Art. 22 - PRESCRIZIONI
SUI DISTACCHI
22.1 Ds Distanze dagli spazi
pubblici (m).
E' la distanza minima misurata in proiezione
orizzontale, delle fronti e delle strutture
interrate dei nuovi edifici dal limite degli spazi pubblici esistenti o previsti
e comprendente, quindi, nel caso di strade, oltre alla sede veicolare, anche i
marciapiedi, le strutture di delimitazione non transitabili e gli spazi di
parcheggi di suolo pubblico esistenti o previsti dal P.R.G.C. o da S.U.E..
L'arretramento,
salvo nei casi precisati in seguito, è obbligatorio, e deve attenersi alle
norme seguenti: per le operazioni di risanamento conservativo e per le
eventuali ristrutturazioni le distanze tra gli edifici non possono essere
inferiori a quelle intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico artistico o
ambientale.
Per i nuovi edifici viene
prescritta in tutti i casi una distanza minima assoluta di m 10 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti.
Le distanze minime fra fabbricati
tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al
servizio di singoli edifici o di
insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale
maggiorata di:
ml 5,00
per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;
ml 7,50 per
lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15.
Qualora le distanze fra
fabbricati, come sopra computate, risultino inferiore all'altezza del
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la
misura corrispondente all'altezza stessa.
Sono
ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o piani
esecutivi convenzionati con previsioni planovolumetriche.
Le
strutture interrate eseguite al di sotto del piano di compagna devono distare dal limite delle strade e piazze pubbliche o di uso
pubblico almeno m 2,50 eccetto quelle necessarie ad allacciare
l'edificio alla rete dei servizi tecnologici: qualora
dette opere costituiscono intralcio per eventuale ampliamento della sede stradale viene prevista la possibilità di
procedere alla demolizione senza indennizzo delle suddette opere.
In
corrispondenza di incroci o biforcazioni, in tutte le zone ad eccezione dei centri
storici e dei nuclei esterni di antica formazione, le fasce di rispetto
determinate dalla distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area
determinata dal triangolo avente due lati sugli al lineamenti di distacco, la
cui lunghezza, a partire dal punto di
intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio della distanza precedentemente
stabilita, ed il terzo lato costituito dalla retta congiuntamente i due
punti estremi.
In corrispondenza di incroci o di particolari
situazioni viabilistiche il Sindaco può imporre particolari arretramenti
per porticati, pensiline e recinzioni, qualora ciò si renda opportuno per
ragioni di visibilità o sicurezza.
22.2 Dc = Distanze dai confini
(m).
E
la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, delle fronti di un edificio dai confini con i terreni contigui di
proprietà privata non compresi in uno stesso
S.U.E., da applicarsi nel caso di edifici costruiti sia con concessione singole
sia con P.E.C..
La distanza minima oltre a quanto
chiarito precedentemente nel calcolo della distanza
(D), deve attenersi alla seguente norma: detta H l'altezza della fronte e delle
fronti dei nuovi edifici, la distanza delle fronti dei nuovi edifici dai
confini deve essere almeno m 5,00 aumentata di m 0,50 per ogni metro o frazione
di metro di maggior altezza a rispetto a m 10,00.
Potranno essere costruiti sulla
linea di confine le strutture interrate e quelle relative ai fabbricati
accessori (autorimesse, tettoie e simili) limitatamente all'altezza massima di
3 m misurata al colmo della copertura.
Nel
caso in cui la linea di confine sia interessata da una strada privata di terzi,
la distanza dal confine dovrà essere
incrementata di una misura corrispondente alla parte utilizzata per la
strada.
In
assenza di accordo o convenzione fra i proprietari confinanti, o di piani esecutivi convenzionati con previsioni
planovolumetriche o di Piani Particolareggiati,
è prevista la distanza minima di ml 10 tra pareti finestre e pareti di
edifici antistanti.
Nelle
zone residenziali di nuovo impianto la distanza minima tra pareti finestrate di
edifici antistanti è pari all'altezza del fabbricato più alto, e comunque non inferiore a ml 10, anche quando sia finestrata una
sola parete qualora gli edifici si fronteggino
per uno sviluppo superiore a ml 12; sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto
di Piano Particolareggiato o Piani esecutivi convenzionati con
previsioni planovolumetriche.
22.3
- Df = Distacco tra gli edifici esistenti o previsti nella stessa proprietà
o nell'ambito dello stesso P.E.C.
E'
la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale fra le fronti separate
di singoli nuovi edifici e quelle di
fabbricati esistenti o previsti nelle stesse proprietà o nell'ambito
dello stesso S.U.E.
Nel caso
di pareti finestrate, tale distanza deve essere pari almeno all'altezza
dell'edificio più alto con un minimo con un minimo di m 10,00.
Nel caso di pareti cieche tale distanza e' ridotta a m
4,00.