Art. 19 - COMPUTO DEI VOLUMI EDIFICABILI
Il volume d'un
edificio, risultante dalla somma dei prodotti della superficie utile lorda ("S.U.L.") per le rispettive altezze
virtuali (h) come sotto convenzionalmente definite e' computabile
indipendentemente dalle destinazioni d'uso, al netto di porticati pubblici o privati, logge aperte, balconi, spazi di relazione
e di comunicazione orizzontali e verticali di uso comune, sovrastrutture
tecniche quali i volumi per ascensori e camini.
L'altezza
virtuale (h) viene convenzionalmente definita nelle seguenti misure:
a)
per uso residenziale
e ricettivo ml 3,00
b)
per uso industriale
e artigianale ml 4,50
c)
per uso terziario e
commerciale ml 3,30
d) per ricovero
autovetture mi 2,50
Nel caso di attivitā molteplici o usi diversi da
quelli sopra citati si applicano le altezze di interpiano reali.
Nel caso di
fabbricato in cui siano compresenti molteplici attivitā o funzioni, per il
calcolo del volume, ad ogni quota di superficie utile lorda (Sul) deve essere
applicata la rispettiva
altezza virtuale (h).
Il volume compreso all'interno dei
sottotetti non č computabile nella volumetria del fabbricato quando siano rispettate
le seguenti condizioni:
1.
la linea di imposta del tetto, all'interno del
sottotetto, stia nella quota massima di m 0,75 oltre l'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale,
misurati dal piano di calpestio alla parte
inferiore della grossa orditura del tetto se la struttura sarā in legno, owero all'intradosso
effettivo se si tratterā di struttura diversa, senza riguardo a eventuali
manufatti sovrapposti al solaio anche se a questo strutturalmente legati ed
eventualmente correnti lungo i muri perimetrali;
2.la pendenza della falda non sia superiore al quaranta per
cento (40%).
Il volume del sottotetto sarā
computato, a tutti gli effetti, indipendentemente dalla destinazione, quando non risulti soddisfatta una delle condizioni
espresse ai precedenti punti (1) e (2).
I bassi fabbricati emergenti dal piano di campagna
a sistemazione del terreno avvenuta
sono da computarsi, qualunque sia la loro destinazione, ai sensi del rapporto di
copertura.
Per le residenze degli agricoltori
il volume edificabile e' computabile, ai sensi del 15° comma dell'articolo 25
della L.R. 56/77, per ogni singola azienda al netto dei terreni catastalmente classificati come incolti ed al
lordo degli edifici o parti di edifici a destinazione residenziale
esistente. Nel computo dei volumi non sono conteggiate le infrastrutture tecniche e le attrezzature quali
stalle, silos, magazzini, serre e locali per la lavorazione di prodotti
agricoli.
Sia per
gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. che per quelli di
nuova edificazione, il volume e' da
computarsi secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.