Art. 35 - AREE A
CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (RE).
Sono le aree ed i lotti in cui il
tessuto edilizio è generalmente di epoca recente, e non richiede interventi di
sostituzione o di ristrutturazione di profondità.
In tali aree il
P.R.G.C. propone e auspica il recupero dell'impianto urbanistico ad una più
elevata qualità dell'ambiente attraverso il miglioramento della mobilità
veicolare pubblica, l'eliminazione di barriere che limitano l'accessibilità e
la percorribilità del tessuto urbano, e la conseguente formazione di vie
pedonali, anche attraverso la individuazione di aree verdi di isolato e di
arredo urbano o di parcheggio pubblico.
Il
Comune può provvedere, mediante la formazione di strumenti urbanistici
esecutivi o con progetti esecutivi di opere pubbliche, alla localizzazione di nuovi
percorsi pedonali, di
parcheggi e di aree di isolato e di arredo urbano: tali eventuali modifiche potranno essere effettuate ai sensi del 5° comma
dell'art. 1 della Legge 03.01.78 n. 1.
Le variazioni o le
nuove previsioni a norma del precedente comma non costituiscono variante del P. R.G.C. e divengono esecutive
contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.
In ogni caso
l'intervento diretto da parte del Comune, quando non si configura come modesta opera di completamento di infrastrutture e
servizi esistenti, e la delimitazione delle aree oggetto di comparto e di
strumento urbanistico esecutivo di applicazione dei precedenti commi, sono previsti nel programma
pluriennale di attuazione del P.R.G.C..
Sugli edifici esistenti a
destinazione residenziale, e nelle aree ad esse asservite, sono ammessi i seguenti interventi:
a)
allacciamento
ai pubblici servizi;
b)
sistemazione
del suolo, ivi comprese recinzioni;
c)
ordinaria
e straordinaria manutenzione;
d)
restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione interna che non comportino aumento delle superfici di calpestio, nonché
modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o
statiche delle abitazioni;
e)
realizzazioni di volumi tecnici che si rendono
indispensabili a seguito dell'installazione
di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
f) ampliamenti e
soprelevazioni (per non più di m 1,50 dalla gronda preesistente), una-tantum, di
edifici esistenti uni-bifamiliari che non comportino aumento della superficie utile
residenziale esistente superiore al 20% (25 mq sono comunque consentiti indipendentemente
dal 20%); ampliamenti sino a 150 mc sugli altri edifici sono comunque sempre ammissibili.
g)
variazioni
di destinazione d'uso solo se compatibili con la residenza e che non comportino
modifiche alla sagoma degli edifici;
h)
modesti ampliamenti delle abitazioni limitatamente ai
volumi necessari al miglioramento
degli impianti igienico-sanitari;
h) adeguamento alle altezze minime di
interpiano come definite dal R.E. Comunale o da D.L. 05.07.1975;
l)
bassi fabbricati e tettoie di pertinenza all'abitazione nei limiti stabiliti al
successivo art. 64.
Gli
ampliamenti e le integrazioni di cui alle lettere e), f), g),h) sono ammessi
una tantum e, se cumulati, non possono
comunque superare complessivamente i limiti stabiliti alla lettera f).
Nel calcolo
delle quantità di edificazione ammissibili sono da conteggiare tutti gli
edifici esistenti
nelle aree di intervento.
Qualunque
nuovo intervento edificatorio e/o frazionamento dei lotti edificati previsto
all'interno delle aree RE, dovrà essere oggetto di variante strutturale da
sottoporre al parere della Regione.
L'estensione e la perimentrazione delle aree RE è
finalizzata principalmente a comprendere
tutti i lotti di terreno che hanno concorso alla determinazione dell'indice di edificabilità relativo alle volumetrie esistenti ;
pertanto le aree perimetrate non assumono alcun valore di prefigurazione
della possibile espansione insediativa futura, né sotto il profilo urbanistico
né per quanto attiene eventuali diritti acquisiti.
Le aree, o parte di esse, che ricadessero in
classe geologica III sono gravate dal vincolo di inedificabilità.ln tali
aree sono comunque previste talune tipologie di intervento nei limiti e secondo
le modalità stabilite dalla Circolare P.G.R. del 8.05.1996 n.7/LAP in generale,
ed in particolare al punto 6.2 della relativa Nota Tecnica Esplicativa.
Nelle aree RE il rapporto di
copertura non potrà superare, anche con l'ampliamento previsto "una
tantum" il limite di 0,60 mq/mq.