Art. 27 - MUTAMENTI
NELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI
Salvo quanto diversamente previsto
dalle norme relative alle singole aree in cui si articola il territorio comunale, il mutamento delle destinazioni d'uso
per le unità immobiliari non
superiori ai 700 me non e' soggetto al rilascio ne' di concessione, ne' di autorizzazione,
purché tale aumento non comporti l'esecuzione di lavori edilizi per cui ne sia
previsto il rilascio.
Per il
cambiamento di destinazione d'uso di unità immobiliari superiori ai 700 mc e senza interventi edilizi è richiesta la semplice
autorizzazione, purché le norme generali e specifiche di P.R.G.C. lo
ammettano.
In
entrambi i casi, qualora il mutamento di destinazione d'uso
comporti opere edilizie, l'intervento sarà
disciplinato dalla natura delle opere stesse (manutenzione, ristrutturazione,
ecc.) oltreché dalle norme specifiche di zona del P.R.G.C.
Le
destinazioni d'uso d'immobili esistenti e documentate alla data di adozione del
P.R.G.C. definitivo da parte dei C.C. possono essere modificate, qualora
verificatasi l'appartenenza ad uno dei sottogruppi di cui al precedente
articolo, e solo se ritenute ammissibili.
I volumi già
ad uso agricolo o similari, quali stalle, depositi, fienili soprastanti a
locali chiusi di varia destinazione, piccoli
porticati annessi e comunque contigui in ogni caso a volumi ad uso
residenziale, preesistenti nella zona agricola del territorici comunale, possono essere trasformati ad uso residenziale,
esclusivamente nelle seguenti situazioni e limiti;
a) preesistono
nell'edificio oggetto dell'intervento richiesto una sola unità immobiliare ad uso residenziale o similare, e'
ammissibile la realizzazione d'una seconda, non superiore a 120 mq di
superficie utile;
b) preesistendo nell'edificio oggetto
dell'intervento richiesto da due o quattro unità immobiliari, sono possibili
ampliamenti non superiori al 30% della Su di ciascuna unità immobiliare, si
specifica in ogni caso che le trasformazioni a residenza sono ammesse solo per
le parti già chiuse almeno su tre lati e strettamente connesse, e quindi
costituenti un unico copro di fabbrica, con volumi già residenziali, e che non sono comunque consentiti incrementi volumetrici di
sagoma (esclusi quindi ampliamenti di sagoma e/o soprelevazioni).
Gli adeguamenti debbono risultare funzionali alle
singole unità immobiliari e non possono essere cumulati per realizzarne
nuove.
L'ammissibilità delle trasformazioni, nei predetti
limiti, dovrà essere documentata dallo stato preesistente alla data di adozione
del P.R.G.C. definitivo e verificata come soglia, conseguibile una sola
volta a decorrere dalla stessa data predetta, previo pagamento degli oneri per
i soggetti non esenti.
Nel caso di edifici a destinazione mista,
residenziale ed agricola, ora abbandonati od in degrado, e' conseguibile
la trasformazione in residenza nei limiti d'una sola unità immobiliare non
superiore a 120 mq. di superficie utile.
Volumi
esistenti parzialmente o totalmente seminterrati e sottostanti a locali ad uso
residenziale, possono essere utilizzati ad usi pertinenti alle residenze
stesse.
La
concessione edilizia e' data per quella specifica destinazione d'uso indicata
dal richiedente nella domanda ed il mutamento comporta la necessità di
modificare mediante nuovo atto, il contenuto del rapporto concessorio.
Il permesso di cui all'art. 221 T.U. Leggi
Sanitarie R.D. 27.07.1924, n. 1265 si intende anche esso riferito alla
specifica destinazione.
Per le
attività produttive dovrà essere indicato in sede di domanda di concessione, il
tipo di lavorazione, con le caratteristiche
idonee a consentire il controllo della congruità dei sistemi di smaltimento e di depurazione, nel rispetto delle ' leggi
di tutela dell'ambiente, ai fini della
necessaria valutazione degli oneri di cui al 1° comma dell'art. 10 della
Legge 28.01.77 n. 10 "Norme per l'edificabilità del suolo".
L'abusivo
mutamento di destinazione d'uso o del genere di lavorazione comporta la revoca
del permesso di abitabilità o di agibilità.
La
concessione per la nuova destinazione potrà essere rilasciata qualora sia
conforme a quelle previste dal Piano.
La nuova concessione potrà implicare la
rideterminazione dei contributi di urbanizzazione
se la destinazione richiesta comporta, in base alla deliberazione assunta ai
sensi del 1° comma, art. 5, legge n. 10 del 28.01.77, una differenza considerata
all'attualità, in aumento rispetto all'importo stabilito per la originaria
destinazione.
Per gli
edifici già costruiti o in corso di costruzione la destinazione si intende
riferita a quella risultante dalla domanda della relativa concessione edilizia.
Per le costruzioni realizzate in epoca nella quale
non era richiesta alcuna autorizzazione
oppure quando la precisazione della destinazione non era necessaria si
fa riferimento a quella destinazione compatibile con le finalità per il
perseguimento delle quali la costruzione venne eretta.
In caso di incertezza si procede in applicazione di
criteri di affinità o assimilabilità, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e strutturali
dell'immobile ed all'uso che di esso viene fatto, sempre al momento
dell'adozione del Piano.
Qualunque
variazione della destinazione d'uso che comporti una diversa normativa, ma sempre nel rispetto delle previsioni di Piano,
e' subordinata a nuova concessione;
qualora invece la variazione di uso richiesta contrasti con le previsioni del
P.R.G.C. e quindi comporti una vera e propria variante al Piano stesso, la
relativa concessione non potrà essere data
se non attraverso la procedura di variante alle norme di P.R.G.C..
Non potrà
essere rilasciato permesso di abitabilità per le costruzioni; che si vogliono utilizzare con destinazione d'uso diversa da
quella per cui e' stata rilasciata la concessione.
In caso di abusivo mutamento della
destinazione d'uso, sarà revocata l'autorizzazione di abitabilità o agibilità.
Non potrà
essere rilasciata licenza di esercizio per quelle attività da insediare in
locali che avessero
ottenuto concessione edilizia per una diversa destinazione d'uso.
In caso di
abusivo mutamento della destinazione di uso saranno revocate le relative licenze di esercizio.