Art. 17 - DEFINIZIONE
DEGLI INDICI URBANISTICI
Al fine di una
interpretazione omogenea ed unitaria delle prescrizioni contenute nelle
presenti norme e dell'attuazione del P.R.G.C., sia attraverso interventi diretti,
sia attraverso strumenti esecutivi, si riportano di seguito alcune
chiarificazioni definitorie della terminologia impiegata.
Gli indici
urbanistici che disciplinano gli interventi nelle aree di P.R.G.C. sono i
seguenti: 17.1 - St
Superficie territoriale.
E' riferita ad un'area,
con destinazione omogenea od alla quale il P.R.G.C. attribuisce caratteri normativi omogenei, comprensiva di spazi privati e
pubblici, esistenti o previsti.
17.2 - Sf = Superficie fondiaria.
E' riferita ad un'area
od a lotti patrimonialmente individuati al netto delle urbanizzazioni primarie
o sedi pubbliche esistenti od in progetto di P.R.G.C. quando cartograficamente
specificato.
17.3 - Di = Densità
insediativa.
E' definita in ab/ha ed
esprime il numero medio di abitanti per ettaro che il P.R.G.C. articolatamente prevede per le singole aree o zone la cui
dimensione è espressa dal parametro St.
17.4 - lt = Indice di
edificabilità territoriale.
E' espresso
in mc/mq ed indica la quantità edificabile sulle singole aree o zone, la cui dimensione e' espressa dal
parametro St.
17.5 - If = Indice di
fabbricabilità fondiaria.
E' espresso in mc/mq ed
indica la concentrazione massima di volumi edilizi ammissibili (già costruiti o costruibili) sull'area di pertinenza o di
proprietà. Tale area normalmente costituita da fondi contigui od
accorpabili di S.U.E. è quantitativamente espresso dal parametro Sf.
17.6 - Ut = Indice di
utilizzazione territoriale.
Esprime la
massima superficie utile edificabile per ogni mq di superficie territoriale.
17.7 - Uf = Indice di utilizzazione fondiaria.
Esprime la
massima superficie utile edificabile per ogni mq di superficie fondiaria.
La
superficie utile complessivamente edificabile sulla superficie fondiaria non può comunque essere superiore a
quella che si ottiene applicando la U.T. alla S.T.
17.8 - V = Volume edilizio.
Definisce la cubatura dell'edificio
esistente o realizzabile emergente dal suolo secondo le definizioni degli
indici edilizi, di cui al successivo articolo.
In
presenza di strumenti urbanistici esecutivi il volume edilizio si calcola come
prodotto dell'indice d'edificabilità territoriale (It) per la superficie
territoriale dell'area individuata dal P.R.G.C. come ambito d'insediamento disciplinato da
strumento esecutivo.
In tutti gli altri casi
in cui il P.R.G.C. determina per le singole aree l'indice di fabbricabilità
(If), il Volume edilizio deve essere riferito alla superficie fondiaria (Sf).