Art. 56 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione

(1)       Il Piano Regolatore Generale viene attuato:

a)         con intervento diretto mediante semplice conseguimento della concessione o dell'autorizzazione;

b)         con strumenti urbanistici esecutivi la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione.

(2)       L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione è definita dal Programma di attuazione, qualora il Comune sia obbligato alla formazione dello stesso o adotti comunque il P.P.A.

(3)       Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

1)         i piani particolareggiati di cui agli Artt. 38, 31 e 40 della L.R. 56/77;

2)         i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 18/4/1962 n. 167 e successive modificazioni;

3)         i piani di recupero i cui alla Legge 5 agosto 1978 n. 457;

4)         i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'Art. 42 della L.R. 56/77.

5)         i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionati di cui agli Artt. 43, 44 e 45 della L.R. citata;

6)         i piani tecnici esecutivi di opere pubbliche.

(4)       Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate dal P.R.G.

(5)       In sede di formazione del Programma di attuazione o con specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

(6)       In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

(7)       Le procedure di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'Art. 46 della L.R. n. 56/77.