(1)
Si definiscono di ristrutturazione urbanistica
gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
(2)
Tali interventi sono realizzabili unicamente a
mezzo di strumenti urbanistici esecutivi ed in particolare, con piani di
recupero L. 457/78.
(3)
Secondo quanto disposto all'Art. 24, Comma 4
della L.R. 56/77, gli interventi di ristrutturazione urbanistica che ricadono
nelle aree di interesse ambientale potranno avvenire solo tramite piani
esecutivi di iniziativa pubblica.