Art. 38 - AREE CON IMMOBILI DI IMPIANTO RURALE NEL CONTESTO EDIFICATO (RA)

A) Le trasformazioni di volume già adibiti ad uso agricolo o similare quali stalle, fienili, depositi o magazzini annessi o separati rispetto all'abitazione preesistente, (del conduttore agricolo o del proprietario richiedente) sono disciplinate dal presente articolo, coordinatamente alle norme generali e particolari del P.R.G.C.. Il P.R.G.C. prevede di rimuovere gradualmente nel tempo le attività rurali in tali aree in ragione della spontanea disattivazione delle stesse o mediante trasformazione delle unità aziendali in aree a destinazione appropriata.

B)  In ragione dell'ampiezza degli interventi edilizi necessari per la ridestinazione degli immobili (o parti di essi) compresi in dette aree alle funzioni residenziali e tenendo conto della gradualità delle trasformazioni dinnanzi indicata il P.R.G.C. ammette in tali aree tre gradi di intervento:

1)  senza modifica delle destinazioni in atto: sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

2)  con disattivazione degli usi rurali a favore di usi abitativi ma con ristrutturazione limitata ai volumi adibiti ad uso agricolo, così come definiti nel comma precedente, purché i volumi siano compresi nella stessa proprietà contigua all'abitazione del proprietario che richiede la trasformazione e la superficie utile dei volumi trasformati non sia superiore al 30% rispetto alla superficie utile dell'abitazione del proprietario richiedente; la norma vale nei confronti dei richiedenti che siano familiari di primo grado del proprietario della residenza preesistente dell'area.

Tali interventi di norma ammessi con interventi diretti sono sempre condizionati alla riqualificazione o demolizione delle tettoie comunque esistenti sul filo stradale secondo le prescrizioni delle tabelle di sintesi (con un massimo di mc 600: per volumetrie superiori d'obbligo il ricorso a S.U.E.).

3)  con attuazione delle previsioni urbanistiche ed edilizie definite dai parametri del P.R.G.C. ivi compresa la demolizione e ricostruzione relativamente ai valori parametrici di zona.

Tali interventi richiedono, nel caso di iniziativa dei privati, la formazione preventiva di strumento urbanistico esecutivo (P.E.C., P.d.R.) ovvero l'intervento diretto mediante istituzione del comparto di cui all'ad. 46 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle eventuali prescrizioni grafiche (sagoma, allineamenti ecc.), normative e con i valori parametrici definiti dal P.R.G..

Sia nel caso di P.E.C, che di comparto la convenzione essenzialmente prevedere gli elementi di cui all'art. 45 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.