Art. 23 - PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICI LEGATI ALL'EDILIZIA ED ALLA MOBILITA'

23.1 - Cortili ed aree di pertinenza.

Si definisce cortile qualsiasi spazio delimitato da edifici o recinzioni con zoccolo continuo in muratura, per più di 3/4 del suo perimetro.

Nei nuovi cortili dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a)     la distanza minima tra le pareti opposte deve essere almeno quella stabilita precedentemente per la voce Df;

b)     i nuovi cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche;

b)    i nuovi cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno, eventualmente anche a mezzo di locali di disobbligo;

c)       i nuovi cortili con superfici superiori a mq 200 devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un accesso carraio con sagoma libera di altezza di almeno m 4,50 e di larghezza di almeno m 3,00.

All'esterno del Centro Storico nei cortili esistenti alla data di approvazione del presente P.R.G.C., sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni ed indici di zona, costruzioni contenenti locali accessori come autorimesse private, magazzini e simili, nonché autorimesse ad uso pubblico. Queste costruzioni possono essere addossate all'edificio principale o elevate sui confini con terreni contigui di proprietà privata, ma, in questo caso, devono distare almeno m 2,50 dal fabbricato principale, avere copertura piana e altezza in gronda non superiore a quella del solaio di copertura del piano terreno del fabbricato principale o alle recinzioni esistenti. in ogni caso l'altezza massima di tali edifici non dovrà superare i 3,00 m.

E' consentita la costruzione di autorimesse al di sotto del piano di campagna, estesa a tutta l'area del cortile ed all'area fabbricata, purché:

a)        la copertura del cortile sia sistemata a verde;

b)       la quota del giardino non sia più alta di m 1,50 sul piano dei marciapiedi stradali.

23.2 - Sedi stradali.

Si considerano sedi stradali, oltre a quelle indicate nelle tavole di P.R.G.C., quelle comprese nello stradario predisposto a cura dell'Amministrazione Comunale, e comunque quelle pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito. Le sedi stradali indicate nelle tavole di P.R.G.C. si riferiscono a strade per le quali è previsto il pubblico transito.

Limitate varianti ai tracciati delle reti stradali indicati nelle tavole di azzonamento del P.R.G.C., ma comprese nello stradario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelle soggette a servitù di pubblico transito, possono essere modificate, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, anche attraverso semplice convenzione con i frontisti e le eventuali parti interessate: si precisa che la possibilità di modifiche deve essere limitata solo all'interno delle fasce di rispetto.

23.3 - Accesso agli edifici, strade private strade di allacciamento e strade di lottizzazione.

Gli accessi agli edifici fronteggianti strade piazze pubbliche, devono essere muniti ove consentiti, di passo carrabile.

L'autorizzazione a costruire viabilità private per accessi ad edifici interni deve essere condizionata ad una convenzione trascritta sui registri immobiliari, nella quale deve essere specificato l'impegno, del privato di prowedere alla sistemazione della pavimentazione, delle fognature e della illuminazione della strada.

L'apertura dei cancelli non può avvenire in modo da porre pregiudizio al pubblico transito. Qualora in corrispondenza dei cancelli di accesso esistano rampe di collegamento a scantinati od a piani sopra-elevati, si fa obbligo di arretrare l'inizio della rampa di almeno m 3,00 dal cancello.

Le strade di lottizzazione e quelle necessarie per collegare i singoli lotti od insediamenti alla rete principale esistente o prevista dall'Amministrazione Comunale, devono avere una sezione in ogni caso non inferiore a m 5. Tale larghezza può essere aumentata a discrezione del Sindaco su parere delta Commissione Igienico-Edilizia ove si presentassero particolari esigenze di scorrimento, sosta o realizzazione.

Inoltre in relazione alle caratteristiche dell'insediamento e del sito l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di prescrivere la realizzazione di marciapiedi indicandone la larghezza su uno od entrambi i lati della carreggiata. Qualora si tratti di strade private senza uscita esse devono essere dotate di spazio terminale per l'inversione di marcia degli autoveicoli ed in cui possibilmente possa essere inscritto un cerchio con diametro minimo pari a ml 8, e dotate, all'ingresso dalla viabilità pubblica, di un cancello in legno o metallico, escludendo la chiusura mediante catenella Le suddette strade, quando siano al servizio di non più di quattro unità immobiliari, potranno avere un calibro inferiore a m 5, senza spazio terminale per l'inversione di marcia.

23.4 - Porticati.

l porticati ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

L'ampiezza dei porticati, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo non può essere minore di mi 2,00, mentre l'altezza misurata nel punto più basso non deve essere inferiore a

m 2,50.

