Art. 10 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI (S.U.E.)

Si applicano obbligatoriamente in determinate zone del territorio comunale, indicate dalle Tavole di P.R.G.C. e relativi sviluppi e dalle Tabelle; richiedono una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia tra il P.R.G.C. ed il progetto edilizio così come specificato all'art. 39 della L.R. 56/77. Possono essere in ogni caso predisposti dall'Amministrazione Comunale e quindi di iniziativa pubblica od a cura e spese di privati quando previsto dalle presenti Norme richieste dal Comune.

Gli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa pubblica con i quali e' possibile attuare le previsioni di P.R.G.C. sono:

a)   Piani Particolareggiati (P.P.) di cui agli Artt. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni all'art. 27 della legge 22 ottobre 711, n. 865 e all'art. 38 della L.R. 56/77;

b)  Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni e all'art. 42 della L.R. 05 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

o) I piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 18.04.1962 n. 167 e successive modificazioni e all'art. 41 della L.R. 56/77.

d) Piani di lottizzazione d'ufficio (ex art. 8 legge 06 agosto 19678, n. 765) ora denominati Piani Esecutivi Convenzionati obbligatori (P.E.C.O.) ai sensi degli articoli 44, 45 della L.R. 56/77;

e) Piani di Recupero (P.d.R.) ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 05 agosto 1978 e art. 41 bis L.R. 56/77.

f)    Piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica (P.T.O.P.) di cui all'art. 47 della L.R. 05 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata con i quali e' parallelamenteCasella di testo: 12 possibile attuare dette previsioni di P.R.G.C. sono:

g)  Piani di recupero (P.d.R.) di iniziativa privata, di cui all'art. 30 della Legge 05 agosto 1978, n. 457 e agli articoli 41 bis , 43 e 45 della L.R. 56/77.

h) Piani esecutivi convenzionati (P.E.C.) di cui agli articoli 43 e 45 della L.R. 05 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono definiti e delimitati dal P.R.G.C., ma l'eventuale disegno di dettaglio all'interno di dette aree soggette a S.U.E. ha titolo puramente indicativo dei requisiti dell'impianto urbanistico: esso potrà subire modifiche anche sostanziali purché vengano rispettati i parametri urbanistici ed edilizi indicati nelle Tabelle di Sintesi allegati alle presenti N.T.A. per le esigenze di organizzazione dell'area come documentato negli elaborati degli strumenti urbanistici esecutivi stessi.

La delimitazione perimetrale delle aree assoggettate a S.U.E. individuato dal P.R.G.C. potrà subire lievi variazioni in sede attuativa esclusivamente al fine di adeguarla allo stato di fatto e di compromissione fondiaria esistente, senza tuttavia produrre modifiche superiori al 5% dell'area originariamente indicata in planimetria, mentre le eventuali aree di risulta assumeranno la normativa dell'area immediatamente attigua: tali lievi variazioni previste potranno essere operate solo ai sensi del 6° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. e i..

In sede di formazione del Programma Pluriennale di Attuazione (qualora attivabili ai sensi delle normative statali in materia) o con specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, in particolare a piani di recupero senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C., come specificato al 2° comma dell'art. 32 e dal 6° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m, e i.,

In sede di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparii costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare e/o eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. Le procedure di formazione dei comparii di cui al presente articolo sono definite all'ari, 46 della L.R. n, 56/77.