Art. 17 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

Al fine di una interpretazione omogenea ed unitaria delle prescrizioni contenute nelle presenti norme e dell'attuazione del P.R.G.C., sia attraverso interventi diretti, sia attraverso strumenti esecutivi, si riportano di seguito alcune chiarificazioni definitorie della terminologia impiegata.

Gli indici urbanistici che disciplinano gli interventi nelle aree di P.R.G.C. sono i seguenti: 17.1 - St Superficie territoriale.

E' riferita ad un'area, con destinazione omogenea od alla quale il P.R.G.C. attribuisce caratteri normativi omogenei, comprensiva di spazi privati e pubblici, esistenti o previsti.

17.2 - Sf = Superficie fondiaria.

E' riferita ad un'area od a lotti patrimonialmente individuati al netto delle urbanizzazioni primarie o sedi pubbliche esistenti od in progetto di P.R.G.C. quando cartograficamente specificato.

17.3 - Di = Densità insediativa.

E' definita in ab/ha ed esprime il numero medio di abitanti per ettaro che il P.R.G.C. articolatamente prevede per le singole aree o zone la cui dimensione è espressa dal parametro St.

17.4 - lt = Indice di edificabilità territoriale.

E' espresso in mc/mq ed indica la quantità edificabile sulle singole aree o zone, la cui dimensione e' espressa dal parametro St.

17.5 - If = Indice di fabbricabilità fondiaria.

E' espresso in mc/mq ed indica la concentrazione massima di volumi edilizi ammissibili (già costruiti o costruibili) sull'area di pertinenza o di proprietà. Tale area normalmente costituita da fondi contigui od accorpabili di S.U.E. è quantitativamente espresso dal parametro Sf.

17.6 - Ut = Indice di utilizzazione territoriale.

Esprime la massima superficie utile edificabile per ogni mq di superficie territoriale.

17.7 - Uf = Indice di utilizzazione fondiaria.

Esprime la massima superficie utile edificabile per ogni mq di superficie fondiaria.

La superficie utile complessivamente edificabile sulla superficie fondiaria non può comunque essere superiore a quella che si ottiene applicando la U.T. alla S.T.

17.8 - V = Volume edilizio.

Definisce la cubatura dell'edificio esistente o realizzabile emergente dal suolo secondo le definizioni degli indici edilizi, di cui al successivo articolo.

In presenza di strumenti urbanistici esecutivi il volume edilizio si calcola come prodotto dell'indice d'edificabilità territoriale (It) per la superficie territoriale dell'area individuata dal P.R.G.C. come ambito d'insediamento disciplinato da strumento esecutivo.

In tutti gli altri casi in cui il P.R.G.C. determina per le singole aree l'indice di fabbricabilità (If), il Volume edilizio deve essere riferito alla superficie fondiaria (Sf).