(1)
Le aree qui considerate sono quelle distinte in
cartografia con la sigla R1 ed R2 e comprendenti le porzioni degli insediamenti
urbani di interesse ambientale o semplicemente documentario come tali
individuati ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.
In tali aree, gli obiettivi prioritari sono la conservazione del patrimonio edilizio
ed urbanistico esistente.
(2)
Le presenti aree sono da considerarsi zone di
recupero ai sensi dell'Art. 27 della Legge 457/78.
(3)
Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono
di norma confermate, salvo quando siano definiti topograficamente ambiti di destinazione
d'uso impropria o che le attività esistenti diventino oggetto di provvedimenti
per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Il P.R.G. non delimita
immobili obbligatoriamente soggetti a strumento urbanistico esecutivo o
compresi in aree da assoggettare a piani di recupero ex legge 457/78 restando
inteso che tutti gli immobili possono essere soggetti ad intervento diretto.
Per tutti gli edifici il P.R.G. fissa con vincolo topograficamente definito i
tipi di intervento consentiti. Gli eventuali strumenti urbanistici esecutivi
previsti dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Regionale di
cui all’Art. 91bis della L.R. 56//77, nel rispetto delle procedure fissate
dagli Artt: 24 e 41bis della stessa legge. Non
costituiscono variante al P.R.G. le modificazioni parziali o totali ai singoli
tipi di intervento ammissibili e definiti dal P.R.G. per il recupero del
patrimonio edilizio esistente, con esclusione degli interventi di ristrutturazione
urbanistica, completamento, nuovo impianto e che non comportino variazioni, se
non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate a
pubblici servizi. Non sono ammesse variazioni del tipo di intervento di
restauro per gli edifici di rilevanza storico-artistica e/o documentaria o con
fronti significativi da conservare, non sono inoltre ammesse variazioni del
tipo di intervento di ristrutturazione A. Le modificazioni sono decise dal
Comune, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, nel rispetto delle
procedure fissate ai Commi 7 e 8 dell'Art. 17 della L.R. 56/77. In seguito
all’entrata in vigore della legge obiettivo 443/2001 si precisa che per gli
interventi di ristrutturazione di tipo A non sono ammessi interventi di
demolizione totale con ricostruzione.
(4)
Eventuali interventi di ampliamento della sagoma
inviluppo di edifici esistenti potranno essere consentiti alle seguenti
condizioni:
-
l'edificio interessato non sia assoggettato,
sulle tavole di P.R.G. ad intervento di restauro ed a ristrutturazione di tipo
A;
-
tali interventi siano limitati ai soli casi in
cui necessitino integrazioni di carattere distributivo, e quando gli edifici
abbiano manica inferiore a m 7 di ampiezza;
-
l'ampliamento sia in accordo con la tipologia a
portici sovrapposti di tipo canavesano, le cosiddette "gallerie" ad
archi o piattabanda, e sia di norma destinato alla distribuzione verticale ed
orizzontale ai piani, con strutture aperte non successivamente recuperabili
all’uso abitativo, salva la possibilità di cui al punto seguente;
-
parti chiuse connesse all'ampliamento di sagoma
al solo fine di adeguamenti igienico-funzionali saranno ammesse ai sensi del
comma successivo;
-
l'aumento di superficie coperta indotto dai
porticati non ecceda il 40% della superficie coperta della manica di edificio
cui si affianca o connette il porticato stesso; la superficie coperta nel
complesso non ecceda il 60% della superficie fondiaria del lotto e la larghezza
dei nuovi porticati non superi i 3,00 m;
-
la densità fondiaria nel complesso non superi i
3,0 mc/mq riferita alle parti chiuse;
-
l'altezza delle fronti dell'edificio risultante
non sia superiore a quella dell'edificio originario; eventuali alterazioni
saranno consentite solo in accordo con quanto precisato al seguente Comma 7;
-
quando costituiscano coperture di terrazzi scoperti
esistenti o di nuova formazione, con creazione di porticato aperto almeno su un
lato, non successivamente recuperabile all'uso abitativo, e risolte con il
rispetto delle norme sui materiali di cui al seguente articolo.
