Art. 42 - CLASSI DI
INTERVENTO NELLE AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI
Alla
destinazione d'uso produttiva delle aree corrispondono, a prescindere dalla specifica categoria
o sottoclasse di destinazione, le seguenti classi di intervento: - Impianti produttivi e/o
commerciali esistenti e confermati (lE)
- Aree compromesse per
attività produttive e/o commerciali di nuovo impianto (IN)
Le classi di intervento
disciplinano i requisiti generali e particolari degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per
l'attuazione delle specifiche destinazioni d'uso previste.
1.IMPIANTI ESISTENTI CONFERMATI (1E)
Il
P.R.G.C. individua nelle zone con sigla IE le aree a destinazione industriale,
artigianale, commerciale e di ristorazione e alberghiera compromessa da
impianti esistenti in cui la dotazione infrastrutturale delle stessa è
inadeguata.
Sugli edifici esistenti sono ammessi gli
interventi per il mantenimento, la trasformazione
e/o l'ampliamento degli stessi sino al massimo del 20% purché siano rispettati
i parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle tabelle di sintesi allegate.
Per interventi maggiori (utilizzando i
parametri della singola area normativa) si far ricorso allo strumento
urbanistico esecutivo owero alla concessione edilizia convenzionata ex art. 49
L.R. 56/77 e s.m. e i.: detti interventi sono subordinati alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria ed alla formazione di quelle secondarie
nella misura prevista dall'art. 21, 1°
comma punto 2, della L.R, 56/77 per gli insediamenti di cui alla lettera
o) del successivo art. 26 della medesima legge.
2.
AREE
COMPROMESSE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E/0 COMMERCIALI DI NUOVO IMPIANTO (IN)
Tale
classificazione comprende aree per lo più inedificate, ancorché nel contesto edificato, ove l'utilizzo edificatorio subordinato
alla realizzazione di un nuovo impianto
infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.
o degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.
L'utilizzo
edificatorio, parametricamente definito nelle tabelle di sintesi allegate alla
presenti norme, subordinato alla formazione di S.U.E., salvo quanto qui sotto
ulteriormente specificato.
Il P.R.G.C. individua con la sigla IN le aree
(ancorché comprendenti impianti produttivi
esistenti corrispondenti), in quanto a caratteristiche insediative e necessità
di infrastrutturazione, a
quanto indicato alla lett. b) del 1° comma dell'art. 26 della L.R. 56/77.
Nelle aree di nuovo impianto e di completamento
infrastrutturale da attrezzare, sono compresi insediamenti da mantenere,
ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera
area di pertinenza e di quella circostante della viabilità interna ed
esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati nuovi lotti per insediamenti
industriali o artigianali aggiuntivi.
In tali aree le nuove previsioni del P.R.G.C. si attuano,
per il nuovo impianto ed li completamento e salvo quanto appresso disposto con
concessione convenzionata o con strumenti urbanistici esecutivi secondo le
procedure ed i criteri enunciati nelle presenti Norme di
Attuazione ed in base ai parametri edilizi ed urbanistici contenuti nelle tabelle di sintesi allegate alle presenti
norme; deve in ogni caso essere rispettato il Nuovo Codice della Strada
per quanto riguarda le fasce di rispetto dalle strade provinciali e comunali.
La dotazione di aree per attrezzature al servizio degli
insediamenti produttivi stabilita ai sensi del punto 2 del 1° comma dell'art. 21 L.R.
56/77 nella misura del 20% della superficie
territoriale. Tale superficie può essere reperita tanto all'interno delle aree
di pertinenza degli insediamenti come in quelle specificatamente destinate
nell'ambito dei comprensori industriali di appartenenza eio come meglio
definito con il Comune.
La dotazione di aree per
attrezzature al servizio di insediamenti direzionali e commerciali dovrà
rispettare i disposti del comma 1, punto 3) dell'art. 21,LR. 56/77.Per le
attività commerciali al dettaglio dovranno inoltre essere rispettati i disposti
del comma 2 dell'art. 21 e dei commi 6,7,8,9,10,11 dell' art. 26, L.R. 56/77 e
s.m.i. Sia per gli insediamenti produttivi, sia per quelli commerciali, le aree
a servizi pubblici prescritte (per parcheggi e verde) dovranno essere
interamente realizzate nell'ambito dell'area IN interessata all'intervento.
Per gli impianti esistenti alla data di adozione del
progetto di P.R.G.C. ammesso senza ricorso alla formazione di S.U.E.,
l'ampliamento una tantum della Superficie Coperta esistente nella misura
massima del 20% per non più di mq 500 complessivi purché il rapporto di copertura
finale non ecceda il 50% della superficie fondiaria in proprietà risultante
all'epoca di entrata in vigore dei P.R.G.C..
Prescrizioni specifiche per l'area IN2: l'area lN2 è
attuabile mediante P.E.C. unitario o al più suddiviso in due sub-ambiti equivalenti;
in ogni caso l'accessibilità all'intera area dovrà essere garantita mediante un
unico raccordo realizzato sulla viabilità comunale escludendo accessi diretti
sulla strada provinciale n°98.
Rispetto a tutta la viabilità esterna all'area, dovrà
essere mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a mt. 15, salvo maggiori
disposizioni del Nuovo Codice della Strada, per gli insediamenti fuori dai
centri abitati.
Prescrizioni specifiche per l'area IN3: la
convenzione dovrà prevedere un unico accesso sulla strada provinciale
realizzato secondo i criteri di cui all'art. 28 della L.R. 56177 e d'intesa con
l'Ente di gestione della strada nonché gli arretramenti previsti per gli
insediamenti fuori dai centri abitati del Nuovo Codice della Strada.