Art. 21 - UTILIZZAZIONE
DEGLI INDICI ED ARCHIVIO CATASTALE URBANISTICO DEL COMUNE.
Indipendentemente da qualsiasi frazionamento o
passaggio di proprietà e' vietata ogni successiva
richiesta di concessioni edilizie su aree già utilizzate, con sfruttamento totale
degli indici di fabbricabilità, anche se con norme vigenti antecedentemente
all'adozione del P.R.G.C.; nei casi di consentita demolizione e ricostruzione
la verifica viene operata con riferimento alle norme vigenti.
Se un'area a destinazione omogenea, nella quale
esistono costruzioni che si debbano o si intendano conservare, viene
frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, la verifica degli indici e delle prescrizioni di
Piano viene effettuata, sia per le costruzioni conservate sia per quelle
da realizzare, nello stato di diritto-dovere alla data di approvazione del
P.R.G.C..
Non sono ammessi trasferimenti di volumi edificabili
su aree, anche se di proprietà, non contigue; sono fatti salvi i casi
previsti specificatamente dal P.R.G.C. o per le aree destinate ad attività
agricola di cui all'articolo 25 della L.R, n. 56 del 05.12.1977 e successive
modifiche.
Ai
fini del rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi
l'Ufficio Tecnico Comunale prevede ad aggiornare in duplice copia
l'archivio delle Mappe Catastali; ogni variazione, annotata cartograficamente e registrata in
duplice copia su apposito registro, viene controfirmata dal tecnico addetto
all'Ufficio Tecnico o dall'impiegato a ciò delegato dal Sindaco.
Le
predette registrazioni comprendono altresì le cessioni di aree al patrimonio Comunale
per la realizzazione di urbanizzazioni, primarie, secondarie, indotte, prescritte o concordate in sede di
rilascio di concessioni od autorizzazioni.