Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI EDIFICABILITA'
Oltre a quelle definite
dalla cartografia e dalle schede illustrative delle prescrizioni normative
(allegate alle presenti Norme d'Attuazione) sono condizioni generali di
edificabilità:
a) l'esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847 (impregiudicata
l'applicazione dei contributi di cui alla Legge 28,01.1977 n. 10, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 10, 19 comma della Legge 06.08.1967
n. 765) o la revisione dell'attuazione di tali opere da parte del Comune nel quadro dei propri programmi d'intervento, o
l'impegno da parte degli interessati all'edificazione
di procedere all'esecuzione delle medesime contemporaneamente alla utilizzazione
delle costruzioni oggetto della concessione.
b) il congruo accesso da strada
pubblica o gravata da uso pubblico. I criteri per la valutazione di tale congruità sono stabiliti dall'Amministrazione
Comunale in funzione dello stato di attuazione delle urbanizzazioni
previste dal P.R.G.C.
c) la
disponibilità o realizzabilità dei servizi ed infrastrutture previsti per le
singole aree di
P.R.G.C.
In via
generale le succitate condizioni generali d'insediamento non si applicano agli
interventi di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia.