(1)
Si definiscono di manutenzione ordinaria le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali
né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio.
(2)
Esse consistono di norma nelle operazioni di:
-
tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento
degli intonaci;
-
riparazione di infissi esterni, grondaie,
pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
-
riparazione di infissi e pavimenti esterni ed
interni;
-
sostituzione di rivestimenti esterni ed interni;
-
riparazione ed ammodernamento di impianti
tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali
per servizi igienici e tecnologici.
(3)
Qualora nelle operazioni suddette si prevedano
materiali con caratteristiche diverse dai materiali originali, l'intervento si
configurerà come manutenzione straordinaria e pertanto soggetta ad
autorizzazione.