(1)
Le aree destinate al completamento degli
insediamenti abitativi esistenti sono adibite agli usi abitativi ed a quelli
ammessi nel precedente Art. 12.
(2)
Nelle aree destinate al completamento degli
insediamenti abitativi esistenti gli interventi di nuova edificazione sono
disciplinati dai seguenti indici:
-
indice di densità fondiaria massima: ved.
tabella C
-
rapporto di copertura: ved.
tabella C
-
indice di permeabilità 0,5 mq/mq
(di
cui 0,1 mq/mq monetizzabile)
-
altezza massima di edificazione fuori terra:
8,00
mt + eventuale incidenza del sottotetto abitabile o agibile
-
piani fuori terra: 2 + 1 costituito da eventuale
sottotetto abitabile o agibile
-
distanza minima dai confini del lotto in assenza
di
convenzione
con i confinanti: 5.00
mt
-
distanza minima da edifici: 10.00 mt
con
le specificazioni di cui ai punti 2) e 3) dell'Art. 9 del D.M. 1444/68
-
distanze dalle strade: ved.
successivo Art. 28
(3)
Nelle aree di cui al presente articolo sono
consentite le seguenti tipologie di intervento:
-
conservazione di immobili con opere di
manutenzione ordinaria straordinaria;
-
restauro e risanamento conservativo;
-
ristrutturazione edilizia;
-
ampliamento;
-
nuovo impianto;
-
demolizione.
(4)
L'attuazione delle presenti aree è prevista con
intervento diretto, restando salva la possibilità di piani esecutivi di libera
iniziativa.