Art. 39 - Interventi di ristrutturazione urbanistica

(1)       Si definiscono di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

(2)       Tali interventi sono realizzabili unicamente a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi ed in particolare, con piani di recupero L. 457/78.

(3)       Secondo quanto disposto all'Art. 24, Comma 4 della L.R. 56/77, gli interventi di ristrutturazione urbanistica che ricadono nelle aree di interesse ambientale potranno avvenire solo tramite piani esecutivi di iniziativa pubblica.