Art. 25 - RECINZIONI SU SEDI STRADALI.
Sul ciglio stradale sono vietate recinzioni a
cortina e recinzioni in componenti pieni od a giorno prefabbricate.
Motivate eccezioni possono essere ammesse solo in presenza di adeguate soluzioni estetiche e con uso di
materiali che l'Amministrazione sottoporrà al parere della Commissione
Igienico-Edilizia.
L'altezza massima delle recinzioni non può
superare i ml 2,00, con eventuale muretto di sostegno della parte a
giorno non superiore a ml 0,80 (misurato sul lato interno della proprietà).
Sono vietate recinzioni direttamente sul ciglio
stradale; dovranno essere sempre rispettate le seguenti distanza minime
previste dai disposti del Nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92 e D.L. 360/93)
e relativo Regolamento (D,P.R. 495/92 e D.P.R. 147/93).