Art. 33 - ZONA CENTRALE
INDIVIDUANTE AREE DI RECUPERO DI INSEDIAMENTI URBANI AVENTI CARATTERE STORICO
DOCUMENTARIO ED AREE RESIDENZIALI - TERZIARIE (CS)
Sono le
porzioni di territorio comunale aventi un certo interesse storico-documentario
e/o artistico, ai sensi di quanto definito dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.
e i..
Nell'area
CS sono presenti emergenze di carattere costruttivo, edilizio di particolare
pregio, segnalate nello studio del Prof. Giampiero Vigilano ("Le aree
antropizzate ed i beni culturali,
architettonici, urbanistici ed archeologici del Piemonte" – 1991) che
sono: - ruderi del Castello di San Severino;
- Chiesa di
San Giovanni Battista.
In
tali aree, sono obiettivi prioritari gli interventi volti alla conservazione,
al recupero ed all'utilizzazione
sociale del patrimonio edilizio nonché alla qualificazione dell'ambiente urbano
nel suo complesso.
Gli
interventi dovranno tenere conto delle caratteristiche del tessuto edilizio
sociale e storico preesistente e delle finalità sopra individuate.
In ogni
caso, con concessione singola:
- e' fatto divieto di
modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia in atto;
-
le aree libere devono restare inedificate, con la sola eccezione della loro
utilizzazione per usi
sociali pubblici.
E' consentito operare mutamenti di destinazione di
uso di unità immobiliari non superiori a
700 mc e ritenuti compatibili con le prescrizioni contenute nelle presenti
norme. In caso di ricostruzione e ristrutturazione parziale e
manutenzione straordinaria, il Comune ne vaglierà l'ammissibilità se e solo se
vi saranno garanzie:
a) di rispetto dei caratteri ambientali preesistenti;
b) di utilizzazione di materiali nei prospetti e sulle
coperture non difformi con i predetti caratteri;
c) di conservazione degli elementi e dell'impostazione
tipologica preesistenti, quali aperture, balconi, aggetti, camini.
Eventuali modifiche ed innovazioni dovranno risultare
rigorosamente compatibili con tali caratteri.
Sono vietate recinzioni, volumi
accessori (anche se destinati all'agricoltura) modificazioni delle pendenze e
delle pantalere in tutti i casi, nei lotti edificati a cortina, prospicienti su
aree od aie comuni.
Sono comunque condizionati alla
preventiva approvazione del Piano di Recupero, di cui all'art. 41 bis della
L.R. n. 56, gli interventi che richiedano interventi di ristrutturazione
edilizia che per natura e dimensione presentino, a giudizio dell'Amministrazione
Comunale difficoltà d'adeguamento alle prescrizioni del presente articolo con
la concessione singola,
Nei casi in
cui gli elementi di finitura siano andati completamente distrutti, i loro
sostituti devono armonizzarsi con quelli degli edifici della zona.
In ogni caso il Comune può, senza che ciò costituisca
variante al P.R.G.C., indicare gli immobili, i complessi edilizi e le aree ove
l'intervento di recupero è subordinato alla formazione di strumento urbanistico
esecutivo, da realizzare da parte dei privati, anche con interventi di edilizia
convenzionata, assistito o meno dal contributo dello stato, o direttamente dal
Comune mediante l'impiego dei fondi destinati da leggi di settore al recupero
del patrimonio abitativo e dei proventi delle concessioni e delle sanzioni, a
norma dell'art. 12 della Legge n. 10/77.
In tal caso gli edifici ricadenti in aree soggette alla
formazione di strumenti urbanistici esecutivi, e fino alla loro adozione, sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, senza modificazioni delle destinazioni d'uso e che
non comportino l'allontanamento degli abitanti, nonché interventi di
risanamento conservativo che siano disciplinati da convenzione ai sensi dell'art.
8 della Legge 28.01.1977 n. 10,
In
ogni caso gli interventi dovranno essere compatibili con le prescrizioni
generali e particolari di cui al titolo nonché
con le seguenti norme:
-
Sistemazione delle aree libere: contestualmente agli interventi ammessi
da! P.R.G.C., si dovrà provvedere, nell'area di pertinenza dell'interventi, al
ripristino delle pavimentazioni originarie o alla sistemazione a verde per
giardini, orti o prati. Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C, si
dovrà altresì prowedere all'eliminazione di tettoie, baracche, e ogni altra
costruzione a destinazione accessoria, ritenute, in sede di rilascio della
concessione, incompatibili con l'ambiente. Non e' ammessa la realizzazione di
recinzioni di nuove delimitazioni fondiaria
- Decoro dell'ambiente: Per gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro,
di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario
l'esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare gliN inconvenienti
suddetti, quali rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornici, balconi,
coperture, infissi, tinteggiature.
