Art. 14 - CONCESSIONE EDILIZIA E COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA'

A norma dell'articolo 1 della Legge n. 10/77 e dell'articolo 48 della L.R. 56/77, il proprietario o l'avente titolo deve chiedere al Sindaco il rilascio della concessione o dell'autorizzazione nei modi e nei tempi definiti dal Regolamento Edilizio, per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, salvo quelli relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc, purché compatibili con le destinazioni stabilite dalle presenti norme; per l'utilizzazione delle risorse naturali, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto e per la manutenzione degli immobili.

In particolare sono soggette a concessione le seguenti opere:

a)        nuova costruzione, ampliamento, soprelevazione di edifici;

b)       ristrutturazione di edifici;

c)        variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni

d)       demolizioni parziali e totali di edifici e manufatti

e)        collocamento, modificazione, costruzione e rimozione di fontane, monumenti, tombe, chioschi, edicole, stazioni di servizio, recinzioni e altri manufatti;

f)         scavi e movimenti di terra a carattere permanente, discariche e reinterri;

g)       sistemazione di aree aperte al pubblico per la realizzazione di parchi, giardini, impianti sportivi ed altre attrezzature all'aperto;

h)       apertura di strade, costruzione di manufatti stradali, costruzione di ponti ed accessi pedonali e carrabili, ed esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e di sottosuolo, di punto e di rete;

i)          costruzione di vani nel sottosuolo;

I) collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiature e di impianti;

m)     apertura ed ampliamento di cave e sfruttamento di falde acquifere minerali;

n)       costruzioni prefabbricate, ancorché a carattere provvisorio:

o)       costruzioni temporanee e campeggi;

p)       ogni altra opera e interventi non richiamati ai seguenti commi.

Sono soggette a comunicazione con denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della Legge 24 Dicembre 1993, n. 537:

a)        opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b)       opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c)        occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d)       opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e)        mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei

casi ìn cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente

articolo;

f)         recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g)       aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h)       opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i)      impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di

nuove disposizioni a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; I) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e

sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m)  parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n)    le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

Non sono soggette a concessione, ne' ad autorizzazione le seguenti opere:

a)le opere necessarie per la normale conduzione dei fondi agricoli, non comprese nei precedenti commi;

b)  le opere di manutenzione ordinaria;

c) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco;

d)  la costruzione di baracche nell'area di cantiere nel corso di costruzione degli edifici.

Si richiamano i disposti dell'art. 56 (interventi soggetti ad autorizzazione) dell'articolo 48 e 49 (caratteristiche e validità della concessione) e degli artt. 54 (concessioni per costruzioni temporanee e campeggi), 55 (concessioni per discariche, reinterri, per attività estrattive) della L.R. 56/77 che si intendono integralmente riportati.

Agli effetti delle presenti norme per unità immobiliare si intende quanto stabilito agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 1142/1949 e cioé quella entità o porzione di immobile caratterizzata da autonomia funzionale e da situazioni di fatto consistente nell'impiego quale bene a sé stante.