Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI EDIFICABILITA'

Oltre a quelle definite dalla cartografia e dalle schede illustrative delle prescrizioni normative (allegate alle presenti Norme d'Attuazione) sono condizioni generali di edificabilità:

a) l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847 (impregiudicata l'applicazione dei contributi di cui alla Legge 28,01.1977 n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, 19 comma della Legge 06.08.1967 n. 765) o la revisione dell'attuazione di tali opere da parte del Comune nel quadro dei propri programmi d'intervento, o l'impegno da parte degli interessati all'edificazione di procedere all'esecuzione delle medesime contemporaneamente alla utilizzazione delle costruzioni oggetto della concessione.

b) il congruo accesso da strada pubblica o gravata da uso pubblico. I criteri per la valutazione di tale congruità sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in funzione dello stato di attuazione delle urbanizzazioni previste dal P.R.G.C.

c) la disponibilità o realizzabilità dei servizi ed infrastrutture previsti per le singole aree di P.R.G.C.

In via generale le succitate condizioni generali d'insediamento non si applicano agli interventi di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia.