Art. 13 - Aree di recupero degli insediamenti abitativi esistenti: (R1 - R2)
Norme generali

(1)       Le aree qui considerate sono quelle distinte in cartografia con la sigla R1 ed R2 e comprendenti le porzioni degli insediamenti urbani di interesse ambientale o semplicemente documentario come tali individuati ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. In tali aree, gli obiettivi prioritari sono la conservazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

(2)       Le presenti aree sono da considerarsi zone di recupero ai sensi dell'Art. 27 della Legge 457/78.

(3)       Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo quando siano definiti topograficamente ambiti di destinazione d'uso impropria o che le attività esistenti diventino oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Il P.R.G. non delimita immobili obbligatoriamente soggetti a strumento urbanistico esecutivo o compresi in aree da assoggettare a piani di recupero ex legge 457/78 restando inteso che tutti gli immobili possono essere soggetti ad intervento diretto. Per tutti gli edifici il P.R.G. fissa con vincolo topograficamente definito i tipi di intervento consentiti. Gli eventuali strumenti urbanistici esecutivi previsti dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Regionale di cui all’Art. 91bis della L.R. 56//77, nel rispetto delle procedure fissate dagli Artt: 24 e 41bis della stessa legge. Non costituiscono variante al P.R.G. le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento ammissibili e definiti dal P.R.G. per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, completamento, nuovo impianto e che non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate a pubblici servizi. Non sono ammesse variazioni del tipo di intervento di restauro per gli edifici di rilevanza storico-artistica e/o documentaria o con fronti significativi da conservare, non sono inoltre ammesse variazioni del tipo di intervento di ristrutturazione A. Le modificazioni sono decise dal Comune, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, nel rispetto delle procedure fissate ai Commi 7 e 8 dell'Art. 17 della L.R. 56/77. In seguito all’entrata in vigore della legge obiettivo 443/2001 si precisa che per gli interventi di ristrutturazione di tipo A non sono ammessi interventi di demolizione totale con ricostruzione.

(4)       Eventuali interventi di ampliamento della sagoma inviluppo di edifici esistenti potranno essere consentiti alle seguenti condizioni:

-               l'edificio interessato non sia assoggettato, sulle tavole di P.R.G. ad intervento di restauro ed a ristrutturazione di tipo A;

-               tali interventi siano limitati ai soli casi in cui necessitino integrazioni di carattere distributivo, e quando gli edifici abbiano manica inferiore a m 7 di ampiezza;

-               l'ampliamento sia in accordo con la tipologia a portici sovrapposti di tipo canavesano, le cosiddette "gallerie" ad archi o piattabanda, e sia di norma destinato alla distribuzione verticale ed orizzontale ai piani, con strutture aperte non successivamente recuperabili all’uso abitativo, salva la possibilità di cui al punto seguente;

-               parti chiuse connesse all'ampliamento di sagoma al solo fine di adeguamenti igienico-funzionali saranno ammesse ai sensi del comma successivo;

-               l'aumento di superficie coperta indotto dai porticati non ecceda il 40% della superficie coperta della manica di edificio cui si affianca o connette il porticato stesso; la superficie coperta nel complesso non ecceda il 60% della superficie fondiaria del lotto e la larghezza dei nuovi porticati non superi i 3,00 m;

-               la densità fondiaria nel complesso non superi i 3,0 mc/mq riferita alle parti chiuse;

-               l'altezza delle fronti dell'edificio risultante non sia superiore a quella dell'edificio originario; eventuali alterazioni saranno consentite solo in accordo con quanto precisato al seguente Comma 7;

-               quando costituiscano coperture di terrazzi scoperti esistenti o di nuova formazione, con creazione di porticato aperto almeno su un lato, non successivamente recuperabile all'uso abitativo, e risolte con il rispetto delle norme sui materiali di cui al seguente articolo.

(5)       Quando l'intervento di ampliamento di abitazioni esistenti non si inquadri in un tipo di ampliamento organico come previsto al comma precedente, ma preveda solo aggiunte volumetriche, queste saranno attuabili alle seguenti condizioni:

-               che l'ampliamento sia al solo fine igienico-funzionale e che vengano prioritariamente utilizzati per tali fini eventuali edifici a destinazione rurale (stalle, fienili, tettoie e simili) coerenti all'edificio principale;

-               solo nel caso di indisponibilità di tali volumi residui rurali si esegua un ampliamento esterno alla sagoma dell'edificio, con volumetria non eccedente il 20% di quella abitativa esistente, con un massimo di 150 mc ed un minimo sempre consentito di 25 mq utili;

-               l'aspetto formale di tali aggiunte sia in accordo con la tipologia dell'edificio preesistente soprattutto nelle soluzioni strutturali esterne e di copertura ed in genere con le disposizioni sull'uso dei materiali tradizionali dettate dalle presenti norme;

-               l'edificio non sia assoggettato, sulle tavole di P.R.G. ad intervento di restauro;

-               in ogni caso il calcolo della volumetria in ampliamento avvenga nel rispetto delle modalità definite dal R.E. vigente.

(6)       Gli interventi ammessi ai due commi precedenti dovranno rispettare le seguenti norme sulle distanze:

-               verso spazi pubblici siano allineati con i più prossimi edifici preesistenti anche se non contigui;

-               verso i confini: potranno essere edificati secondo le norme del codice civile o con distanza di mt. 5,00;

-               la distanza tra fabbricati non prospicienti verso spazi pubblici sia in accordo con quanto prescritto allo specifico articolo delle presenti norme relativo alle distanze in genere.

(7)       Nel caso di interventi di ristrutturazione di tipo B è consentita una modesta traslazione degli orizzontamenti al solo fine di ricavare l'altezza minima o media dei piani di 2,70 m prescritta dalle norme vigenti, purché non ne derivino aumenti dell'altezza alla gronda dell'edificio superiori ad 1,00 m.

(8)       Gli interventi di demolizione e ricostruzione eventualmente previsti nelle tavole di progetto di P.R.G. in scala 1:750, e quelli cui si addivenga ai sensi del precedente Comma 3, sono attuabili con concessione singola eventualmente convenzionata; l'edificio risultante dovrà rispettare i fili di fabbricazione esistenti, salva la possibilità di aggiungere strutture distributive aperte (portici) e salva l'osservanza di eventuali determinazioni dell'Autorità Comunale prese per ragioni di viabilità.

(9)       Gli eventuali piani di recupero adottati per l'attuazione delle previsioni di P.R.G. dovranno riferirsi ad ambiti che presentino almeno le seguenti caratteristiche:

-               comprendere tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;

-               estendersi a tutta la costruzione caratterizzata da evidente continuità tipologica ed unico momento costruttivo;

-               comprendere tutti i corpi di fabbrica costituenti in origine, un unico ambito funzionale (residenza, volumi tecnici, magazzini, ecc.);

-               estendersi almeno a tutta la proprietà accorpata intestata al richiedente.

(10)    Nei casi di richiesta di interventi di demolizione totale e ricostruzione riguardanti bassi fabbricati, tettoie ed edifici adibiti a laboratori artigianali o assimilabili, come tali individuati sulle tavole relative ai tipi di intervento, e nel caso generale di richieste di riordino di tali edifici, esclusi quelli eventualmente vincolati a tipi di intervento di restauro, sarà possibile effettuare la demolizione e ricostruzione degli stessi purché il risultato finale, a giudizio della C.I.E., sia nettamente migliorativo dell'esistente, le coperture vengano, senza eccezione, realizzate a falde con tegole curve, la situazione planimetrica sia regolarizzata, e la superficie lorda complessiva degli edifici riordinati, preesistenti e delle eventuali integrazioni richieste, ove ammissibili, non superi il 50% di rapporto di copertura complessivo. Sono salve in ogni caso tutte le norme sui bassi fabbricati. Tali edifici e manufatti potranno essere trasformati con destinazioni d’uso comprese fra quelle indicate al precedente Art. 12, Comma 2, con esclusione delle residenze e delle attività agricole.