(5)
Quando l'intervento di ampliamento di abitazioni
esistenti non si inquadri in un tipo di ampliamento organico come previsto al
comma precedente, ma preveda solo aggiunte volumetriche, queste saranno
attuabili alle seguenti condizioni:
-
che l'ampliamento sia al solo fine
igienico-funzionale e che vengano prioritariamente utilizzati per tali fini
eventuali edifici a destinazione rurale (stalle, fienili, tettoie e simili)
coerenti all'edificio principale;
-
solo nel caso di indisponibilità di tali volumi
residui rurali si esegua un ampliamento esterno alla sagoma dell'edificio, con
volumetria non eccedente il 20% di quella abitativa esistente, con un massimo
di 150 mc ed un minimo sempre consentito di 25 mq utili;
-
l'aspetto formale di tali aggiunte sia in
accordo con la tipologia dell'edificio preesistente soprattutto nelle soluzioni
strutturali esterne e di copertura ed in genere con le disposizioni sull'uso
dei materiali tradizionali dettate dalle presenti norme;
-
l'edificio non sia assoggettato, sulle tavole di
P.R.G. ad intervento di restauro;
-
in ogni caso il calcolo della volumetria in
ampliamento avvenga nel rispetto delle modalità definite dal R.E. vigente.
(6)
Gli interventi ammessi ai due commi precedenti
dovranno rispettare le seguenti norme sulle distanze:
-
verso spazi pubblici siano allineati con i più
prossimi edifici preesistenti anche se non contigui;
-
verso i confini: potranno essere edificati
secondo le norme del codice civile o con distanza di mt. 5,00;
-
la distanza tra fabbricati non prospicienti
verso spazi pubblici sia in accordo con quanto prescritto allo specifico
articolo delle presenti norme relativo alle distanze in genere.
(7)
Nel caso di interventi di ristrutturazione di
tipo B è consentita una modesta traslazione degli orizzontamenti al solo fine
di ricavare l'altezza minima o media dei piani di 2,70 m prescritta dalle norme
vigenti, purché non ne derivino aumenti dell'altezza alla gronda dell'edificio
superiori ad 1,00 m.
(8)
Gli interventi di demolizione e ricostruzione
eventualmente previsti nelle tavole di progetto di P.R.G. in scala 1:750, e
quelli cui si addivenga ai sensi del precedente Comma 3, sono attuabili con
concessione singola eventualmente convenzionata; l'edificio risultante dovrà
rispettare i fili di fabbricazione esistenti, salva la possibilità di
aggiungere strutture distributive aperte (portici) e salva l'osservanza di
eventuali determinazioni dell'Autorità Comunale prese per ragioni di viabilità.
(9)
Gli eventuali piani di recupero adottati per
l'attuazione delle previsioni di P.R.G. dovranno riferirsi ad ambiti che presentino
almeno le seguenti caratteristiche:
-
comprendere tutte le unità immobiliari
costituenti un unico corpo di fabbrica;
-
estendersi a tutta la costruzione caratterizzata
da evidente continuità tipologica ed unico momento costruttivo;
-
comprendere tutti i corpi di fabbrica
costituenti in origine, un unico ambito funzionale (residenza, volumi tecnici,
magazzini, ecc.);
-
estendersi almeno a tutta la proprietà accorpata
intestata al richiedente.
(10)
Nei casi di richiesta di interventi di
demolizione totale e ricostruzione riguardanti bassi fabbricati, tettoie ed
edifici adibiti a laboratori artigianali o assimilabili, come tali individuati
sulle tavole relative ai tipi di intervento, e nel caso generale di richieste
di riordino di tali edifici, esclusi quelli eventualmente vincolati a tipi di
intervento di restauro, sarà possibile effettuare la demolizione e
ricostruzione degli stessi purché il risultato finale, a giudizio della C.I.E.,
sia nettamente migliorativo dell'esistente, le coperture vengano, senza
eccezione, realizzate a falde con tegole curve, la situazione planimetrica sia
regolarizzata, e la superficie lorda complessiva degli edifici riordinati,
preesistenti e delle eventuali integrazioni richieste, ove ammissibili, non
superi il 50% di rapporto di copertura complessivo. Sono salve in ogni caso
tutte le norme sui bassi fabbricati. Tali edifici e manufatti potranno essere
trasformati con destinazioni d’uso comprese fra quelle indicate al precedente
Art. 12, Comma 2, con esclusione delle residenze e delle attività agricole.
