Art. 17 - Aree di completamento degli insediamenti abitativi esistenti
(R9 - R10 - R11 - R12 - R13 - R14 - R15 - R19 - R21 - R22 - R23 - R24 - R25 - R33 - R34 - R35)

(1)       Le aree destinate al completamento degli insediamenti abitativi esistenti sono adibite agli usi abitativi ed a quelli ammessi nel precedente Art. 12.

(2)       Nelle aree destinate al completamento degli insediamenti abitativi esistenti gli interventi di nuova edificazione sono disciplinati dai seguenti indici:

-               indice di densità fondiaria massima:                  ved. tabella C

-               rapporto di copertura:                                         ved. tabella C

-               indice di permeabilità                                         0,5 mq/mq

                                                                                     (di cui 0,1 mq/mq monetizzabile)

-               altezza massima di edificazione fuori terra:

8,00 mt + eventuale incidenza del sottotetto abitabile o agibile

-               piani fuori terra: 2 + 1 costituito da eventuale sottotetto abitabile o agibile

-               distanza minima dai confini del lotto in assenza di

convenzione con i confinanti:                             5.00 mt

-               distanza minima da edifici:                                 10.00 mt

con le specificazioni di cui ai punti 2) e 3) dell'Art. 9 del D.M. 1444/68

-               distanze dalle strade: ved. successivo Art. 28

(3)       Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le seguenti tipologie di intervento:

-               conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria straordinaria;

-               restauro e risanamento conservativo;

-               ristrutturazione edilizia;

-               ampliamento;

-               nuovo impianto;

-               demolizione.

(4)       L'attuazione delle presenti aree è prevista con intervento diretto, restando salva la possibilità di piani esecutivi di libera iniziativa.