Art. 29 - STANDARDS
URBANISTICI - AREE PER SERVIZI
Ai fini della determinazione degli
oneri di urbanizzazione ed in sede di riserve di aree nei progetti di Piani Edilizi Convenzionati, valgono le dotazioni
complessive di aree per servizi sociali di cui all'art. 21 della L.R. n.
56.
Nelle aree di P.R.G.C. a
destinazione residenziale gli interventi di nuovo impianto o di ricostruzione,
debbono prevedere per i P.E.C. o comunque per le concessioni senza strumento esecutivo, aree destinate a verde
privato con piante ad alto fusto in misura non inferiore a mq 12 per
abitante insediabile.
La
superficie delle aree con destinazione Ap per servizi privati di interesse
pubblico individuate dal P.R.G.C. non viene
computata ai finì del soddisfacimento degli standard per servizi
pubblici.
Le cartografie
e gli elenchi allegati alla Relazione del Piano, specificano le destinazioni delle singole aree per
servizi ed attrezzature d'interesse pubblico.
li
P.R.G.C. individua per pubblici servizi le destinazioni prescritte dall'art. 21
della L.R. n. 56, articolatamente distribuite per destinazione, all'interno
delle aree S, totalmente acquisibili al patrimonio comunale,
La destinazione delle aree per servizi pubblici e
degli edifici in esse ricadenti, e' finalizzata
alla erogazione di pubblici servizi, a livello di distretto urbanistico e comunale.
La
proprietà degli immobili, aree ed edifici, dovrà essere pubblica e la loro
acquisizione da parte del Comune o di Enti Pubblici istituzionalmente operanti
nel settore dei servizi avviene
direttamente nei modi e forme di legge, o indirettamente contestualmente ad interventi
di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionali e/o come
condizione apposta al rilascio della concessione e a scomputo degli
oneri di urbanizzazione secondaria: la cessione delle aree per servizi si
intende a titolo gratuito se previste nell'ambito di P.E.C..
La realizzazione delle destinazioni previste dal
P.R.G.C. avviene comunque nell'ambito
dei Programmi pluriennali di attuazione, o anche al di fuori di essi limitatamente
ad interventi di completamento di servizi esistenti.
Le aree destinate a servizi
pubblici sono edificabili secondo le norme previste da leggi di settore. In
ogni caso la superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere superiore
al 50% della superficie ad essa asservita e l'indice di utilizzazione fondiaria
non potrà essere superiore a U.F. 1 mq/mq.
Negli interventi in aree a servizi
eseguiti da parte di Enti Pubblici si può operare in deroga alle prescrizioni
sui distacchi, distanze, altezze stabiliti dal P.R.G.C..
La dotazione per abitante di aree
destinate a servizi pubblici prevista dal P.R.G.C. risulta organizzata secondo
quanto definito dalla L.R. 56/77.
Tale dotazione
dovrà risultare garantita, come minimo per la capacità insediativa prevista in attuazione di
previsioni di strumenti urbanistici esecutivi.