Art. 31 - Manutenzione ordinaria

(1)       Si definiscono di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio.

(2)       Esse consistono di norma nelle operazioni di:

-               tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;

-               riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;

-               riparazione di infissi e pavimenti esterni ed interni;

-               sostituzione di rivestimenti esterni ed interni;

-               riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

(3)       Qualora nelle operazioni suddette si prevedano materiali con caratteristiche diverse dai materiali originali, l'intervento si configurerà come manutenzione straordinaria e pertanto soggetta ad autorizzazione.