Art. 25 - RECINZIONI SU SEDI STRADALI.

Sul ciglio stradale sono vietate recinzioni a cortina e recinzioni in componenti pieni od a giorno prefabbricate. Motivate eccezioni possono essere ammesse solo in presenza di adeguate soluzioni estetiche e con uso di materiali che l'Amministrazione sottoporrà al parere della Commissione Igienico-Edilizia.

L'altezza massima delle recinzioni non può superare i ml 2,00, con eventuale muretto di sostegno della parte a giorno non superiore a ml 0,80 (misurato sul lato interno della proprietà).

Sono vietate recinzioni direttamente sul ciglio stradale; dovranno essere sempre rispettate le seguenti distanza minime previste dai disposti del Nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92 e D.L. 360/93) e relativo Regolamento (D,P.R. 495/92 e D.P.R. 147/93).