-
Accessibilità: negli elaborati grafici di piano è
indicato l'assetto della viabilità veicolare pubblica e la maglia principale della viabilità
pedonale. In ogni caso, anche ove non espressamente
indicato negli elaborati cartografici, e' fatto obbligo, contestualmente agli interventi sul patrimonio edilizio, di
riapertura dei passaggi comuni anche su spazi privati. Il rilascio della concessione e' comunque subordinato
all'impegno da parte del richiedente,
di lasciare aperto al pubblico transito eventualmente limitatamente alle ore diurne, i percorsi pedonali interessanti l'immobile
oggetto di intervento e previsti dal P.R.G.C.,
dagli strumenti urbanistici esecutivi, o comunque ritenuti necessari in sede di
rilascio della concessione.
Tipi di intervento e
destinazione d'uso ammesse: Gli interventi ammessi sono così definiti:
a) manutenzione ordinaria: interventi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Sono interventi di manutenzione ordinaria, in
particolare:
- il rifacimento di pavimenti, tinteggiature interne e
serramenti;
- la riparazione e sostituzione di impianti
igienico-sanitari e di riscaldamento;
- i lavori di modesta entità volti a riparare i danni esteriormente
prodotti dall'uso,
purché non
comportanti modificazione nelle strutture e nello stato dei luoghi. Per questo tipo di intervento non è richiesta né
concessione né denuncia di inizio lavori.
b)manutenzione straordinaria: interventi che riguardano le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Tali interventi debbono essere comunque finalizzati alla
conservazione dell'edificio esistente, con interventi singoli e non coordinati in un insieme di
operare, e debbono riguardare singole unità
immobiliari e singoli elementi delle parti comuni dell'edificio, non
l'edificio nel suo complesso.
Sono interventi di manutenzione straordinaria, in
particolare:
riordino e rifacimento degli intonaci e tinteggiatura
delle facciate, con l'obbligo di uniformare materiali e colori per ogni unità fabbricativa
cui l'unità edilizia appartiene, di fare uso di materiali e tecnologie
tradizionali, di recuperare eventuali elementi architettonici e decorativi;
-
riordino delle murature a faccia vista con l'obbligo di
provvedere all'eventuale sostituzione
dei mattoni deteriorati con altri di uguale dimensione, e malta di calce;
-
ripristino di cornicioni e grondaie, con l'obbligo di
recuperare gli aggetti in lastre di pietra e di impiegare materiali ed elementi tradizionali;
-
rifacimento delle coperture con recupero del materiali
originale, ed integrazione con materiale dello stesso tipo senza alterare il profilo;
-
realizzazione
di controsoffittature leggere ed isolamenti termo-acustici;
-
riattivazione
o costruzione di comignoli, per i quali si dovranno rispettare le forme ed usare materiali simili a quelli impiegati
nei comignoli originali esistenti;
-
ripristino
e sostituzione di alzate, pedate, ringhiere, ecc. dei vani scala, se
necessario, quando detti elementi risultino lesionati, con l'obbligo di impiego
degli stessi materiali e di forme uguali a quelli preesistenti;
- rifacimento
della rete di distribuzione interna degli impianti idrici e di energia
elettrica;
- revisione
o sostituzione degli infissi. Nel caso di sostituzione e' prescritta
l'utilizzazione di modelli e di materiali uguali agii infissi originali
presentati nell'unita' edilizia;
- sostituzione
parziale di strutture orizzontali (architravi, solai non di pregio, coperture)
senza che ciò comporti variazioni delle quote di calpestio delle strutture
stesse e purché vengano utilizzati gli stessi materiali;
- installazione
di blocchi, possibilmente standardizzati e prefabbricati, bagno o bagno cucina,
anche con aerazione forzata ove possibile.
Per gli interventi di
manutenzione straordinaria la concessione edilizia e' sostituita da
un'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non
comportino il rilascio dell'immobile da
parte del conduttore e che riguardino edifici non soggetti ai vincoli previsti dal D.L. 29 ottobre 1999 n° 490
(ex L.1089/39 e 1497/39) l'istanza per
l'autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine
di 90 giorni.
In tal caso, il richiedente
può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
c) restauro: interventi che sono rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dello organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso
con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio. Le opere di consolidamento devono essere quelle
strettamente necessarie ad assicurare la stabilità dell'edificio e riguardanti fondazioni,
strutture portanti e coperture che non comportino modifiche o alterazioni
sostanziali alle strutture murarle
originarie dell'edificio. In tali operazioni occorre rispettare ed evidenziare la
tecnologia tradizionale e pertanto ogni intervento dovrà garantire l'impiego di
materiali e tecniche originarie o ad esse
affini e congruenti con i caratteri dell'edificio.
