Art. 10 - STRUMENTI
URBANISTICI ESECUTIVI (S.U.E.)
Si applicano
obbligatoriamente in determinate zone del territorio comunale, indicate dalle Tavole di P.R.G.C. e relativi sviluppi e
dalle Tabelle; richiedono una progettazione urbanistica di dettaglio
intermedia tra il P.R.G.C. ed il progetto edilizio così come specificato
all'art. 39 della L.R. 56/77. Possono essere in ogni caso predisposti dall'Amministrazione Comunale e quindi di
iniziativa pubblica od a cura e spese di privati quando previsto dalle
presenti Norme richieste dal Comune.
Gli strumenti urbanistici esecutivi
d'iniziativa pubblica con i quali e' possibile attuare le previsioni di
P.R.G.C. sono:
a) Piani
Particolareggiati (P.P.) di cui agli Artt. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni all'art. 27 della legge 22 ottobre 711, n. 865 e all'art. 38
della L.R. 56/77;
b) Piani per
insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni e
all'art. 42 della L.R. 05 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni;
o)
I piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 18.04.1962
n. 167 e successive
modificazioni e all'art. 41 della L.R. 56/77.
d) Piani di
lottizzazione d'ufficio (ex art. 8 legge 06 agosto 19678, n. 765) ora denominati
Piani Esecutivi Convenzionati obbligatori (P.E.C.O.) ai sensi degli articoli 44, 45 della L.R. 56/77;
e) Piani di
Recupero (P.d.R.) ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 05 agosto 1978 e art. 41 bis L.R. 56/77.
f) Piani tecnici
di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica (P.T.O.P.) di cui all'art. 47 della L.R. 05 dicembre 1977, n. 56
e successive modifiche ed integrazioni. Gli strumenti urbanistici esecutivi di
iniziativa privata con i quali e' parallelamente possibile
attuare dette previsioni di P.R.G.C. sono:
g) Piani di recupero
(P.d.R.) di iniziativa privata, di cui all'art. 30 della Legge 05 agosto 1978, n. 457 e agli articoli 41 bis
, 43 e 45 della L.R. 56/77.
h) Piani esecutivi
convenzionati (P.E.C.) di cui agli articoli 43 e 45 della L.R. 05 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tutte le porzioni di territorio da
assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono
definiti e delimitati dal P.R.G.C., ma l'eventuale disegno di dettaglio
all'interno di dette aree soggette a S.U.E. ha titolo puramente indicativo dei requisiti dell'impianto urbanistico: esso potrà
subire modifiche anche sostanziali purché vengano rispettati i parametri urbanistici ed edilizi indicati nelle
Tabelle di Sintesi allegati alle
presenti N.T.A. per le esigenze di organizzazione dell'area come documentato
negli elaborati degli strumenti urbanistici esecutivi stessi.
La
delimitazione perimetrale delle aree assoggettate a S.U.E. individuato dal
P.R.G.C. potrà subire lievi variazioni in sede attuativa esclusivamente al fine
di adeguarla allo stato di fatto e di
compromissione fondiaria esistente, senza tuttavia produrre modifiche superiori
al 5% dell'area originariamente indicata in planimetria, mentre le eventuali
aree di risulta assumeranno la normativa dell'area immediatamente attigua: tali
lievi variazioni previste potranno essere
operate solo ai sensi del 6° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.
e i..
In sede di
formazione del Programma Pluriennale di Attuazione (qualora attivabili ai sensi delle normative statali in materia) o con
specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori
porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, in particolare a piani di recupero senza che ciò
costituisca variante al P.R.G.C.,
come specificato al 2° comma dell'art. 32 e dal 6° comma dell'art. 17 della L.R.
56/77 e s. m, e i.,
In sede di attuazione, il Comune può procedere con
propria deliberazione alla delimitazione
di comparii costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare
e/o eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione
anche al fine di un equo riparto di
oneri e benefici tra i proprietari interessati. Le procedure di formazione
dei comparii di cui al presente articolo sono definite all'ari, 46 della L.R.
n, 56/77.