Art. 34 - AREE DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIORDINO (RR).

Sono le parti di territorio comunale comprendenti la porzione dell'insediamento urbano che si aggregato attorno ai nuclei di più antica formazione.

In tali aree, è obiettivo prioritario la tutela del l'impianto edificato e dell'immagine ambientale con una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia; gli ampliamenti che non superino il 20% della superficie utile dell'abitazione del proprietario richiedente, ed i parziali o totali cambi di destinazione d'uso.

In caso di ristrutturazioni che necessariamente debbono fare ricorso alla demolizione delle strutture fatiscenti preesistenti, nel progetto di recupero si farà riferimento alla ricostruzione delle volumetrie e dell'immagine dell'edificio preesistente nel contesto urbanistico dell'area.

In ogni caso gli interventi dovranno essere compatibili con le seguenti norme:

- Sistemazione delle aree libere: contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C., si dovrà provvedere, nell'area di pertinenza dell'intervento, al ripristino delle pavimentazioni originarie o alla sistemazione a verde per giardini, orti o prati. Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà altresì provvedere all'eliminazione di tettoie, baracche, e ogni altra costruzione a destinazione accessoria, ritenute, in sede di rilascio della concessione, incompatibili con l'ambiente. Non e' ammessa la realizzazione di recinzioni di nuove delimitazioni fondiarie.

- Decoro dell'ambiente. Per gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario l'esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti, quali rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornici, balconi, coperture, infissi, tinteggiature.

- Accessibilità. Negli elaborati grafici di piano è indicato l'assetto della viabilità pedonale. In ogni caso, anche ove non espressamente indicato negli elaborati cartografici, e' fatto obbligo, contestualmente agli interventi sul patrimonio edilizio, di riapertura dei passaggi comuni anche su spazi privati. Il rilascio della concessione e' comunque subordinato all'impegno da parte del richiedente, di lasciare aperto al pubblico transito, eventualmente limitatamente alle ore diurne, i percorsi pedonali interessanti l'immobile oggetto di intervento e previsti dal P.R.G.C., dagli strumenti urbanistici esecutivi, o comunque ritenuti necessari in sede di rilascio della concessione.