Art. 37 - AREE DI NUOVO
IMPIANTO (RI)
Tale classificazione comprende: le aree pressoché
inedificate e/o non urbanizzate ove l'utilizzo
edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni
topograficamente definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.
Tutte le aree RI di nuovo impianto sono subordinate alla formazione ed
approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo
esteso all'intera area che dovrà prevedere l'allacciamento al collettore fognario (la cui avvenuta realizzazione è
condizione preliminare al rilascio delle concessioni) e la realizzazione
di un unico accesso sulla viabilità principale.
Fino all'entrata in vigore degli strumenti
urbanistici esecutivi di cui al precedente comma, nelle aree da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni
né manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di
trasformazione o di nuovo impianto, e sugli
edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione.
La
delimitazione individuata dal P.R.G.C. delle aree soggette a strumenti urbanistici
esecutivi può subire modificazioni ai sensi
del comma 8, punto c, e comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77.
Le
previsioni di disegno di dettaglio operate dal P.R.G.C. in merito alla localizzazione e forma delle aree per
l'accessibilità interna, veicolare e pedonale, per le aree verdi di isolato e per l'arredo urbano può
subire variazioni in sede di formazione di strumenti urbanistici
esecutivi che propongono organiche soluzioni alternative in coerenza con
l'Impianto urbanistico complessivo.
Le variazioni o le nuove previsioni di cui ai
commi precedenti non costituiscono variante del P.R.G.C. e divengono
esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.
Prescrizioni particolari per l'area RI1:
l'ulteriore fruizione urbanistica dell'area è subordinata alla
realizzazione delle opere di messa in sicurezza del versante previste dalla relazione tecnica adottata con D.C. n°8 del
28.07.2003; la definizione dell'efficacia di tali interventi di sistemazione
del versante potrà essere condotta solo al termine della realizzazione delle opere di drenaggio;come
previsto dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP, al punto
7.10, spetterà al Comune verificare che le opere eseguite abbiano
raggiunto l'obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica dell'area interessata.Nel caso dette
valutazioni tecniche eseguite dal Comune
sulle opere di messa in sicurezza certificassero il raggiunto livello di mitigazione
della pericolosità geomorfologica dell'area Ri 1 ed il conseguente
declassamento in classe geomorfologica II, il Comune potrà procedere
all'ulteriore utilizzazione urbanistica del sito.