Art. 23 - PRESCRIZIONI
SU ELEMENTI TIPOLOGICI LEGATI ALL'EDILIZIA ED ALLA MOBILITA'
23.1 - Cortili ed aree di
pertinenza.
Si definisce
cortile qualsiasi spazio delimitato da edifici o recinzioni con zoccolo
continuo in muratura, per più di 3/4 del suo perimetro.
Nei
nuovi cortili dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a)
la
distanza minima tra le pareti opposte deve essere almeno quella stabilita
precedentemente per la voce Df;
b)
i nuovi cortili devono essere muniti di opportune
pavimentazioni e canalizzazioni
atte a convogliare le acque meteoriche;
b) i nuovi
cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno, eventualmente anche a mezzo di
locali di disobbligo;
c)
i
nuovi cortili con superfici superiori a mq 200 devono comunicare con gli spazi
pubblici attraverso un accesso carraio con sagoma libera di altezza di almeno m
4,50 e di larghezza di almeno m 3,00.
All'esterno del Centro Storico nei
cortili esistenti alla data di approvazione del presente P.R.G.C., sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni ed
indici di zona, costruzioni contenenti
locali accessori come autorimesse private, magazzini e simili, nonché
autorimesse ad uso pubblico. Queste costruzioni possono essere addossate
all'edificio principale o elevate sui confini con terreni contigui di proprietà privata, ma, in questo
caso, devono distare almeno m 2,50 dal
fabbricato principale, avere copertura piana e altezza in gronda non superiore a quella del solaio di copertura del
piano terreno del fabbricato principale o alle recinzioni esistenti. in
ogni caso l'altezza massima di tali edifici non dovrà superare i 3,00 m.
E' consentita la costruzione di autorimesse al di sotto
del piano di campagna, estesa a tutta l'area del cortile ed all'area
fabbricata, purché:
a)
la
copertura del cortile sia sistemata a verde;
b)
la quota del giardino non sia più alta di m 1,50 sul
piano dei marciapiedi stradali.
23.2 - Sedi stradali.
Si
considerano sedi stradali, oltre a quelle indicate nelle tavole di P.R.G.C., quelle comprese nello stradario predisposto a cura
dell'Amministrazione Comunale, e
comunque quelle pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito. Le sedi stradali indicate nelle tavole di P.R.G.C.
si riferiscono a strade per le quali è previsto il pubblico transito.
Limitate
varianti ai tracciati delle reti stradali indicati nelle tavole di azzonamento
del P.R.G.C., ma comprese nello stradario di cui al primo comma del presente
articolo, nonché quelle soggette a servitù di pubblico transito, possono essere modificate, a discrezione
dell'Amministrazione Comunale, anche attraverso
semplice convenzione con i frontisti e le eventuali parti interessate: si precisa
che la possibilità di modifiche deve essere limitata solo all'interno delle
fasce di rispetto.
23.3
- Accesso agli edifici, strade private strade di allacciamento e strade
di lottizzazione.
Gli accessi agli
edifici fronteggianti strade piazze pubbliche, devono essere muniti ove consentiti, di passo
carrabile.
L'autorizzazione a costruire
viabilità private per accessi ad edifici interni deve essere condizionata ad
una convenzione trascritta sui registri immobiliari, nella quale deve essere specificato l'impegno, del
privato di prowedere alla sistemazione della pavimentazione, delle
fognature e della illuminazione della strada.
L'apertura
dei cancelli non può avvenire in modo da porre pregiudizio al pubblico
transito. Qualora in corrispondenza dei cancelli di accesso esistano rampe di
collegamento a scantinati od a piani sopra-elevati, si fa obbligo di arretrare
l'inizio della rampa di almeno m 3,00 dal cancello.
Le strade di lottizzazione e
quelle necessarie per collegare i singoli lotti od insediamenti alla rete principale esistente o prevista
dall'Amministrazione Comunale, devono avere una sezione in ogni caso non
inferiore a m 5. Tale larghezza può essere aumentata a discrezione del Sindaco
su parere delta Commissione Igienico-Edilizia ove si presentassero particolari
esigenze di scorrimento, sosta o realizzazione.
Inoltre
in relazione alle caratteristiche dell'insediamento e del sito l'Amministrazione
Comunale ha la facoltà di prescrivere la realizzazione di marciapiedi indicandone la larghezza su uno od
entrambi i lati della carreggiata. Qualora
si tratti di strade private senza uscita esse devono essere dotate di spazio terminale per l'inversione di marcia degli
autoveicoli ed in cui possibilmente possa essere inscritto un cerchio
con diametro minimo pari a ml 8, e dotate,
all'ingresso dalla viabilità pubblica, di un cancello in legno o metallico, escludendo la chiusura mediante
catenella Le suddette strade, quando siano al servizio di non più di quattro unità
immobiliari, potranno avere un calibro inferiore a m 5, senza spazio
terminale per l'inversione di marcia.
23.4 - Porticati.
l
porticati ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio devono
essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte
a cura e spese del proprietario. Le
aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà
privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.