(11)
In ogni caso il Comune di propria iniziativa o
su istanza di privati può con specifica deliberazione o contestualmente alla
formazione del programma pluriennale di attuazione, senza che ciò costituisca
variante al P.R.G. delimitare immobili o complessi edilizi e le relative aree
da assoggettare alla formazione di strumento urbanistico esecutivo o a piano di
recupero da realizzare sia da parte di privati, anche con interventi di
edilizia convenzionata, assistito o meno da contributi dello Stato, sia da
parte dei Comuni mediante l'impegno di fondi, destinati dalle leggi di settore
al recupero del patrimonio abitativo e dei proventi delle concessioni e delle
sanzioni a norma dell'Art. 12 della Legge 10/77.
(12)
Sugli edifici ricadenti in aree soggette alla
formazione di strumenti urbanistici esecutivi o piani di recupero e fino alla
loro approvazione, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro rigoroso e di restauro senza modificazioni delle
destinazioni d'uso o che comportino l'allontanamento degli abitanti, nonché
interventi di restauro anche prevedenti modificazioni di destinazioni d'uso la
cui realizzazione pregiudichi le finalità di riordino insite nell'assoggettazione allo strumento esecutivo.
(13)
Eventuali interventi di demolizione senza
ricostruzione possono essere ammessi per questioni di pubblica incolumità
nonché nei casi di documentata fatiscenza al fine di migliorare le condizioni
igieniche e d'insolazione delle aree o edifici coerenti; salvo i casi in cui la
demolizione venga a costituire grave alterazione delle caratteristi che
ambientali, salvi gli edifici e fronti vincolati dal P.R.G. nelle Tavole 7a e
7b, e salvo comunque l'obbligo della contestuale progettazione ed esecuzione di
opportuno intervento di sistemazione delle aree rese libere.
(14)
In ogni caso gli interventi dovranno essere
compatibili con le norme transitorie e finali o del Regolamento Edilizio,
nonché con le seguenti norme:
-
Sistemazioni delle aree libere ed accessorie:
contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G. si dovrà provvedere,
nell'area di pertinenza dell'intervento, al ripristino delle pavimentazioni e/o
alla sistemazione a verde di giardino, orto, prato o frutteto. Si dovrà altresì
provvedere all'eliminazione di tettoie o baracche con struttura precaria
ritenute, in sede di rilascio della concessione, incompatibili con l'ambiente.
Nel caso di interventi globali sull'edificio residenziale saranno
obbligatoriamente da effettuare anche le operazioni migliorative sui bassi
fabbricati pertinenti come precedentemente definite in questo stesso articolo.
Non è di massima ammessa la nuova costruzione di bassi fabbricati, salvo quanto
stabilito dalle norme specifiche (Art. 47). E' ammessa
la realizzazione di recinzioni in genere e di recinzioni di nuove delimitazioni
fondiarie quando la distanza fra recinzioni contigue non sia inferiore a mt
6,00 e salve le norme sui materiali.
-
Decoro dell'ambiente: per gli edifici che
non presentino le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto
dei valori ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario l'esecuzione
delle opere che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti
suddetti, quali rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornici, balconi,
coperture, infissi, tinteggiature.
L'illuminazione
notturna delle aree pubbliche e private dovrà essere effettuata di norma con
apparecchiature a luce bianca e dello stesso tipo dovranno essere le insegne
luminose.
E' altresì fatto obbligo di provvedere alla manutenzione,
conservazione e ripristino di vetrine, insegne ed arredi superstiti, realizzati
prima del 1950, nonché delle iscrizioni sui muri segnalanti esercizi pubblici.
-
Accessibilità: nelle tavole di piano è
indicato l'assetto della viabilità pubblica veicolare e pedonale da rispettare
secondo le caratteristiche fissate per le sedi e secondo l'effettivo tracciato
risultante dai progetti esecutivi o di massima delle opere pubbliche
interessate. In ogni caso, anche ove non espressamente indicato negli elaborati
cartografici, è fatto obbligo, contestualmente agli interventi sul patrimonio
edilizio, di ridefinire funzionalmente ove ritenuto necessario, i passaggi
privati singoli o plurimi. Il rilascio della concessione può
essere subordinate all'impegno da parte del richiedente, di lasciare
aperto al transito pubblico o privato secondo i casi, i percorsi interessanti
l'immobile oggetto di intervento e previsti dal P.R.G., dagli strumenti
urbanistici esecutivi, o comunque ritenuti necessari in sede di rilascio della
concessione.