Art. 16 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE

Le autorizzazioni di qualsiasi natura e specie, sono ammissibili in quanto compatibili:

a)  con le norme e prescrizioni di P.R.G.C.;

b)  con le previsioni.e prescrizioni di altri piani, programmi e regolamenti generali e settoriali formati dal Comune a norma delle leggi vigenti, o comunque operanti in forza di legge;

c)   con la situazione infrastrutturale esistente, primaria, secondaria e indotta;

d)  con eventuali clausole convenzionali o di atti di impegno unilaterali relativi ad immobili oggetto di autorizzazione.

L'autorizzazione può essere a tempo determinato o indeterminato ed è comunque revocabile ove si verifichino condizioni diverse da quelle che ne hanno determinato l'ammissibilità.

L'autorizzazione può essere gratuita od onerosa in quanto assimilabile ad intervento di trasformazione urbanistica od edilizia, o in applicazione di leggi statali e regionali o di regolamenti locali vigenti a norma di legge.