Art. 15 - CONDIZIONI
PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
Fatti
salvi i casi di gratuita previsti dall'art. 9 della legge n. 10/77 la
concessione e' subordinata alla
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
L'entità
dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione
sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti
amministrativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione ai disposti degli
artt. 5, 6, 10 della Legge 28.01.1977 n. 10.
In ogni
caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di
urbanizzazione primaria non può comunque essere inferiore al costo reale delle
opere necessarie per allacciare il nuovo
intervento ai pubblici servizi o per le opere di cui all'art. 10 della
legge 28,01,1977 n. 10 e può essere ridotto in proporzione alle opere che il
concessionario si impegna ad eseguire direttamente.
Le opere
di urbanizzazione eseguite dai concessionari sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta e non danno titolo ad
indennizzi, riconoscimenti o prelazione di alcun tipo: gli oneri per la
loro esecuzione sono conteggiati a norma del precedente 3° comma ai fini della
riduzione del solo corrispettivo dell'incidenza delle opere di urbanizzazione
primaria, nella misura massima del 70%.
I
presupposti per l'edificazione ed il livello dei servizi usufruibili sussistono
in ordine ai servizi già in atto e funzionali ed ai servizi per i quali vi sia
la garanzia della loro esistenza nell'arco del P.P.A..
Tale
garanzia e' costituita:
a)dall'avvenuta
approvazione del progetto dell'opera da parte del Comune o dell'ente competente e dalle concrete
disponibilità finanziarie per la costituzione dell'opera;
b)
dall'impegno
assunto da privato che intenda provvedere direttamente alla realizzazione di
opere che costituiscono presupposti per l'edificazione.
L'impegno assunto dal
privato deve essere contenuto in apposito atto unilaterale di impegno comprendente la descrizione delle opere da
eseguire, con i progetti di massima, i
termini di esecuzione delle opere e le garanzie finanziarie per il caso di ritardi
o inottemperanze.
In ogni caso il rilascio del permesso di
abitabilità o agibilità e' impedito dalla mancata o imperfetta esecuzione delle
opere per le quali gli interessati hanno assunto l'impegno.
Si definiscono
aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere:
a) sistema viario
pedonale e/o veicolare, per il collegamento e l'accesso agli edifici;
spazi dí sosta di parcheggio;
b) impianto municipale di distribuzione idrica a
caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall'insediamento;
c) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario;
d) impianti ed infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti
liquidi.
Nelle
aree urbanizzate o di cui il P.P.A. prevede la urbanizzazione, gli immobili,
oggetto di concessione
di nuova costruzione, dovranno in ogni caso avere accesso diretto a! sistema viario, disporre di spazi di sosta e
parcheggio nella misura stabilita dalle presenti N.T.A., essere allacciabili agli impianti di cui alle lettere
b), c) e d) esistenti o in progetto, e non distare dalle reti, esistenti
o in progetto, più di ml 100, misurati dal confine più vicino.
La corresponsione del contributo di cui al 1°
comma non ha titolo sostitutivo dell'esistenza delle urbanizzazioni.