Art. 38 - AREE CON
IMMOBILI DI IMPIANTO RURALE NEL CONTESTO EDIFICATO (RA)
A) Le
trasformazioni di volume già adibiti ad uso agricolo o similare quali stalle,
fienili, depositi o magazzini
annessi o separati rispetto all'abitazione preesistente, (del conduttore
agricolo o del proprietario richiedente) sono disciplinate dal presente articolo, coordinatamente alle norme generali e
particolari del P.R.G.C.. Il P.R.G.C.
prevede di rimuovere gradualmente nel tempo le attività rurali in tali aree in
ragione della spontanea disattivazione delle stesse o mediante trasformazione
delle unità aziendali in aree a destinazione appropriata.
B) In ragione dell'ampiezza degli
interventi edilizi necessari per la ridestinazione degli immobili (o parti di
essi) compresi in dette aree alle funzioni residenziali e tenendo conto della
gradualità delle trasformazioni dinnanzi indicata il P.R.G.C. ammette in tali
aree tre gradi di intervento:
1) senza
modifica delle destinazioni in atto: sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
e risanamento conservativo;
2) con disattivazione degli usi rurali a favore di usi
abitativi ma con ristrutturazione limitata
ai volumi adibiti ad uso agricolo, così come definiti nel comma precedente,
purché i volumi siano compresi nella stessa proprietà contigua all'abitazione del proprietario che richiede la
trasformazione e la superficie utile dei volumi trasformati non sia
superiore al 30% rispetto alla superficie utile dell'abitazione del proprietario richiedente; la norma vale nei
confronti dei richiedenti che siano familiari di primo grado del proprietario
della residenza preesistente dell'area.
Tali interventi di norma ammessi con interventi
diretti sono sempre condizionati alla riqualificazione o demolizione
delle tettoie comunque esistenti sul filo stradale secondo le prescrizioni
delle tabelle di sintesi (con un massimo di mc 600: per volumetrie superiori
d'obbligo il ricorso a S.U.E.).
3) con attuazione delle previsioni urbanistiche ed edilizie
definite dai parametri del P.R.G.C. ivi compresa la demolizione e ricostruzione
relativamente ai valori parametrici di zona.
Tali interventi richiedono, nel caso di
iniziativa dei privati, la formazione preventiva di strumento
urbanistico esecutivo (P.E.C., P.d.R.) ovvero l'intervento diretto mediante
istituzione del comparto di cui all'ad. 46 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle
eventuali prescrizioni grafiche (sagoma, allineamenti ecc.), normative e
con i valori parametrici definiti dal P.R.G..
Sia nel caso di P.E.C, che di comparto la convenzione essenzialmente prevedere gli elementi di cui all'art. 45 della L.R. 56/77 e successive
modifiche ed integrazioni.