Art. 19 - COMPUTO DEI VOLUMI EDIFICABILI

Il volume d'un edificio, risultante dalla somma dei prodotti della superficie utile lorda ("S.U.L.") per le rispettive altezze virtuali (h) come sotto convenzionalmente definite e' computabile indipendentemente dalle destinazioni d'uso, al netto di porticati pubblici o privati, logge aperte, balconi, spazi di relazione e di comunicazione orizzontali e verticali di uso comune, sovrastrutture tecniche quali i volumi per ascensori e camini.

L'altezza virtuale (h) viene convenzionalmente definita nelle seguenti misure:

a)   per uso residenziale e ricettivo ml 3,00

b)  per uso industriale e artigianale ml 4,50

c) per uso terziario e commerciale ml 3,30

d)  per ricovero autovetture        mi 2,50

Nel caso di attivitā molteplici o usi diversi da quelli sopra citati si applicano le altezze di interpiano reali.

Nel caso di fabbricato in cui siano compresenti molteplici attivitā o funzioni, per il calcolo del volume, ad ogni quota di superficie utile lorda (Sul) deve essere applicata la rispettiva altezza virtuale (h).

Il volume compreso all'interno dei sottotetti non č computabile nella volumetria del fabbricato quando siano rispettate le seguenti condizioni:

1.   la linea di imposta del tetto, all'interno del sottotetto, stia nella quota massima di m 0,75 oltre l'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, misurati dal piano di calpestio alla parte inferiore della grossa orditura del tetto se la struttura sarā in legno, owero all'intradosso effettivo se si tratterā di struttura diversa, senza riguardo a eventuali manufatti sovrapposti al solaio anche se a questo strutturalmente legati ed eventualmente correnti lungo i muri perimetrali;

2.la pendenza della falda non sia superiore al quaranta per cento (40%).

Il volume del sottotetto sarā computato, a tutti gli effetti, indipendentemente dalla destinazione, quando non risulti soddisfatta una delle condizioni espresse ai precedenti punti (1) e (2).

I bassi fabbricati emergenti dal piano di campagna a sistemazione del terreno avvenuta sono da computarsi, qualunque sia la loro destinazione, ai sensi del rapporto di copertura.

Per le residenze degli agricoltori il volume edificabile e' computabile, ai sensi del 15° comma dell'articolo 25 della L.R. 56/77, per ogni singola azienda al netto dei terreni catastalmente classificati come incolti ed al lordo degli edifici o parti di edifici a destinazione residenziale esistente. Nel computo dei volumi non sono conteggiate le infrastrutture tecniche e le attrezzature quali stalle, silos, magazzini, serre e locali per la lavorazione di prodotti agricoli.

Sia per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. che per quelli di nuova edificazione, il volume e' da computarsi secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.