(1)
In generale si definiscono di restauro e
risanamento conservativo gli interventi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
(2)
Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio. Agli effetti dell'applicazione delle indicazioni topografiche del
Piano si distinguono interventi di restauro rigoroso ed interventi di restauro.