23.5 - Recinzioni e muri di contenimento.

Le recinzioni e muri di contenimento che delimitano aree private debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a)          che la fondazione non insista sul suolo pubblico;

b)       che la parte "opaca" della recinzione non superi il 25% del totale, in ogni punto di essa, permettendo così agevolmente la vista delle aree interne di proprietà privata, dagli spazi pubblici, salvo il caso di edifici particolari che, per dimostrati motivi di sicurezza, necessitano di recinzioni interamente opache.

c)           che i materiali e la forma siano definiti in base alle caratteristiche ambientali, oltreché alle esigenze funzionali.

L'altezza dei muri di contenimento, misurata rispetto al livello del suolo più basso non può superare m 3,00 nel caso in cui essi prospettino sui terreni privati, salvo diversi accordi fra i proprietari interessati e m 2,50 se prospettano su spazi pubblici.

Può essere eccezionalmente consentita la realizzazione di muri di contenimento di maggiore altezza, formati da gradoni di larghezza non inferiore a m 1,50 mascherati da arbusti e alberature.

I muri di contenimento debbono essere posti ad una distanza pari almeno alla loro altezza dai fabbricati esistenti a valle.

In attesa della realizzazione delle opere stradali e delle opere pubbliche previste dal P.R.G.C. nelle zone di servizio e' ammessa in tali zone, a descrizione dell'Amministrazione Comunale la costruzione o la ricostruzione di recinzioni prowisorie di tipo aperto in rete metallica con concessione edilizia in precario.

23.6 Marciapiedi e percorsi pedonali.

In tutte le vie, piazze e spazi pubblici esistenti e di nuova costruzione, previsti con marciapiedi o percorsi pedonali, i proprietari di fabbricati o terreni fronteggianti hanno l'obbligo di costruire i marciapiedi o percorsi pedonali stessi con le eventuali relative delimitazioni (bordure, cordonature rialzate o a livello) ed eventuali scarichi secondo le prescrizioni impartite dal Sindaco.

Il Comune ha la facoltà di imporre la costruzione di detti marciapiedi e percorsi pedonali con la modalità e prescrizioni che saranno precisate di volta in volta e con l'impegno, a sua insindacabile scelta, di materiali (in linea indicativa lastre di sienite, granito, luserna dello spessore minimo di cm 10 o piastrelle di porfido o similari).

In questo caso i proprietari sono esonerati dall'obbligo della manutenzione dei marciapiedi e percorsi pedonali, che viene assunta dal Comune.

La costruzione dei marciapiedi e percorsi pedonali viene prescritta entro un adeguato termine di tempo trascorso il quale dopo regolare ingiunzione, il Comune dispone l'esecuzione d'ufficio con addebito della spesa agli inadempimenti; tale spesa viene recuperata a mezzo ruolo da dare in riscossione all'Esattore Comunale secondo la procedura delle imposte e tasse. Tale recupero può, a richiesta degli interessati, essere effettuato in tre rate uguali ed annuali.

La pavimentazione dei marciapiedi e percorsi pedonali dovrà essere eseguita in un modo tale da garantire lo smaltimento immediato delle acque meteoriche. Tutte le sporgenze su spazi pubblici od assoggettati a pubblico transito, oppure di arretramento dovuto a cornicioni, cornici, balconi aperti, decorazioni, infissi e simili come persiane, vetrinette, insegne, targhe reclamistiche, ecc. non possono superare le seguenti misure alla verticale innalzata sul filo stradale o dal filo di arretramento strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'altezza del fabbricato:

- fino alla quota di m 2,50: m 0,15;

- dalla quota di m 2,51 alla quota di m 4 per strade aventi marciapiedi rialzato e

alla quota di m 4,50 per strade senza marciapiedi rialzato: m 0,25;

- oltre la quota di m 4,00 o di m 4,50 rispettivamente per le strade o spazi

pubblici con o senza marciapiede rialzato sono invece ammesse le seguenti

sporgenze:

- fino a 6 m di larghezza: m 0,60

- oltre i 6 m di larghezza: m 1,00

Sono ammesse anche pensiline con qualsiasi estensione longitudinale quando si tratti di edifici e negozi con altezza di pensiline non minore in ogni punto a m 3,50 dal marciapiede e con sporgenza uguale alla larghezza del marciapiede ridotta di cm 50.

In ogni caso le concessioni sono regolate con atto precario e col pagamento di canone annuo da stabilirsi dalla Giunta Municipale.