Art. 35 - AREE A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (RE).

Sono le aree ed i lotti in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca recente, e non richiede interventi di sostituzione o di ristrutturazione di profondità.

In tali aree il P.R.G.C. propone e auspica il recupero dell'impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell'ambiente attraverso il miglioramento della mobilità veicolare pubblica, l'eliminazione di barriere che limitano l'accessibilità e la percorribilità del tessuto urbano, e la conseguente formazione di vie pedonali, anche attraverso la individuazione di aree verdi di isolato e di arredo urbano o di parcheggio pubblico.

Il Comune può provvedere, mediante la formazione di strumenti urbanistici esecutivi o con progetti esecutivi di opere pubbliche, alla localizzazione di nuovi percorsi pedonali, di parcheggi e di aree di isolato e di arredo urbano: tali eventuali modifiche potranno essere effettuate ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della Legge 03.01.78 n. 1.

Le variazioni o le nuove previsioni a norma del precedente comma non costituiscono variante del P. R.G.C. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.

In ogni caso l'intervento diretto da parte del Comune, quando non si configura come modesta opera di completamento di infrastrutture e servizi esistenti, e la delimitazione delle aree oggetto di comparto e di strumento urbanistico esecutivo di applicazione dei precedenti commi, sono previsti nel programma pluriennale di attuazione del P.R.G.C..

Sugli edifici esistenti a destinazione residenziale, e nelle aree ad esse asservite, sono ammessi i seguenti interventi:

a)   allacciamento ai pubblici servizi;

b)  sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni;

c)   ordinaria e straordinaria manutenzione;

d)  restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione interna che non comportino aumento delle superfici di calpestio, nonché modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni;

e)   realizzazioni di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f)  ampliamenti e soprelevazioni (per non più di m 1,50 dalla gronda preesistente), una-tantum, di edifici esistenti uni-bifamiliari che non comportino aumento della superficie utile residenziale esistente superiore al 20% (25 mq sono comunque consentiti indipendentemente dal 20%); ampliamenti sino a 150 mc sugli altri edifici sono comunque sempre ammissibili.

g)  variazioni di destinazione d'uso solo se compatibili con la residenza e che non comportino modifiche alla sagoma degli edifici;

h)     modesti ampliamenti delle abitazioni limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari;

h) adeguamento alle altezze minime di interpiano come definite dal R.E. Comunale o da D.L. 05.07.1975;

l) bassi fabbricati e tettoie di pertinenza all'abitazione nei limiti stabiliti al successivo art. 64.

Gli ampliamenti e le integrazioni di cui alle lettere e), f), g),h) sono ammessi una tantum e, se cumulati, non possono comunque superare complessivamente i limiti stabiliti alla lettera f).

Nel calcolo delle quantità di edificazione ammissibili sono da conteggiare tutti gli edifici esistenti nelle aree di intervento.

Qualunque nuovo intervento edificatorio e/o frazionamento dei lotti edificati previsto all'interno delle aree RE, dovrà essere oggetto di variante strutturale da sottoporre al parere della Regione.

L'estensione e la perimentrazione delle aree RE è finalizzata principalmente a comprendere tutti i lotti di terreno che hanno concorso alla determinazione dell'indice di edificabilità relativo alle volumetrie esistenti ; pertanto le aree perimetrate non assumono alcun valore di prefigurazione della possibile espansione insediativa futura, né sotto il profilo urbanistico né per quanto attiene eventuali diritti acquisiti.

Le aree, o parte di esse, che ricadessero in classe geologica III sono gravate dal vincolo di inedificabilità.ln tali aree sono comunque previste talune tipologie di intervento nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Circolare P.G.R. del 8.05.1996 n.7/LAP in generale, ed in particolare al punto 6.2 della relativa Nota Tecnica Esplicativa.

Nelle aree RE il rapporto di copertura non potrà superare, anche con l'ampliamento previsto "una tantum" il limite di 0,60 mq/mq.