(11)    In ogni caso il Comune di propria iniziativa o su istanza di privati può con specifica deliberazione o contestualmente alla formazione del programma pluriennale di attuazione, senza che ciò costituisca variante al P.R.G. delimitare immobili o complessi edilizi e le relative aree da assoggettare alla formazione di strumento urbanistico esecutivo o a piano di recupero da realizzare sia da parte di privati, anche con interventi di edilizia convenzionata, assistito o meno da contributi dello Stato, sia da parte dei Comuni mediante l'impegno di fondi, destinati dalle leggi di settore al recupero del patrimonio abitativo e dei proventi delle concessioni e delle sanzioni a norma dell'Art. 12 della Legge 10/77.

(12)    Sugli edifici ricadenti in aree soggette alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi o piani di recupero e fino alla loro approvazione, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro rigoroso e di restauro senza modificazioni delle destinazioni d'uso o che comportino l'allontanamento degli abitanti, nonché interventi di restauro anche prevedenti modificazioni di destinazioni d'uso la cui realizzazione pregiudichi le finalità di riordino insite nell'assoggettazione allo strumento esecutivo.

(13)    Eventuali interventi di demolizione senza ricostruzione possono essere ammessi per questioni di pubblica incolumità nonché nei casi di documentata fatiscenza al fine di migliorare le condizioni igieniche e d'insolazione delle aree o edifici coerenti; salvo i casi in cui la demolizione venga a costituire grave alterazione delle caratteristi che ambientali, salvi gli edifici e fronti vincolati dal P.R.G. nelle Tavole 7a e 7b, e salvo comunque l'obbligo della contestuale progettazione ed esecuzione di opportuno intervento di sistemazione delle aree rese libere.

(14)    In ogni caso gli interventi dovranno essere compatibili con le norme transitorie e finali o del Regolamento Edilizio, nonché con le seguenti norme:

-               Sistemazioni delle aree libere ed accessorie: contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G. si dovrà provvedere, nell'area di pertinenza dell'intervento, al ripristino delle pavimentazioni e/o alla sistemazione a verde di giardino, orto, prato o frutteto. Si dovrà altresì provvedere all'eliminazione di tettoie o baracche con struttura precaria ritenute, in sede di rilascio della concessione, incompatibili con l'ambiente. Nel caso di interventi globali sull'edificio residenziale saranno obbligatoriamente da effettuare anche le operazioni migliorative sui bassi fabbricati pertinenti come precedentemente definite in questo stesso articolo. Non è di massima ammessa la nuova costruzione di bassi fabbricati, salvo quanto stabilito dalle norme specifiche (Art. 47). E' ammessa la realizzazione di recinzioni in genere e di recinzioni di nuove delimitazioni fondiarie quando la distanza fra recinzioni contigue non sia inferiore a mt 6,00 e salve le norme sui materiali.

-               Decoro dell'ambiente: per gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario l'esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti, quali rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornici, balconi, coperture, infissi, tinteggiature.

L'illuminazione notturna delle aree pubbliche e private dovrà essere effettuata di norma con apparecchiature a luce bianca e dello stesso tipo dovranno essere le insegne luminose.

E' altresì fatto obbligo di provvedere alla manutenzione, conservazione e ripristino di vetrine, insegne ed arredi superstiti, realizzati prima del 1950, nonché delle iscrizioni sui muri segnalanti esercizi pubblici.

-               Accessibilità: nelle tavole di piano è indicato l'assetto della viabilità pubblica veicolare e pedonale da rispettare secondo le caratteristiche fissate per le sedi e secondo l'effettivo tracciato risultante dai progetti esecutivi o di massima delle opere pubbliche interessate. In ogni caso, anche ove non espressamente indicato negli elaborati cartografici, è fatto obbligo, contestualmente agli interventi sul patrimonio edilizio, di ridefinire funzionalmente ove ritenuto necessario, i passaggi privati singoli o plurimi. Il rilascio della concessione può essere subordinate all'impegno da parte del richiedente, di lasciare aperto al transito pubblico o privato secondo i casi, i percorsi interessanti l'immobile oggetto di intervento e previsti dal P.R.G., dagli strumenti urbanistici esecutivi, o comunque ritenuti necessari in sede di rilascio della concessione.