Art. 37 - AREE DI NUOVO IMPIANTO (RI)

Tale classificazione comprende: le aree pressoché inedificate e/o non urbanizzate ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata. Tutte le aree RI di nuovo impianto sono subordinate alla formazione ed approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo esteso all'intera area che dovrà prevedere l'allacciamento al collettore fognario (la cui avvenuta realizzazione è condizione preliminare al rilascio delle concessioni) e la realizzazione di un unico accesso sulla viabilità principale.

Fino all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al precedente comma, nelle aree da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni né manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione o di nuovo impianto, e sugli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

La delimitazione individuata dal P.R.G.C. delle aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi può subire modificazioni ai sensi del comma 8, punto c, e comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77.

Le previsioni di disegno di dettaglio operate dal P.R.G.C. in merito alla localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna, veicolare e pedonale, per le aree verdi di isolato e per l'arredo urbano può subire variazioni in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi che propongono organiche soluzioni alternative in coerenza con l'Impianto urbanistico complessivo.

Le variazioni o le nuove previsioni di cui ai commi precedenti non costituiscono variante del P.R.G.C. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.

Prescrizioni particolari per l'area RI1: l'ulteriore fruizione urbanistica dell'area è subordinata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del versante previste dalla relazione tecnica adottata con D.C. n°8 del 28.07.2003; la definizione dell'efficacia di tali interventi di sistemazione del versante potrà essere condotta solo al termine della realizzazione delle opere di drenaggio;come previsto dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP, al punto 7.10, spetterà al Comune verificare che le opere eseguite abbiano raggiunto l'obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica dell'area interessata.Nel caso dette valutazioni tecniche eseguite dal Comune sulle opere di messa in sicurezza certificassero il raggiunto livello di mitigazione della pericolosità geomorfologica dell'area Ri 1 ed il conseguente declassamento in classe geomorfologica II, il Comune potrà procedere all'ulteriore utilizzazione urbanistica del sito.