Art.
14 - CONCESSIONE EDILIZIA E COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA'
A norma
dell'articolo 1 della Legge n. 10/77 e dell'articolo 48 della L.R. 56/77, il
proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione nei modi e
nei tempi definiti dal Regolamento Edilizio, per l'esecuzione di
qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili,
salvo quelli relativi ad unità
immobiliari non superiori a 700 mc, purché compatibili con le destinazioni stabilite dalle presenti norme; per
l'utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle
colture agricole in atto e per la manutenzione degli immobili.
In particolare sono soggette a concessione le seguenti
opere:
a)
nuova costruzione,
ampliamento, soprelevazione di edifici;
b)
ristrutturazione di
edifici;
c)
variazioni della
destinazione d'uso delle costruzioni
d)
demolizioni parziali
e totali di edifici e manufatti
e)
collocamento,
modificazione, costruzione e rimozione di fontane, monumenti, tombe, chioschi,
edicole, stazioni di servizio, recinzioni e altri manufatti;
f)
scavi e movimenti di
terra a carattere permanente, discariche e reinterri;
g)
sistemazione di aree
aperte al pubblico per la realizzazione di parchi, giardini, impianti sportivi
ed altre attrezzature all'aperto;
h) apertura di strade, costruzione di
manufatti stradali, costruzione di ponti ed accessi
pedonali e carrabili, ed esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e
di sottosuolo, di punto e di rete;
i)
costruzione
di vani nel sottosuolo;
I)
collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiature e di impianti;
m)
apertura ed
ampliamento di cave e sfruttamento di falde acquifere minerali;
n)
costruzioni
prefabbricate, ancorché a carattere provvisorio:
o)
costruzioni
temporanee e campeggi;
p)
ogni altra opera e
interventi non richiamati ai seguenti commi.
Sono
soggette a comunicazione con denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dall'articolo 2 della Legge 24 Dicembre 1993, n. 537:
a)
opere di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b)
opere di demolizione, reinterri e scavi, che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c)
occupazioni di suolo
mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;
d) opere di
eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
e)
mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza
opere a ciò preordinate nei
casi ìn
cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della
legge 28
febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente
articolo;
f)
recinzioni, muri di
cinta e cancellate;
g)
aree destinate ad
attività sportive senza creazione di volumetrie;
h)
opere interne di singole
unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e
non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
i) impianti tecnologici
al servizio di edifici o attrezzature esistenti e
realizzazione
di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di
nuove
disposizioni a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
I) varianti a
concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e
la categoria edilizia e non alterino
la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia;
m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui
insiste il fabbricato;
n)
le altre opere
individuate da legge regionale o provinciale.
Non sono soggette a concessione,
ne' ad autorizzazione le seguenti opere:
a)le opere necessarie per la normale conduzione dei fondi
agricoli, non comprese nei precedenti commi;
b) le opere di manutenzione ordinaria;
c) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata
ordinate dal Sindaco;
d)
la costruzione di
baracche nell'area di cantiere nel corso di costruzione degli edifici.
Si richiamano i disposti dell'art. 56 (interventi
soggetti ad autorizzazione) dell'articolo 48 e 49 (caratteristiche e
validità della concessione) e degli artt. 54 (concessioni per costruzioni temporanee e campeggi), 55
(concessioni per discariche, reinterri, per attività estrattive) della
L.R. 56/77 che si intendono integralmente riportati.
Agli effetti delle presenti norme per unità
immobiliare si intende quanto stabilito agli artt. 40 e seguenti del
D.P.R. 1142/1949 e cioé quella entità o porzione di immobile caratterizzata da autonomia funzionale e da
situazioni di fatto consistente nell'impiego quale bene a sé stante.