Art. 24 - SEDI VIABILI PUBBLICHE, E DI SERVITU' PUBBLICA
E PRIVATA
II
P.R.G.C. definisce nella cartografia le sedi viabili pubbliche e comunque quelle
asservite ad uso pubblico.
Ai
privati è consentita l'apertura di nuove sedi viabili esclusivamente
nell'ambito di strumento esecutivi: in tal caso la sezione utile minima dovrà
essere di ml 5,00 con marciapiedi su ambo i lati di almeno ml 1,00,
Il Regolamento Edilizio Comunale precisa le
caratteristiche costruttive per le sedi viabili pedonali e di sosta.
Le sedi
viabili private esistenti possono mantenere le caratteristiche dimensionali e costruttive preesistenti solo se non vengono
ulteriormente gravate di servitù d'accesso a nuove costruzioni.
In sede di
rilascio delle concessioni edilizie o di approvazione di Strumenti Urbanistici
Esecutivi l'Amministrazione Comunale può discrezionalmente richiedere
adeguamenti o sistemazioni delle sedi
viarie pubbliche ed asservite ad uso pubblico, nel rispetto delle previsioni
di P.R.G.C. o per conseguire maggiori livelli di funzionalità e sicurezza nella
circolazione.