Art. 29 - STANDARDS URBANISTICI - AREE PER SERVIZI

Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione ed in sede di riserve di aree nei progetti di Piani Edilizi Convenzionati, valgono le dotazioni complessive di aree per servizi sociali di cui all'art. 21 della L.R. n. 56.

Nelle aree di P.R.G.C. a destinazione residenziale gli interventi di nuovo impianto o di ricostruzione, debbono prevedere per i P.E.C. o comunque per le concessioni senza strumento esecutivo, aree destinate a verde privato con piante ad alto fusto in misura non inferiore a mq 12 per abitante insediabile.

La superficie delle aree con destinazione Ap per servizi privati di interesse pubblico individuate dal P.R.G.C. non viene computata ai finì del soddisfacimento degli standard per servizi pubblici.

Le cartografie e gli elenchi allegati alla Relazione del Piano, specificano le destinazioni delle singole aree per servizi ed attrezzature d'interesse pubblico.

li P.R.G.C. individua per pubblici servizi le destinazioni prescritte dall'art. 21 della L.R. n. 56, articolatamente distribuite per destinazione, all'interno delle aree S, totalmente acquisibili al patrimonio comunale,

La destinazione delle aree per servizi pubblici e degli edifici in esse ricadenti, e' finalizzata alla erogazione di pubblici servizi, a livello di distretto urbanistico e comunale.

La proprietà degli immobili, aree ed edifici, dovrà essere pubblica e la loro acquisizione da parte del Comune o di Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi avviene direttamente nei modi e forme di legge, o indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio della concessione e a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria: la cessione delle aree per servizi si intende a titolo gratuito se previste nell'ambito di P.E.C..

La realizzazione delle destinazioni previste dal P.R.G.C. avviene comunque nell'ambito dei Programmi pluriennali di attuazione, o anche al di fuori di essi limitatamente ad interventi di completamento di servizi esistenti.

Le aree destinate a servizi pubblici sono edificabili secondo le norme previste da leggi di settore. In ogni caso la superficie coperta da nuove costruzioni non potrà essere superiore al 50% della superficie ad essa asservita e l'indice di utilizzazione fondiaria non potrà essere superiore a U.F. 1 mq/mq.

Negli interventi in aree a servizi eseguiti da parte di Enti Pubblici si può operare in deroga alle prescrizioni sui distacchi, distanze, altezze stabiliti dal P.R.G.C..

La dotazione per abitante di aree destinate a servizi pubblici prevista dal P.R.G.C. risulta organizzata secondo quanto definito dalla L.R. 56/77.

Tale dotazione dovrà risultare garantita, come minimo per la capacità insediativa prevista in attuazione di previsioni di strumenti urbanistici esecutivi.