ammessi arretramenti conseguenti alla applicazione
delle sole norme di confrontanza di cui al vigente
regolamento edilizio.
L'amministrazione
comunale si riserva tuttavia di richiedere il mantenimento di arretramenti
conformi al comma 2° dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n° 1444 in funzione delle
esigenze della circolazione e della struttura della rete viabile indicata dal
P.R.G.
4) Sezioni
stradali
Tutte
le strade pubbliche e private che hanno lo scopo di dare conveniente accesso
all'area di pertinenza dei singoli edifici, devono essere progettate tenendo
conto della loro funzione, dell'intensità del traffico locale, del volume e
della destinazione degli edifici da servire.
Di
norma la sezione minima-massima, ove non precisata dalle tavole di piano, e le
caratteristiche delle sedi stradali sono così determinate:
- ml.
da 2 a 4 per strade pedonali e ciclo-pedonali; protette e separate dal traffico
veicolare, pavimentate e illuminate;
- ml.
da 4 a 6 per strade veicolari in parti del territorio B, C, E, F, al servizio
di insediamenti fino a 10 famiglie o di attività produttive o terziarie fino a
10 addetti, pavimentate e illuminate, con piazzole di sosta e di manovra, raggi
di curvatura minimi ml. 5;
- ml.
da 6 a 15 per strade veicolari in parti del territorio B, C, E, F, al servizio
di complessi insediativi di maggiori dimensioni, pavimentate e illuminate, con
pendenza inferiore al 12%, raggi di curvatura minimi ml. 7.00. Nel distretto
DI5 fanno eccezione le larghezze delle vie Vernea e
Nino Bixio, per le quali si conferma l’attuale sezione individuabile in loco;
- ml.
da 10 a 16 per strade veicolari in parti del territorio D destinate al transito
delle merci, pavimentate e illuminate, con pendenza inferiore al 6%, raggio di
curvatura minimo ml. 10.00.
Le
strade che non rispettino le caratteristiche sopra stabilite non possono essere
considerate ai fini dell'osservanza dei requisiti di urbanizzazione primaria
richiesti per la concessione ad edificare.
In
sede di concessione od autorizzazione edificatoria il Comune, per argomentate
esigenze di traffico di cui in premessa al presente titolo, può richiedere
arretramenti delle costruzioni fino ai massimi delle varie categorie di sezioni
ed ai minimi raggi di curvatura di cui sopra.