1)
Le presenti aree sono parti di territorio
edificato che hanno conservato prevalenti caratteristiche di residenza rurale
con annesse tutte le infrastrutture comuni alle aziende agricole di tipo
tradizionale quali stalle, fienili, ricoveri, depositi, ecc.
2)
Tali aree sono da considerarsi zone di recupero
ai sensi dell'Art. 27 della Legge 457/78.
3)
La delimitazione dei singoli ambiti dei piani di
recupero avverrà tramite deliberazione consigliare senza che ciò costituisca
variante al P.R.G. o in sede di formazione di P.P.A.
4)
Il P.R.G. salvaguarda l'identità abitativa e
produttiva di tali aree favorendo la conservazione, il risanamento del
patrimonio edilizio e la ristrutturazione dei complessi rurali esistenti nonché
eventuali interventi di ampliamento e nuovo impianto abitativo.
5)
Il permanere delle aziende agricole non si
considera sottoposto alle condizioni dell'Art. 12 precedente.
6)
Non sono ammessi:
-
l'allevamento di suini se non per produzione
proporzionata ai fabbisogni alimentari delle famiglie residenti;
-
l'impianto di nuove strutture per l'allevamento
quando si prevedano capacità superiori a 30 capi bovini, 50 ovini-caprini, 500
avicunicoli;
-
nuovi impianti di trasformazione di prodotti
agricoli eccedenti il livello aziendale.
7)
Sono ammesse, in deroga alla disposizione
dell'Art.12:
-
attività di deposito e commercializzazione di
prodotti agricoli;
-
attività produttive come ammesse per le aree
residenziali; impianti di trasformazione di prodotti agricoli di livello
aziendale che non risultino inquinanti o molesti.
8)
Gli interventi ammessi nelle aree di cui al
presente articolo sono disciplinate dai seguenti indici:
-
indice di densità fondiaria massima: ved.
tabella C
-
rapporto di copertura: ved.
tabella C
-
altezza massima degli edifici:
10.00
mt + eventuale incidenza del sottotetto abitabile o agibile così come definito
dalla L.R. 21/98
-
piani fuori terra: 3 + 1 costituito da eventuale
sottotetto abitabile o agibile così come definito dalla L.R. 21/98
-
distanza minima dai confini del lotto in assenza
di convenzione con i confinanti: 5,00 mt
oppure
in aderenza a fabbricati
-
distanza minima da edifici: 10,00 mt tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti
-
distanza dalle strade: ved.
successivo Art. 28 o in conformità ad allineamento preesistente per i soli
ampliamenti degli edifici.
9)
Sono consentite, su ordinanza del Sindaco,
demolizioni a tutela della pubblica incolumità, con intervento diretto.
10)
Nelle aree di cui al presente articolo sono
consentite, con intervento diretto, le seguenti tipologie di interventi:
-
conservazione di immobili con opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
-
restauro e risanamento conservativo;
-
ristrutturazione edilizia anche delle strutture
agricole ampliamento abitativo;
-
nuovo impianto abitativo.
11)
Interventi di nuovo impianto previa demolizione
(ricostruzione) sono ammessi solo in attuazione di piani di recupero estesi
almeno a tutta l'area in proprietà ed alle parti di aree e/o edifici pubblici
contigui che risultino interessate dalle nuove e/o diverse sistemazioni
urbanistico-edilizie.
12)
Tutti gli interventi dovranno osservare
scrupolosamente le norme sull'uso dei materiali tradizionali nonché, di
massima, l'andamento delle cortine edificate.