Art. 11 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
In tutte le zone del
territorio comunale ove non sia espressamente prescritto il ricorso allo
strumento urbanistico esecutivo si applica l'intervento edilizio diretto.
Nelle zone, dove lo strumento esecutivo č prescritto,
l'intervento edilizio diretto e' consentito solamente ad avvenuta approvazione
dello strumento stesso.
L'intervento edilizio diretto di norma č soggetto a
concessione o ad autorizzazione da parte del Sindaco, ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10 e della legge regionale
05 dicembre 1977, n. 56 ed alle condizioni generali e specifiche di edificabilitā
di cui alle presenti Norme.