L'ampiezza dei porticati, misurata
tra il paramento interno degli elementi di sostegno
ed il filo del muro o delle vetrine di fondo non può essere minore di mi 2,00,
mentre l'altezza misurata nel punto più basso non deve essere inferiore a
m 2,50.
23.5 - Recinzioni e muri di contenimento.
Le
recinzioni e muri di contenimento che delimitano aree private debbono
rispondere ai seguenti requisiti:
a)
che
la fondazione non insista sul suolo pubblico;
b) che la parte "opaca"
della recinzione non superi il 25% del totale, in ogni punto di essa,
permettendo così agevolmente la vista delle aree interne di proprietà privata,
dagli spazi pubblici, salvo il caso di edifici particolari che, per dimostrati
motivi di sicurezza, necessitano di recinzioni interamente opache.
c)
che i materiali e la forma siano definiti in base alle
caratteristiche ambientali, oltreché alle esigenze funzionali.
L'altezza
dei muri di contenimento, misurata rispetto al livello del suolo più basso non può superare m 3,00 nel caso in cui
essi prospettino sui terreni privati, salvo
diversi accordi fra i proprietari interessati e m 2,50 se prospettano su spazi pubblici.
Può
essere eccezionalmente consentita la realizzazione di muri di contenimento di
maggiore altezza, formati da gradoni di larghezza non inferiore a m 1,50
mascherati da arbusti e alberature.
I muri di contenimento debbono essere posti ad una
distanza pari almeno alla loro altezza dai fabbricati esistenti a valle.
In attesa della realizzazione delle opere stradali
e delle opere pubbliche previste dal
P.R.G.C. nelle zone di servizio e' ammessa in tali zone, a descrizione
dell'Amministrazione Comunale la costruzione o la ricostruzione di recinzioni
prowisorie di tipo aperto in rete metallica con concessione edilizia in
precario.
23.6 Marciapiedi e percorsi
pedonali.
In tutte le vie, piazze e spazi pubblici esistenti
e di nuova costruzione, previsti con marciapiedi
o percorsi pedonali, i proprietari di fabbricati o terreni fronteggianti hanno l'obbligo di costruire i marciapiedi o
percorsi pedonali stessi con le eventuali relative delimitazioni
(bordure, cordonature rialzate o a livello) ed eventuali scarichi secondo le
prescrizioni impartite dal Sindaco.
Il Comune ha la facoltà di
imporre la costruzione di detti marciapiedi e percorsi pedonali con la modalità
e prescrizioni che saranno precisate di volta in volta e con l'impegno, a sua insindacabile scelta, di
materiali (in linea indicativa lastre di sienite, granito, luserna dello spessore minimo di cm 10 o piastrelle
di porfido o similari).
In questo caso i proprietari sono esonerati dall'obbligo
della manutenzione dei marciapiedi e percorsi pedonali, che viene assunta dal
Comune.
La
costruzione dei marciapiedi e percorsi pedonali viene prescritta entro un adeguato termine di tempo trascorso il quale dopo
regolare ingiunzione, il Comune
dispone l'esecuzione d'ufficio con addebito della spesa agli inadempimenti; tale spesa viene recuperata a
mezzo ruolo da dare in riscossione all'Esattore
Comunale secondo la procedura delle imposte e tasse. Tale recupero può, a richiesta degli interessati,
essere effettuato in tre rate uguali ed annuali.
La pavimentazione dei marciapiedi e percorsi pedonali
dovrà essere eseguita in un modo tale da
garantire lo smaltimento immediato delle acque meteoriche. Tutte le
sporgenze su spazi pubblici od assoggettati a pubblico transito, oppure di
arretramento dovuto a cornicioni, cornici, balconi aperti, decorazioni, infissi
e simili come persiane, vetrinette, insegne,
targhe reclamistiche, ecc. non possono
superare le seguenti misure alla verticale innalzata sul filo stradale o dal
filo di arretramento strettamente necessario ai fini del raggiungimento
dell'altezza del fabbricato:
- fino
alla quota di m 2,50: m 0,15;
- dalla quota di m 2,51 alla quota di m 4 per strade
aventi marciapiedi rialzato e
alla quota di m 4,50 per strade senza marciapiedi
rialzato: m 0,25;
- oltre la quota di m 4,00 o di m 4,50 rispettivamente
per le strade o spazi
pubblici
con o senza marciapiede rialzato sono invece ammesse le seguenti
sporgenze:
- fino a 6 m di larghezza: m 0,60
- oltre i 6 m di larghezza: m 1,00
Sono ammesse anche pensiline con qualsiasi
estensione longitudinale quando si
tratti di edifici e negozi con altezza di pensiline non minore in ogni punto a
m 3,50 dal marciapiede e con sporgenza uguale alla larghezza del
marciapiede ridotta di cm 50.
In ogni caso le concessioni sono regolate con atto
precario e col pagamento di canone annuo da stabilirsi dalla Giunta
Municipale.