Art. 24 - SEDI VIABILI PUBBLICHE, E DI SERVITU' PUBBLICA E PRIVATA

II P.R.G.C. definisce nella cartografia le sedi viabili pubbliche e comunque quelle asservite ad uso pubblico.

Ai privati è consentita l'apertura di nuove sedi viabili esclusivamente nell'ambito di strumento esecutivi: in tal caso la sezione utile minima dovrà essere di ml 5,00 con marciapiedi su ambo i lati di almeno ml 1,00,

Il Regolamento Edilizio Comunale precisa le caratteristiche costruttive per le sedi viabili pedonali e di sosta.

Le sedi viabili private esistenti possono mantenere le caratteristiche dimensionali e costruttive preesistenti solo se non vengono ulteriormente gravate di servitù d'accesso a nuove costruzioni.

In sede di rilascio delle concessioni edilizie o di approvazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi l'Amministrazione Comunale può discrezionalmente richiedere adeguamenti o sistemazioni delle sedi viarie pubbliche ed asservite ad uso pubblico, nel rispetto delle previsioni di P.R.G.C. o per conseguire maggiori livelli di funzionalità e sicurezza nella circolazione.