Art. 34 - AREE DI
RISTRUTTURAZIONE E DI RIORDINO (RR).
Sono le parti di territorio comunale comprendenti
la porzione dell'insediamento urbano che si aggregato attorno ai nuclei
di più antica formazione.
In tali
aree, è obiettivo prioritario la tutela del l'impianto edificato e
dell'immagine ambientale con una migliore
utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.
Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione
edilizia; gli ampliamenti che non superino il 20% della superficie utile
dell'abitazione del proprietario richiedente, ed i parziali o totali cambi di
destinazione d'uso.
In caso di
ristrutturazioni che necessariamente debbono fare ricorso alla demolizione
delle strutture fatiscenti preesistenti, nel progetto di recupero si farà
riferimento alla ricostruzione delle volumetrie e dell'immagine dell'edificio
preesistente nel contesto urbanistico dell'area.
In ogni
caso gli interventi dovranno essere compatibili con le seguenti norme:
- Sistemazione delle
aree libere: contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C., si dovrà provvedere, nell'area di pertinenza
dell'intervento, al ripristino delle pavimentazioni
originarie o alla sistemazione a verde per giardini, orti o prati. Contestualmente
agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà altresì provvedere all'eliminazione di tettoie, baracche, e ogni
altra costruzione a destinazione accessoria,
ritenute, in sede di rilascio della concessione, incompatibili con l'ambiente. Non
e' ammessa la realizzazione di recinzioni di nuove delimitazioni fondiarie.
- Decoro dell'ambiente. Per gli edifici che non presentino
le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori
ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario l'esecuzione delle opere
che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti, quali
rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornici, balconi, coperture, infissi,
tinteggiature.
- Accessibilità. Negli elaborati grafici di piano è
indicato l'assetto della viabilità pedonale. In ogni caso, anche ove non
espressamente indicato negli elaborati cartografici, e' fatto obbligo,
contestualmente agli interventi sul patrimonio edilizio, di riapertura dei passaggi comuni
anche su spazi privati. Il rilascio della concessione e' comunque subordinato
all'impegno da parte del richiedente, di lasciare aperto al pubblico transito,
eventualmente limitatamente alle ore diurne, i percorsi pedonali interessanti
l'immobile oggetto di intervento e previsti dal P.R.G.C., dagli strumenti urbanistici esecutivi, o comunque ritenuti
necessari in sede di rilascio della concessione.