Art. 2 - TRASFORMAZIONE SOGGETTE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
LEGGE
Qualsiasi attivitā
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o
l'utilizzazione di risorse naturali e' soggetta a concessione, a denuncia di inizio attivitā, o a autorizzazione secondo quanto
previsto dalla legislazione statale, dagli
articoli n. 48 e seguenti del titolo VI della L.R. n. 56/77 e successive
modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni delle
presenti Norme.
Per
attivitā di trasformazione urbanistica ed edilizia deve, a tal fine intendersi l'esecuzione di opere edilizie, il
mutamento delle destinazioni d'uso di aree ed edifici, l'utilizzazione delle risorse naturali e l'alterazione delle
caratteristiche dei luoghi salvo le modificazioni delle colture agricole
in atto.
Norme
e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino
all'approvazione di un
nuovo P.R.G.C. fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui
all'articolo 58 della Legge Regionale n. 56/77 e successive integrazioni.
Le
condizioni generali e specifiche di edificabilitā per gli interventi
insediativi sono precisate nei successivi articoli.
La puntuale definizione degli interventi che
comportano o meno la preventiva autorizzazione prima dell'esecuzione e'
soggetta a verifiche:
a)
di
disposizioni nazionali e regionali;
b) di alterazioni
delle previsioni insediative di P.R.G.C., soprattutto per quanto concerne le modificazioni di
destinazione d'uso d'immobile preesistenti.