Art. 18 - UNITA'
EDILIZIE E RELATIVI INDICI
Nelle
singole aree di P.R.G.C, le presenti Norme di Attuazione disciplinano le trasformazioni, le nuove
costruzioni o ricostruzioni ed i completamenti (secondo le definizioni di cui all'art. 13 della L.R. n.
56/77) di singoli edifici parzialmente o totalmente interessati dai citati interventi; quando
l'edificio è tipologicamente individuabile con una propria area di pertinenza si definisce Unità
edilizia (Ue) il complesso di area e volumi edilizi, ivi compresi quelli
accessori per autorimesse od impianti tecnologici.
All'interno
delle singole Ue possono essere individuate una o più Unita immobiliari (Ui), funzionalmente autonome.
In riferimento al 1° comma del
precedente articolo, si specifica quindi gli indici riferiti all'Unita'
edilizia:
18.1 - Scp = Superficie coperta
(mq).
E'
l'area della proiezione su un piano teorico orizzontale dello sviluppo planimetrico
complessivo dell'edificio, ivi comprese le logge coperte ed i porticati, ma con esclusione degli aggetti
afferenti ai balconi e alla copertura degli edifici (cornicioni);in ogni caso i balconi e le coperture con oggetto
superiore a 1,30 m dovranno comunque essere computati.
18.2 - Re = Rapporto di
copertura (%),
E' data dal
rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria, cioè Sc/Sf.
18.3 - Sul = Superficie utile
lorda (mq).
E' data dalla
somma di tutte le superfici di calpestio dei piani fuori terra abitabili e dei
piani seminterrati destinati a permanenza continuativa di persone, misurate:
al lordo delle murature e
tramezzature e della proiezione orizzontale su ogni
piano degli elementi distributivi o
funzionali verticali (vani degli impianti, degli
ascensori, delle scale, ecc..);
al netto delle
logge e dei balconi, dei porticati, delle tettoie, pensiline e strutture aperte, delle
sovrastrutture tecniche e altresì:
1.
per edifici o porzioni di edifici a destinazione residenziale, al netto delle
superfici ove esistono, destinate ad autorimessa, a deposito ed a impianti
nelle seguenti misure massime:
1.1. nella tipologia edilizia
plurifamiliare: mq 30 ogni unità alloggio;
1.2.
nella tipologia edilizia unibifamiliare o schiera: mq 40 per destinazioni accessorie, per unità
alloggio.
2,
per costruzioni al servizio dell'attività agricola: al netto delle costruzioni accessorie alla conduzione dei fondi ed
all'allevamento, oltreché delle superfici di cui al precedente p.to 1
ove ricorra il caso.
18.4 - Sc = Superficie
complessiva (mq).
La superficie
complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio,
si applica il costo unitario a metri quadrato, e' costituita dalla somma della
superficie utile abituale e dal 60% del totale delle superfici non residenziali
destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr). Le
superfici per servizi ed accessori riguardano:
a)
cantinole,
soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali
termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
b)
autorimesse
singole o collettive;
c)
androni
di ingresso e porticati liberi;
d)
logge
e balconi.
i
porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie
complessiva qualora
gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.
18.5 - Su = Superficie utile
abitabile (mq).
Per
superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne,
di logge e di balconi
18.6 - H = Altezza.
E'
data dalla lunghezza verticale misurata dal punto di quota più basso della linea di
spiccato della parete all'intradosso del punto più alto dell'ultimo solaio di copertura di vani
abitabili o alla linea di gronda del tetto se a quota più elevata. Per gli edifici prospicienti aree
pubbliche il riferimento normativa e' alla quota media del marciapiedi su area
pubblica; in tutti gli altri casi il riferimento e' alla quota media del piano
di sistemazione definitiva del terreno circostante (da definire con il Comune),
ma non necessariamente interessante tutta l'area dei lotto.
Quando il lotto prospiciente ad aree o strade pubbliche è
interessato da pendenze
naturali del terreno superiori ai 30, l'altezza H viene determinata in riferimento al livello medio del piano di
campagna, considerato come valore medio tra il punto più basso ed il punto più
alto.
L'altezza massima di un
edificio non può superare i limiti fissati dal P.R.G.C. ad eccezione:
a)
dei
volumi tecnici (torretta ascensore, vano scala, serbatoi acqua) e delle
costruzioni speciali (silos per l'agricoltura, cabine e tralicci elettrici, e
simili) purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili;
b)
degli
accessi alle parti dell'edificio totalmente o parzialmente interrate (ove
nel complesso non
interessino più di metri lineari 6 di linea di spiccato) o di
quelle delimitate da
intercapedine di larghezza inferiore a m 1,50.
Nel
caso di edifici a gradoni o a terrazza, il computo dell'altezza deve essere
riferito ai singoli blocchi separatamente, per i quali valgono i limiti fissati
dal P.R.G.C.
Ai fini del rispetto
delle distanze minime da altri edifici, l'altezza si misura sul prospetto che
fronteggia.
18.7 - h = Altezza virtuale
(ml).
Rappresenta negli edifici l'altezza di interpiano
(differenza di quota fra due livelli di calpestio finiti) assunta convenzionalmente per ogni
piano, o sue porzioni, come indicato al
successivo articolo indipendentemente dalla sua misura effettiva.
18.8 - P.f.t. = Piani fuori
terra.
Si
considerano piani fuori terra quelli il cui solaio di calpestio e' anche solo
in parte fuori terra; in ogni caso il numero di piani fissati per ogni zona nei
quadri sinottici dei valori parametrici e' riferito ai piani fuori terra con
destinazione ad abitazione o ad attività terziarie e non accessorie.
Non si considera
"piano fuori terra" il piano seminterrato emergente su tutto o parte
del perimetro del fabbricato per un'altezza massima non superiore a mt 1,50
calcolata all'estradosso della soletta di copertura.
Tale piano seminterrato può
presentare un accesso carrabile di altezza pari all'altezza del piano stesso e
di lunghezza non superiore a mt 6.
Ancorché interrati
rispetto all'avvenuta sistemazione di terreno, costituiscono piani quei locali
da considerare emergenti oltre mt 2,50 rispetto al preesistente piano di
campagna.
Non
costituisce "piano fuori terra" il sottotetto che non abbia le
caratteristiche tali da
essere classificato abitabile.
Il numero dei piani si calcola con
riferimento al prospetto a valle.
Nei fabbricati a
gradoni o a terrazza, il computo del numero massimo di piani deve essere
riferito ai singoli blocchi separatamente, per i quali valgono i limiti fissati
dal P.R.G.C.
I riporti di
terra sono ammessi ove comportino il livellamento funzionale di tutta l'area di pertinenza del fabbricato
e ove non costituiscano pregiudizio per l'eventuale
utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per fabbricati esistenti nelle
adiacenze: è comunque esclusa la possibilità di effettuare artificiosi
innalzamenti del terreno.
18.9 – D Distanza.
La
distanza di un edificio da altri edifici, da confini, da sedimi viari ed in
ogni caso in cui il P.R.G.C. vi faccia riferimento, e' misurata nei confronti del
perimetro della massima proiezione delle superfici edificate fuori terra, compresi
cornicioni, logge e
balconi se aggettanti più di ml 1,30 dalla parete.