Art. 21 - Aree di nuovo impianto e completamento produttivo (P3 - P5 - P6 - P7)

(1)       Tali aree sono attuabili tramite piani esecutivi convenzionati. Possono essere oggetto di intervento diretto soltanto gli interventi di manutenzioni, e quelli di ristrutturazione ed ampliamento di impianti produttivi che vengano previsti su aree sedi di impianti esistenti e che fossero già in proprietà dei richiedenti alla data dell'adozione del progetto preliminare del P.R.G. Anche l’area P7, totalmente libera, potrà essere attuata tramite P.E.C. unitario suddiviso, al più, in due o tre sub-ambiti in relazione all’estensione dell’area qualora l’ambito degli stessi venga proposto all’autorità comunale ed accettato dalla stessa quando le dimensioni e le previsioni infrastrutturali dei singoli SUE siano tali da conformarsi alle indicazioni topograficamente definite dal P.R.G. o propongano situazioni alternative e migliorative che non compromettano l’ordinato completamento dell’area. Sono esclusi comunque nuovi accessi sulla strada provinciale (SP82).

(2)       Sono ammessi interventi di ampliamento, ricostruzione e nuovo impianto, con i seguenti indici:

-               indice di utilizzazione fondiaria per
interventi con intervento diretto:                                                0,7 mq/mq

-               rapporto di copertura                                                                 40%

-               indice di permeabilità                                                                 0,2 mq/mq

(di cui 0,1 mq/mq monetizzabile)

-               indice di utilizzazione territoriale:                                                          0,6mq/mq

-               altezza massima degli edifici                                                     9,50 mt
altezze maggiori sono ammissibili solo per strutture
tecniche necessarie alla produzione

-               distanza minima dai confini del lotto:                                         6.00 mt

-               distanza minima tra fabbricati:                                                  10,00 mt

-               distanze dalle strade: ved. successivo Art. 28

-               dotazione di parcheggi: 5% della superficie territoriale.

(3)       Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi e gassosi in riferimento all'intero impianto; l'esistenza di tali opere condizionerà il rilascio dell'autorizzazione all'usabilità degli impianti previsti.

(4)       L’area produttiva P7 sulla quale, in base alla relazione “ex ante” ed i successivi “Criteri” previsti all’Art. 8 della L. 114/98, è stata riconosciuta una localizzazione commerciale urbana periferica L2, è normata con i parametri urbanistici ed edilizi di cui al Comma 2 precedente. L'attuazione degli interventi sull’area P7 è prevista previa adozione di Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) successivamente attuato anche per parti con S.U.E secondo le specificazioni di cui all’Art. 14, Comma 4, Punto b) della D.C.R. 59-10831 del 24/3/2006. Gli interventi di insediamento di strutture commerciali sull’area P7 devono comunque osservare tutte le norme sul commercio al dettaglio in sede fissa di cui al successivo Art. 22bis e all’allegato A della D.C.R. 59-10831 del 24/3/2006. L’indicazione delle strutture per viabilità e parcheggi è da considerarsi indicativa e comunque soggetta alle variazioni ritenute opportune o necessarie, per adeguamento quantitativo e qualitativo alla norma, nella redazione dei prescritti S.U.E. Per la dotazione di aree per attrezzature di uso pubblico al servizio di insediamenti commerciali si applicano le prescrizioni in materia contenute negli Artt. 21 e 26 della L.R. 56/77, nonché degli Artt. 25 e 26 della D.C.R. 59-10831 del 24/3/2006 che si intendono qui integralmente richiamate.