Art. 2 - TRASFORMAZIONE SOGGETTE ALLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE

Qualsiasi attivitā comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o l'utilizzazione di risorse naturali e' soggetta a concessione, a denuncia di inizio attivitā, o a autorizzazione secondo quanto previsto dalla legislazione statale, dagli articoli n. 48 e seguenti del titolo VI della L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni delle presenti Norme.

Per attivitā di trasformazione urbanistica ed edilizia deve, a tal fine intendersi l'esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d'uso di aree ed edifici, l'utilizzazione delle risorse naturali e l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.

Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino all'approvazione di un nuovo P.R.G.C. fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della Legge Regionale n. 56/77 e successive integrazioni.

Le condizioni generali e specifiche di edificabilitā per gli interventi insediativi sono precisate nei successivi articoli.

La puntuale definizione degli interventi che comportano o meno la preventiva autorizzazione prima dell'esecuzione e' soggetta a verifiche:

a)   di disposizioni nazionali e regionali;

b)   di alterazioni delle previsioni insediative di P.R.G.C., soprattutto per quanto concerne le modificazioni di destinazione d'uso d'immobile preesistenti.