Art. 15 - Aree di conservazione degli insediamenti abitativi esistenti (R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8)

1)         Le presenti aree sono parti di territorio edificato che hanno conservato prevalenti caratteristiche di residenza rurale con annesse tutte le infrastrutture comuni alle aziende agricole di tipo tradizionale quali stalle, fienili, ricoveri, depositi, ecc.

2)         Tali aree sono da considerarsi zone di recupero ai sensi dell'Art. 27 della Legge 457/78.

3)         La delimitazione dei singoli ambiti dei piani di recupero avverrà tramite deliberazione consigliare senza che ciò costituisca variante al P.R.G. o in sede di formazione di P.P.A.

4)         Il P.R.G. salvaguarda l'identità abitativa e produttiva di tali aree favorendo la conservazione, il risanamento del patrimonio edilizio e la ristrutturazione dei complessi rurali esistenti nonché eventuali interventi di ampliamento e nuovo impianto abitativo.

5)         Il permanere delle aziende agricole non si considera sottoposto alle condizioni dell'Art. 12 precedente.

6)         Non sono ammessi:

-               l'allevamento di suini se non per produzione proporzionata ai fabbisogni alimentari delle famiglie residenti;

-               l'impianto di nuove strutture per l'allevamento quando si prevedano capacità superiori a 30 capi bovini, 50 ovini-caprini, 500 avicunicoli;

-               nuovi impianti di trasformazione di prodotti agricoli eccedenti il livello aziendale.

7)         Sono ammesse, in deroga alla disposizione dell'Art.12:

-               attività di deposito e commercializzazione di prodotti agricoli;

-               attività produttive come ammesse per le aree residenziali; impianti di trasformazione di prodotti agricoli di livello aziendale che non risultino inquinanti o molesti.

8)         Gli interventi ammessi nelle aree di cui al presente articolo sono disciplinate dai seguenti indici:

-               indice di densità fondiaria massima:                  ved. tabella C

-               rapporto di copertura:                                         ved. tabella C

-               altezza massima degli edifici:

10.00 mt + eventuale incidenza del sottotetto abitabile o agibile così come definito dalla L.R. 21/98

-              piani fuori terra: 3 + 1 costituito da eventuale sottotetto abitabile o agibile così come definito dalla L.R. 21/98

-               distanza minima dai confini del lotto in assenza di convenzione con i confinanti: 5,00 mt

oppure in aderenza a fabbricati

-              distanza minima da edifici: 10,00 mt tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

-               distanza dalle strade: ved. successivo Art. 28 o in conformità ad allineamento preesistente per i soli ampliamenti degli edifici.

9)         Sono consentite, su ordinanza del Sindaco, demolizioni a tutela della pubblica incolumità, con intervento diretto.

10)      Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite, con intervento diretto, le seguenti tipologie di interventi:

-              conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-              restauro e risanamento conservativo;

-              ristrutturazione edilizia anche delle strutture agricole ampliamento abitativo;

-              nuovo impianto abitativo.

11)      Interventi di nuovo impianto previa demolizione (ricostruzione) sono ammessi solo in attuazione di piani di recupero estesi almeno a tutta l'area in proprietà ed alle parti di aree e/o edifici pubblici contigui che risultino interessate dalle nuove e/o diverse sistemazioni urbanistico-edilizie.

12)      Tutti gli interventi dovranno osservare scrupolosamente le norme sull'uso dei materiali tradizionali nonché, di massima, l'andamento delle cortine edificate.