Art. 13 - PIANO
ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.)
I piani
esecutivi convenzionati possono essere di iniziativa libera (P.E.C.L.I.) oppure
obbligatoria (P.E.C.O.).
I primi
(art. 43 della L.R. 56/77) si realizzano:
a)
sulla
porzione di territorio, indicate in P.R.G.C. non ancora dotate in tutto od in
parte di opere di urbanizzazione;
b)
in
tutte le aree dove si preveda l'insediamento di più edifici o volumi edilizi;
c)
ove
si impongano previsioni di servitù od accessibilità a favore di lotti contigui
edificabili.
Su
dette aree i privati, singoli o riuniti in consorzio, possono formare progetti di
piani esecutivi convenzionati, con l'impegno dei tempi di attuazione.
Quando, ad iniziativa
del Comune si intende attuare le previsioni di P.R.G.C. con il ricorso alle procedure di cui all'art. 46 della
L.R. n. 56, i proprietari di immobili (intendendo
immobili anche i terreni compresi nell'area individuata dal P.R.G.C.) singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano
già proweduto alla presentazione di piano
esecutivo convenzionato ai sensi del precedente comma, sono obbligati a farlo.
In caso di inerzia da parte dei proprietari, il
Comune procede secondo quanto previsto dalle procedure di cui agli arti.
44 e 46 della L.R. 56/77.
Gli
elaborati per tali P.E.C. devono comprendere (articolo 39 della L.R. n. 56/77):
1)
La relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le
previsioni del P.R.G.C. con
riferimento all'area interessata dal piano esecutivo, corredato dei seguenti
allegati:
analisi delle ricerche svolte;
la specificazione delle eventuali
aree da cedere e/o vincolare per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
la
relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti all'urbanizzazione delle aree e la
loro eventuale ripartizione tra il Comune ed i privati;
- i tempi
previsti per l'attuazione, con l'indicazione delle relative priorità;
2) La planimetria delle previsioni di
P.R.G.C. relative al territorio oggetto del P.E.C. estese anche ai tratti
adiacenti, in modo che risultino evidenti le connessioni con le altre parti del
Piano Regolatore stesso;
3) La
planimetria del Piano Esecutivo Convenzionato, disegnato sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle
principali quote planoaltimetriche, contenente i seguenti elementi:
- le strade e
gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi
stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto
e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
- gli edifici e gli impianti pubblici
esistenti ed in progetto;
- le aree destinate all'edificazione od alla
riqualificazione dell'edilizia esistente conl'indicazione delle densità
edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi
fra gli edifici, dell'utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di
quelle non edificabili;
4)
Il
progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi
allacciamenti;
5) li progetto
plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione
delle tipologie edilizie;
6) Gli elenchi
catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal P.E.C., con indicazione di quelle soggette ad
esproprio;
7) Eventuali norme specifiche di
attuazione del P.E.C.;
8) Una
planimetria del P.E.C. ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne
l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;
9) Lo schema della convenzione tra i
proprietari degli immobili ed il Comune.
Lo schema
di convenzione deve trattare quanto previsto comma dell'articolo 45 della L.R. 56/77. li Comune assume, con propria
deliberazione basata sull'eventuale convenzione
tipo predisposta dalla Regione Piemonte criteri generali e particolari per la
formulazione di dette convenzioni, normando - in particolar modo - termini,
procedure, estensioni e caratteristiche delle aree da cedersi
gratuitamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primarie e secondarie.
La cessione gratuita delle aree necessarie per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria definite all'articolo 51 della Legge 56/77 e di quelle necessarie alla formazione delle opere di urbanizzazione
secondaria di cui all'articolo 21 della stessa legge, riguarderà di norma gli spazi indicativamente definiti dai
P.R.G.C. nell'ambito dei perimetri dei P.E.C., ma in nessun caso dovrà
essere inferiore per le opere dì urbanizzazione secondaria a 25 mq per abitante
insediato.
Qualora l'entità degli spazi individuati e/o
vincolati in cartografia risultassero inferiori al predetto minimo stabilito,
e' consentito che esso sia raggiunto reperendo la quota mancante all'interno
del perimetro del P.E.C. in aree non vincolate.
In
sede di formazione del P.E.C. le aree riservate agli spazi pubblici (escluse le
strade) potranno tuttavia essere diversamente distribuite fermo restando
loro dimensione complessiva nonché la destinazione loro attribuita; tale
possibilità di distribuire diversamente le aree a spazi pubblici deve essere
limitata solo all'interno delle aree espressamente
assoggettate a P.E.C. dal P.R.G.C., escludendo quindi di poter ricorrere
a P.E.C. per modificare qualunque area a servizi prevista dal P.R.G.C..