Art. 42 - CLASSI DI INTERVENTO NELLE AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI

Alla destinazione d'uso produttiva delle aree corrispondono, a prescindere dalla specifica categoria o sottoclasse di destinazione, le seguenti classi di intervento: - Impianti produttivi e/o commerciali esistenti e confermati (lE)

- Aree compromesse per attività produttive e/o commerciali di nuovo impianto (IN)

Le classi di intervento disciplinano i requisiti generali e particolari degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per l'attuazione delle specifiche destinazioni d'uso previste.

1.IMPIANTI ESISTENTI CONFERMATI (1E)

Il P.R.G.C. individua nelle zone con sigla IE le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale e di ristorazione e alberghiera compromessa da impianti esistenti in cui la dotazione infrastrutturale delle stessa è inadeguata.

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi per il mantenimento, la trasformazione e/o l'ampliamento degli stessi sino al massimo del 20% purché siano rispettati i parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle tabelle di sintesi allegate. Per interventi maggiori (utilizzando i parametri della singola area normativa) si far ricorso allo strumento urbanistico esecutivo owero alla concessione edilizia convenzionata ex art. 49 L.R. 56/77 e s.m. e i.: detti interventi sono subordinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed alla formazione di quelle secondarie nella misura prevista dall'art. 21, 1° comma punto 2, della L.R, 56/77 per gli insediamenti di cui alla lettera o) del successivo art. 26 della medesima legge.

2.   AREE COMPROMESSE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E/0 COMMERCIALI DI NUOVO IMPIANTO (IN)

Tale classificazione comprende aree per lo più inedificate, ancorché nel contesto edificato, ove l'utilizzo edificatorio subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G. o degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.

L'utilizzo edificatorio, parametricamente definito nelle tabelle di sintesi allegate alla presenti norme, subordinato alla formazione di S.U.E., salvo quanto qui sotto ulteriormente specificato.

Il P.R.G.C. individua con la sigla IN le aree (ancorché comprendenti impianti produttivi esistenti corrispondenti), in quanto a caratteristiche insediative e necessità

di infrastrutturazione, a quanto indicato alla lett. b) del 1° comma dell'art. 26 della L.R. 56/77.

Nelle aree di nuovo impianto e di completamento infrastrutturale da attrezzare, sono compresi insediamenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati nuovi lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi.

In tali aree le nuove previsioni del P.R.G.C. si attuano, per il nuovo impianto ed li completamento e salvo quanto appresso disposto con concessione convenzionata o con strumenti urbanistici esecutivi secondo le procedure ed i criteri enunciati nelle presenti Norme di Attuazione ed in base ai parametri edilizi ed urbanistici contenuti nelle tabelle di sintesi allegate alle presenti norme; deve in ogni caso essere rispettato il Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le fasce di rispetto dalle strade provinciali e comunali.

La dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi stabilita ai sensi del punto 2 del 1° comma dell'art. 21 L.R. 56/77 nella misura del 20% della superficie territoriale. Tale superficie può essere reperita tanto all'interno delle aree di pertinenza degli insediamenti come in quelle specificatamente destinate nell'ambito dei comprensori industriali di appartenenza eio come meglio definito con il Comune.

La dotazione di aree per attrezzature al servizio di insediamenti direzionali e commerciali dovrà rispettare i disposti del comma 1, punto 3) dell'art. 21,LR. 56/77.Per le attività commerciali al dettaglio dovranno inoltre essere rispettati i disposti del comma 2 dell'art. 21 e dei commi 6,7,8,9,10,11 dell' art. 26, L.R. 56/77 e s.m.i. Sia per gli insediamenti produttivi, sia per quelli commerciali, le aree a servizi pubblici prescritte (per parcheggi e verde) dovranno essere interamente realizzate nell'ambito dell'area IN interessata all'intervento.

Per gli impianti esistenti alla data di adozione del progetto di P.R.G.C. ammesso senza ricorso alla formazione di S.U.E., l'ampliamento una tantum della Superficie Coperta esistente nella misura massima del 20% per non più di mq 500 complessivi purché il rapporto di copertura finale non ecceda il 50% della superficie fondiaria in proprietà risultante all'epoca di entrata in vigore dei P.R.G.C..

Prescrizioni specifiche per l'area IN2: l'area lN2 è attuabile mediante P.E.C. unitario o al più suddiviso in due sub-ambiti equivalenti; in ogni caso l'accessibilità all'intera area dovrà essere garantita mediante un unico raccordo realizzato sulla viabilità comunale escludendo accessi diretti sulla strada provinciale n°98.

Rispetto a tutta la viabilità esterna all'area, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a mt. 15, salvo maggiori disposizioni del Nuovo Codice della Strada, per gli insediamenti fuori dai centri abitati.

Prescrizioni specifiche per l'area IN3: la convenzione dovrà prevedere un unico accesso sulla strada provinciale realizzato secondo i criteri di cui all'art. 28 della L.R. 56177 e d'intesa con l'Ente di gestione della strada nonché gli arretramenti previsti per gli insediamenti fuori dai centri abitati del Nuovo Codice della Strada.