Prima di procedere alla stesura del progetto esecutivo
devono essere condotte tutte le necessarie
indagini e le prove non distruttive volte ad accertare un effettivo stato
di consistenza e l'assetto statico dell'edificio.
Nei casi in cui le originarie destinazioni d'uso non
siano accertabili, o non siano più ammesse,
nonché nei casi in cui si tratti di destinazioni d'uso non residenziali e'
consentito la trasformazione d'uso ad attività complementari alla residenza,
nonché residenza.
Per le trasformazioni d'uso da residenza ad attività
complementare alla residenza queste sono
ammesse solo quando si tratti di unità immobiliari di modesta entità (non
superiori a 250 mq di superficie di pavimento) e tali da non pregiudicare le
caratteristiche della destinazione d'uso prevalente dell'unita' edilizia.
Sono interventi di
restauro, in particolare, oltre alle opere definite di manutenzione straordinaria:
- consolidamento delle
strutture portanti verticali, con isolamento e impermeabilizzazione delle fondazioni;
costruzioni di vespai aerati ai piani terra ed alle parti
di piani terra destinati all'abitazione;
- apertura di finestre, porte e luci preesistenti e
successivamente chiuse; modifiche interne e
spostamenti di tramezzature non facenti parte della tipologia strutturale dell'edificio, con
l'obbligo di ricorrere all'impiego di elementi leggeri eventualmente
prefabbricati;
-
sostituzione e orditura di nuovi solai, limitatamente ai
solai non di pregio e solo se fortemente degradati e quindi ' non ripristinabili per documentate
ragioni statiche;
revisione dei ballatoi di edifici con distribuzione
indiretta alle cellule abitative: in tale revisione è da comprendere anche
l'eventuale suddivisione e privatizzazione di ballatoi di distribuzione a livelli sfalsati;
eliminazione delle
superfetazioni non coerenti con l'edificio ed in contrasto con le
caratteristiche architettoniche del medesimo.
d) ristrutturazione edilizia di tipo
A: sono interventi dì ristrutturazione di tipo A, in
particolare, oltre alle opere definite di restauro:
- intervento sull'impianto distributivo
interno, in modo da ottenere unità edilizie organiche;
- addizioni esterne di nuovi elementi distributivi (scale,
ascensori) o di blocchi
igienici e di servizio, queste non interessino le facciate verso spazi
pubblici;
e) ristrutturazione edilizia di tipo
B: interventi che sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la modificazione, l'eliminazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
In tali casi si prescrive la conservazione dei soli elementi tipici,
quali ad esempio facciate esterne ed
interne, portici, androni, elementi di arredo urbano. Sono quindi ammissibili,
oltre alle operazioni di risanamento:
intervento di demolizione e ricostruzione degli
orizzontamenti e delle murature interne, senza particolari vincoli per quel che
riguarda le altezze interpiano e la posizione delle nuove murature, fatto salvo l'obbiettivo di
un razionale riuso delle aperture originarie in facciata;
riprogettazione
dell'assetto distributivo nel rispetto però dei suggerimenti tipologici
che emergono dalla conservazione delle superfici esterne;
-
modifica della destinazione d'uso. Non e' comunque
consentita la trasformazione
d'uso di intere unità immobiliari da attività non residenziali a residenza, al
fine di non pregiudicare le previsioni di capacità insediative di piano; nell'
area CS è comunque prioritario il recupero/riuso dei fabbricati ex rurali
esistenti (con mutamento delle destinazioni d'uso).
Per gli interventi nelle aree CS, si prescrive di norma
l'osservanza di criteri, materiali e particolari costruttivi o decorativi
indicati dalla Pubblica Amministrazione in un proprio repertorio aggiornabile e
motivamente modificabile con semplice delibera consiliare, senza poter comunque
contrastare con le prescrizioni normative e le individuazioni cartografiche del
P.R.G.C.. Per le aree CS sempre possibile attuare Piani di
Recupero ma da intendersi esclusa la possibilità di modificare i tipi di intervento
ai sensi della lettera f) del 6° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e
i. ed in particolare l'intervento di ristrutturazione è vietato per edifici di
interesse storico –artistico.
Negli
interventi sul patrimonio edilizio esistente e comunque fatto divieto di
diminuire le altezze interne dei locali di abitazione se già inferiori a quelle
definite dal Regolamento
Igienico-Edilizio Comunale.