Art. 12 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE
Il
programma di attuazione e' adottato ed approvato con le procedure di cui
all'art. 37 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha i
contenuti di cui all'articolo
34 e gli elaborati di cui all'art. 35 della predetta legge regionale, ovvero
secondo quanto definito da specifiche norme statali in materia.
Dell'avvio
delle procedure per la sua formazione e' data notizia con avviso pubblico in
cui è specificato:
a) il termine per
la presentazione di dichiarazione di intenti documentati di partecipazione all'attuazione del
P.R.G.C. nell'arco di validità del programma;
b) la durata dell'arco di validità del
programma, comunque non superiore a 5 anni e non inferiore a 3.
c) l'indicazione di priorità
nell'attuazione del P.R.G.C.
Le
specificazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere
adottate con deliberazione della Giunta Municipale.
Le dichiarazioni di intenti di cui alla lettera
a) del primo comma, hanno la sola finalità di rendere nota
all'Amministrazione Comunale la volontà del richiedente.
L'inoltro delle dichiarazioni non costituisce
pertanto titolo per l'inclusione degli interventi proposti nel programma
di attuazione.
Al fine
di rendere più agevoli le procedure di formazione del programma, il Comune
predispone un modello delle anzidette dichiarazioni.
Le dichiarazioni
possono contenere l'impegno ad attenersi a particolari prescrizioni e condizioni fissate con la deliberazione di cui alla
lettera c) del precedente 10 comma, a cui le presenti norme
conferiscono carattere discrezionale, assumendo in tale caso efficacia di atto
di impegno nei successivi adempimenti da parte dei richiedenti.
L'efficacia del programma di attuazione e'
disciplinata dagli artt. 33 e 37 della L R. 56/77 nonché dall'art. 13
della L. n. 10/77.
Il P.P,A.
si intende attuato quando si verificano almeno le seguenti condizioni:
1.
per
interventi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale la
quantità di edificazione oggetto
della concessione e' almeno pari all'80%, in
termini di volume, o di superficie
utile, della capacità edificatoria del fondo di
pertinenza;
2.
per interventi di restauro, risanamento e
ristrutturazione l'intervento oggetto della concessione riguarda almeno il 60% della superficie utile;
3.
per interventi di nuova costruzione per attività
produttive industriali o artigianali o terziarie la quantità di cui al punto 1. e' ridotta al
50%.