Art.
41 - AREE ED ATTREZZATURE PRODUTTIVE ED ASSIMILATE - CATEGORIE E/O SOTTOCLASSI DI INTERVENTO
Per gli immobili destinati dal
P.R.G.C. ad attività produttive ed assimilate sono qui di seguito indicate le
funzioni e le destinazioni d'uso ammissibili.
Dette specificazioni
potranno subire lievi modificazioni in relazione alle documentate caratteristiche delle attività da insediare o delle
riconversioni di produzione da effettuare purché non vengano previste
modifiche dimensionali dei parametri urbanistico-edilizi delle tabelle di
sintesi, permettendosi quindi, per le singole funzioni sotto elencate, lievi scostamenti per non più dei 10% della superficie
utile complessiva sempreché il nuovo riparto venga ritenuto congruo
dalla C.I.E. con la classe di destinazione.
Modifiche del riparto superiori a detto limite sono demandate alla preventiva
formazione di S.U.E..
Il
P.R.G.C. individua e perimetra le aree destinate alle attività produttive e
commerciali esistenti
nel comune o al trasferimento o ampliamento di unità locali operanti nel Comune
di Sciolze o in altri comuni. Tali aree sono adibite ai seguenti usi:
a)attività produttive artigianali e/o
industriali artigianato di servizio e di produzione, immagazzinaggio e
commercio di beni prodotti dalle unità produttive o ad essi integrativi,
attività commerciali e paracommerciali.
b)
spazi
per l'amministrazione aziendale in misura non superiore a mq 0,2 ogni mq di
S.U.L. destinata alle attività di cui in a).
c)
spazi
per la custodia degli stabilimenti per abitazione come sotto meglio
specificato.
d)
servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie
per gli addetti alla produzione eio funzionali agli impianti.
e)impianti sportivi di integrazione.
Per
detti impianti specificatamente richiesta l'unitarietà aziendale, non
ammettendosi di massima
frazionamento degli immobili e scorporo delle attività se non attraverso la
formazione di S.U.E.. Eventuali modifiche di settore, ramo, classe e di
attività come definiti dall'ISTAT sono subordinate ad autorizzazione.
Nelle
aree per impianti produttivi l'edificazione dovrà awenire nel rispetto delle
seguenti indicazioni:
le altezze ed il rapporto di
copertura non dovranno superare i valori definiti nelle tabelle di sintesi;
sarà ammesso per ogni
azienda insediata un alloggio per il titolare dell'azienda e/o alloggio per il custode per un totale massimo del
10% della superficie utile lorda di pavimento con un minimo di 80 mq
netti e un massimo comunque di 250 mq netti (calcolata secondo le norme della
Legge 392 del 27.07.1978).
Il minimo di 80 mq concesso anche
alle industrie comprese tra 500 mq minimi e 800 mq.
Negli
elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie
al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in
riferimento all'intero impianto;
l'esistenza, o la nuova esecuzione di tali opere condizionata al rilascio
dell'autorizzazione alla usabilità degli impianti.
La strumentazione
urbanistica esecutiva sulle aree di espansione produttiva adiacenti la strada
provinciale prevedere ai lati della stessa la realizzazione di una viabilità di
smistamento destinata a smistare il traffico verso l'area produttiva.