Art. 13 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.)

I piani esecutivi convenzionati possono essere di iniziativa libera (P.E.C.L.I.) oppure obbligatoria (P.E.C.O.).

I primi (art. 43 della L.R. 56/77) si realizzano:

a)     sulla porzione di territorio, indicate in P.R.G.C. non ancora dotate in tutto od in parte di opere di urbanizzazione;

b)     in tutte le aree dove si preveda l'insediamento di più edifici o volumi edilizi;

c)      ove si impongano previsioni di servitù od accessibilità a favore di lotti contigui edificabili.

Su dette aree i privati, singoli o riuniti in consorzio, possono formare progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno dei tempi di attuazione.

Quando, ad iniziativa del Comune si intende attuare le previsioni di P.R.G.C. con il ricorso alle procedure di cui all'art. 46 della L.R. n. 56, i proprietari di immobili (intendendo immobili anche i terreni compresi nell'area individuata dal P.R.G.C.) singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già proweduto alla presentazione di piano esecutivo convenzionato ai sensi del precedente comma, sono obbligati a farlo.

In caso di inerzia da parte dei proprietari, il Comune procede secondo quanto previsto dalle procedure di cui agli arti. 44 e 46 della L.R. 56/77.

Gli elaborati per tali P.E.C. devono comprendere (articolo 39 della L.R. n. 56/77):

1)       La relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del P.R.G.C. con riferimento all'area interessata dal piano esecutivo, corredato dei seguenti allegati:

analisi delle ricerche svolte;

la specificazione delle eventuali aree da cedere e/o vincolare per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;

la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti all'urbanizzazione delle aree e la loro eventuale ripartizione tra il Comune ed i privati;

-     i tempi previsti per l'attuazione, con l'indicazione delle relative priorità;

2)  La planimetria delle previsioni di P.R.G.C. relative al territorio oggetto del P.E.C. estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino evidenti le connessioni con le altre parti del Piano Regolatore stesso;

3)  La planimetria del Piano Esecutivo Convenzionato, disegnato sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenente i seguenti elementi:

-     le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;

-     gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;

- le aree destinate all'edificazione od alla riqualificazione dell'edilizia esistente conl'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, dell'utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;

4)     Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;

5) li progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;

6)  Gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal P.E.C., con indicazione di quelle soggette ad esproprio;

7)  Eventuali norme specifiche di attuazione del P.E.C.;

8) Una planimetria del P.E.C. ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;

9)  Lo schema della convenzione tra i proprietari degli immobili ed il Comune.

Lo schema di convenzione deve trattare quanto previsto comma dell'articolo 45 della L.R. 56/77. li Comune assume, con propria deliberazione basata sull'eventuale convenzione tipo predisposta dalla Regione Piemonte criteri generali e particolari per la formulazione di dette convenzioni, normando - in particolar modo - termini, procedure, estensioni e caratteristiche delle aree da cedersi gratuitamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

La cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria definite all'articolo 51 della Legge 56/77 e di quelle necessarie alla formazione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 21 della stessa legge, riguarderà di norma gli spazi indicativamente definiti dai P.R.G.C. nell'ambito dei perimetri dei P.E.C., ma in nessun caso dovrà essere inferiore per le opere dì urbanizzazione secondaria a 25 mq per abitante insediato.

Qualora l'entità degli spazi individuati e/o vincolati in cartografia risultassero inferiori al predetto minimo stabilito, e' consentito che esso sia raggiunto reperendo la quota mancante all'interno del perimetro del P.E.C. in aree non vincolate.

In sede di formazione del P.E.C. le aree riservate agli spazi pubblici (escluse le strade) potranno tuttavia essere diversamente distribuite fermo restando loro dimensione complessiva nonché la destinazione loro attribuita; tale possibilità di distribuire diversamente le aree a spazi pubblici deve essere limitata solo all'interno delle aree espressamente assoggettate a P.E.C. dal P.R.G.C., escludendo quindi di poter ricorrere a P.E.C. per modificare qualunque area a servizi prevista dal P.R.G.C..