Art. 7 - Definizioni: opere di urbanizzazione

(1)       Si elencano le opere di urbanizzazione con riferimento all'Art. 51 della L.R. 56/77.

a)         urbanizzazione primaria:

-               al primo livello (indispensabile per consentire interventi diretti): risanamento e sistemazione del suolo, strade, fognature, acquedotto, energia elettrica, gas (ove esistente), telefono (facoltativo);

-               al secondo livello (da programmare nei P.P.A. da prevedere negli strumenti urbanistici di dettaglio): parcheggi di quartiere, illuminazione pubblica, verde elementare.

b)         urbanizzazione secondaria:

(da programmare nei P.P.A. da prevedere negli strumenti urbanistici di dettaglio in misura adeguata ai vari livelli)

-               asili nido e scuole materne;

-               scuole dell'obbligo e attrezzature relative;

-               scuole secondarie superiori e attrezzature relative edifici per il culto;

-               centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;

-               giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.

c)         urbanizzazione indotta:

-               parcheggi, sovrappassi e sottopassi;

-               impianti di trasporto collettivo;

-               mense pluri-aziendali;

-               impianti tecnici e di smaltimento dei rifiuti solidi;

sistemazione a verde, arginature, terrazzamenti e consolidamenti.