Art. 22 - PRESCRIZIONI SUI DISTACCHI

22.1 Ds Distanze dagli spazi pubblici (m).

E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, delle fronti e delle strutture interrate dei nuovi edifici dal limite degli spazi pubblici esistenti o previsti e comprendente, quindi, nel caso di strade, oltre alla sede veicolare, anche i marciapiedi, le strutture di delimitazione non transitabili e gli spazi di parcheggi di suolo pubblico esistenti o previsti dal P.R.G.C. o da S.U.E..

L'arretramento, salvo nei casi precisati in seguito, è obbligatorio, e deve attenersi alle norme seguenti: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico artistico o ambientale.

Per i nuovi edifici viene prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Le distanze minime fra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;

ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15.

Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiore all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o piani esecutivi convenzionati con previsioni planovolumetriche.

Le strutture interrate eseguite al di sotto del piano di compagna devono distare dal limite delle strade e piazze pubbliche o di uso pubblico almeno m 2,50 eccetto quelle necessarie ad allacciare l'edificio alla rete dei servizi tecnologici: qualora dette opere costituiscono intralcio per eventuale ampliamento della sede stradale viene prevista la possibilità di procedere alla demolizione senza indennizzo delle suddette opere.

In corrispondenza di incroci o biforcazioni, in tutte le zone ad eccezione dei centri storici e dei nuclei esterni di antica formazione, le fasce di rispetto determinate dalla distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli al lineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio della distanza precedentemente stabilita, ed il terzo lato costituito dalla retta congiuntamente i due punti estremi.

In corrispondenza di incroci o di particolari situazioni viabilistiche il Sindaco può imporre particolari arretramenti per porticati, pensiline e recinzioni, qualora ciò si renda opportuno per ragioni di visibilità o sicurezza.

22.2 Dc = Distanze dai confini (m).

E la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, delle fronti di un edificio dai confini con i terreni contigui di proprietà privata non compresi in uno stesso S.U.E., da applicarsi nel caso di edifici costruiti sia con concessione singole sia con P.E.C..

La distanza minima oltre a quanto chiarito precedentemente nel calcolo della distanza (D), deve attenersi alla seguente norma: detta H l'altezza della fronte e delle fronti dei nuovi edifici, la distanza delle fronti dei nuovi edifici dai confini deve essere almeno m 5,00 aumentata di m 0,50 per ogni metro o frazione di metro di maggior altezza a rispetto a m 10,00.

Potranno essere costruiti sulla linea di confine le strutture interrate e quelle relative ai fabbricati accessori (autorimesse, tettoie e simili) limitatamente all'altezza massima di 3 m misurata al colmo della copertura.

Nel caso in cui la linea di confine sia interessata da una strada privata di terzi, la distanza dal confine dovrà essere incrementata di una misura corrispondente alla parte utilizzata per la strada.

In assenza di accordo o convenzione fra i proprietari confinanti, o di piani esecutivi convenzionati con previsioni planovolumetriche o di Piani Particolareggiati, è prevista la distanza minima di ml 10 tra pareti finestre e pareti di edifici antistanti.

Nelle zone residenziali di nuovo impianto la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti è pari all'altezza del fabbricato più alto, e comunque non inferiore a ml 10, anche quando sia finestrata una sola parete qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12; sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piano Particolareggiato o Piani esecutivi convenzionati con previsioni planovolumetriche.

22.3 - Df = Distacco tra gli edifici esistenti o previsti nella stessa proprietà o nell'ambito  dello stesso P.E.C.

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale fra le fronti separate di singoli nuovi edifici e quelle di fabbricati esistenti o previsti nelle stesse proprietà o nell'ambito dello stesso S.U.E.

Nel caso di pareti finestrate, tale distanza deve essere pari almeno all'altezza dell'edificio più alto con un minimo con un minimo di m 10,00.

Nel caso di pareti cieche tale distanza e' ridotta a m 4,00.