Art. 16 - CONDIZIONI
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE
Le
autorizzazioni di qualsiasi natura e specie, sono ammissibili in quanto
compatibili:
a)
con le norme e
prescrizioni di P.R.G.C.;
b)
con le previsioni.e prescrizioni di altri piani,
programmi e regolamenti generali e settoriali formati dal Comune a norma
delle leggi vigenti, o comunque operanti in forza di legge;
c)
con
la situazione infrastrutturale esistente, primaria, secondaria e indotta;
d) con eventuali clausole convenzionali o di atti di impegno
unilaterali relativi ad immobili oggetto di autorizzazione.
L'autorizzazione può essere a tempo determinato o
indeterminato ed è comunque revocabile ove si verifichino condizioni diverse da
quelle che ne hanno determinato l'ammissibilità.
L'autorizzazione può
essere gratuita od onerosa in quanto assimilabile ad intervento di trasformazione urbanistica od edilizia, o in
applicazione di leggi statali e regionali o di regolamenti locali
vigenti a norma di legge.