Art. 30 - OPERE DI
URBANIZZAZIONE
Le
opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art. 51 della Legge
Regionale n. 56/77
alle lettere c), g), v), possono essere realizzate anche su aree ad esse non
specificatamente destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai
valori assegnati dal P.R.G.C. ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo le
distanze dai confini e dalle strade, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni
particolari:
1)
per
sottostazioni elettriche: superficie coperta 1/2; ammissibili solo nelle aree
destinate ad impianti produttivi e artigianali;
2)
per le cabine elettriche, ammesse ovunque; se ricadenti
in area per attività agricola
la distanza del ciglio stradale stabilita dalla fascia di rispetto può essere
ridotta fino a metri 1 sempreché, nel caso di viabilità veicolare, la distanza
dalla mezzeria stradale non sia inferiore a mt 3: in ogni caso la realizzazione
di tali cabine potrà awenire a distanze
ridotte solo se non costituenti veri e propri volumi assimilabili a
costruzioni;
3)
centrali telefoniche urbane: compatibili con ogni classe
di destinazione, ad eccezione
delle aree per attività agricola e delle aree destinate a servizi sociali e
attrezzature di interesse locale e generale.