Art. 36 - AREE DI
COMPLETAMENTO (RC)
Le aree già urbanizzate ove la
consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono interventi singoli di completamento edilizio nei tasselli di
suolo inedificato, interventi di demolizione e ricostruzione, di
completamento, ristrutturazione e trasformazione
d'uso di edifici esistenti, fatte salve diverse prescrizioni topograficamente definite
dal P.R.G.C.. Le previsioni del P.R.G.C. in tali aree si attuano di norma con semplice concessione, singola o in comparto, fatto
salvo il ricorso a strumenti urbanistici
esecutivi, ove richiesti dal P.R.G.C. o dal programma pluriennale di attuazione.
Fino
all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici esecutivi, come sopra
previsti, nelle aree
da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni ne' manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di
trasformazione o di nuovo impianto, e sugli edifici esistenti sono
ammessi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Le
previsioni di disegno di dettaglio operate dal P.R.G.C. in merito alla
localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna, veicolare e
pedonale, per le aree verdi di isolato e per l'arredo urbano può subire
variazioni in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi che
propongono organiche soluzioni alternative in coerenza con l'impianto
urbanistico complessivo.
Le caratteristiche tipologiche e
quantitative degli interventi ammessi nelle aree di completamento sono fissate
nelle tabelle ed allegati riepilogativi.