Art. 31 - VARIAZIONE
DELLE DESTINAZIONI SPECIFICHE
A
norma del 4° comma dell'art. 1 della L. 3 Gennaio 1978 n. 1 l'approvazione di progetti di opere pubbliche da
parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessità di variante al P.R.G.C.; inoltre, a norma del comma del citato articolo 1
della Legge 1/78 é possibile prevedere l'esecuzione
di opere pubbliche anche su aree non già espressamente destinate a servizi
pubblici dal P.R.G.C..