Art. 12 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Il programma di attuazione e' adottato ed approvato con le procedure di cui all'art. 37 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha i contenuti di cui all'articolo 34 e gli elaborati di cui all'art. 35 della predetta legge regionale, ovvero secondo quanto definito da specifiche norme statali in materia.

Dell'avvio delle procedure per la sua formazione e' data notizia con avviso pubblico in cui è specificato:

a)   il termine per la presentazione di dichiarazione di intenti documentati di partecipazione all'attuazione del P.R.G.C. nell'arco di validità del programma;

b)   la durata dell'arco di validità del programma, comunque non superiore a 5 anni e non inferiore a 3.

c)   l'indicazione di priorità nell'attuazione del P.R.G.C.

Le specificazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate con deliberazione della Giunta Municipale.

Le dichiarazioni di intenti di cui alla lettera a) del primo comma, hanno la sola finalità di rendere nota all'Amministrazione Comunale la volontà del richiedente.

L'inoltro delle dichiarazioni non costituisce pertanto titolo per l'inclusione degli interventi proposti nel programma di attuazione.

Al fine di rendere più agevoli le procedure di formazione del programma, il Comune predispone un modello delle anzidette dichiarazioni.

Le dichiarazioni possono contenere l'impegno ad attenersi a particolari prescrizioni e condizioni fissate con la deliberazione di cui alla lettera c) del precedente 10 comma, a cui le presenti norme conferiscono carattere discrezionale, assumendo in tale caso efficacia di atto di impegno nei successivi adempimenti da parte dei richiedenti.

L'efficacia del programma di attuazione e' disciplinata dagli artt. 33 e 37 della L R. 56/77 nonché dall'art. 13 della L. n. 10/77.

Il P.P,A. si intende attuato quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

1.  per interventi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale la

quantità di edificazione oggetto della concessione e' almeno pari all'80%, in

termini di volume, o di superficie utile, della capacità edificatoria del fondo di

pertinenza;

2.  per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione l'intervento oggetto della concessione riguarda almeno il 60% della superficie utile;

3.  per interventi di nuova costruzione per attività produttive industriali o artigianali o terziarie la quantità di cui al punto 1. e' ridotta al 50%.