Art. 39 - AREE A VERDE PRIVATO (VP)

Nelle aree indicate dal P.R.G.C. con destinazione a verde privato fatto obbligo di prowedere alla salvaguardia del fabbricato patrizio principale secondo i tipi di intervento individuate per le aree "RR" e al mantenimento e alla formazione del verde per giardino e parco privato.

L'individuazione nel P.R.G.C. delle aree a verde privato tende a tutelare aree esistenti ed aventi caratteristiche che rientrano tra quelle di cui al 7° comma lettera a) art. 13 L.R. 56/77 e s. m. e i..

Le aree a verde privato individuate dallo Strumento Urbanistico Generale sono identificabili ai sensi del comma lettera a) art. 13 L.R. 05.12.77 n. 56 e s.m. e i..

Viene fatto divieto di alterazione in particolare alle connotazioni naturali e paesaggistiche di tali aree, che non possono subire modifiche sia dello stato superficiale (derivati da scavi, rilevati, ecc.), sia attraverso il taglio o la modificazione di colture arboree esistenti.

Gli alberi, di particolare pregio ambientale, esistenti non possono essere abbattuti o indeboliti se non per risanamento ecologico, e previo conseguimento di motivata autorizzazione da parte del Comune, a norma dell'art. 56 della L.R. 56/77.

Per gli interventi interessati rimpianto edilizio esistente si rinvia alle prescrizioni dell'articolo relativo alle aree di ristrutturazione e riordino (RR).