Art. 41 - AREE ED ATTREZZATURE PRODUTTIVE ED ASSIMILATE - CATEGORIE E/O SOTTOCLASSI DI INTERVENTO

Per gli immobili destinati dal P.R.G.C. ad attività produttive ed assimilate sono qui di seguito indicate le funzioni e le destinazioni d'uso ammissibili.

Dette specificazioni potranno subire lievi modificazioni in relazione alle documentate caratteristiche delle attività da insediare o delle riconversioni di produzione da effettuare purché non vengano previste modifiche dimensionali dei parametri urbanistico-edilizi delle tabelle di sintesi, permettendosi quindi, per le singole funzioni sotto elencate, lievi scostamenti per non più dei 10% della superficie utile complessiva sempreché il nuovo riparto venga ritenuto congruo dalla C.I.E. con la classe di destinazione. Modifiche del riparto superiori a detto limite sono demandate alla preventiva formazione di S.U.E..

Il P.R.G.C. individua e perimetra le aree destinate alle attività produttive e commerciali esistenti nel comune o al trasferimento o ampliamento di unità locali operanti nel Comune di Sciolze o in altri comuni. Tali aree sono adibite ai seguenti usi:

a)attività produttive artigianali e/o industriali artigianato di servizio e di produzione, immagazzinaggio e commercio di beni prodotti dalle unità produttive o ad essi integrativi, attività commerciali e paracommerciali.

b)  spazi per l'amministrazione aziendale in misura non superiore a mq 0,2 ogni mq di S.U.L. destinata alle attività di cui in a).

c) spazi per la custodia degli stabilimenti per abitazione come sotto meglio specificato.

d)  servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione eio funzionali agli impianti.

e)impianti sportivi di integrazione.

Per detti impianti specificatamente richiesta l'unitarietà aziendale, non ammettendosi di massima frazionamento degli immobili e scorporo delle attività se non attraverso la formazione di S.U.E.. Eventuali modifiche di settore, ramo, classe e di attività come definiti dall'ISTAT sono subordinate ad autorizzazione.

Nelle aree per impianti produttivi l'edificazione dovrà awenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:

le altezze ed il rapporto di copertura non dovranno superare i valori definiti nelle tabelle di sintesi;

sarà ammesso per ogni azienda insediata un alloggio per il titolare dell'azienda e/o alloggio per il custode per un totale massimo del 10% della superficie utile lorda di pavimento con un minimo di 80 mq netti e un massimo comunque di 250 mq netti (calcolata secondo le norme della Legge 392 del 27.07.1978).

Il minimo di 80 mq concesso anche alle industrie comprese tra 500 mq minimi e 800 mq.

Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'intero impianto; l'esistenza, o la nuova esecuzione di tali opere condizionata al rilascio dell'autorizzazione alla usabilità degli impianti.

La strumentazione urbanistica esecutiva sulle aree di espansione produttiva adiacenti la strada provinciale prevedere ai lati della stessa la realizzazione di una viabilità di smistamento destinata a smistare il traffico verso l'area produttiva.