Art. 39 - AREE A VERDE
PRIVATO (VP)
Nelle aree
indicate dal P.R.G.C. con destinazione a verde privato fatto obbligo di prowedere alla salvaguardia del fabbricato
patrizio principale secondo i tipi di intervento
individuate per le aree "RR" e al mantenimento e alla formazione del
verde per giardino e parco privato.
L'individuazione nel P.R.G.C. delle
aree a verde privato tende a tutelare aree esistenti ed aventi caratteristiche
che rientrano tra quelle di cui al 7° comma lettera a) art. 13 L.R. 56/77 e s.
m. e i..
Le aree a verde
privato individuate dallo Strumento Urbanistico Generale sono identificabili ai sensi del comma
lettera a) art. 13 L.R. 05.12.77 n. 56 e s.m. e i..
Viene fatto divieto di alterazione in particolare
alle connotazioni naturali e paesaggistiche
di tali aree, che non possono subire modifiche sia dello stato superficiale
(derivati da scavi, rilevati, ecc.), sia attraverso il taglio o la
modificazione di colture arboree esistenti.
Gli
alberi, di particolare pregio ambientale, esistenti non possono essere
abbattuti o indeboliti se non per risanamento ecologico, e previo conseguimento
di motivata autorizzazione da parte del Comune, a norma dell'art. 56 della L.R.
56/77.
Per gli
interventi interessati rimpianto edilizio esistente si rinvia alle prescrizioni
dell'articolo relativo
alle aree di ristrutturazione e riordino (RR).