Art. 43 - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (EP)

Nelle aree destinate ad uso agricolo gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole. Sono pertanto ammessi:

a)  interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché la manutenzione ordinaria e straordinaria;

b)  la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture per l'agricoltura quali stalle, silos, serre.

Non è ammessa, in particolare, la costruzione di edifici per immagazzinamento e la trasformazione di prodotti agricoli non provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi dell'azienda richiedente, ne' di attrezzature per l'allevamento industriale.

Nell'eventuale costruzione di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: le stalle debbono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi in misura radiale non inferiore a mt 50, analogamente nel caso di porcili;

le concimale, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materiale di rifiuto debbono essere posti lontano da serbatoi di acqua potabile non meno di ml 50 e di mi 25 dalle abitazioni.

Non si potranno eseguire costruzioni di qualunque tipo nelle aree di protezione degli acquedotti o nelle fasce di rispetto definite in cartografia.

Sul patrimonio edilizio esistente non destinato al servizio dell'agricoltura sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a) del 1° comma, ed alla lettera b) limitatamente ad edifici unibifamiliari, e in riferimento alle necessità familiari.

Le concessioni alla edificazione di nuove aziende agricole costituite dai fabbricati, attrezzature ed infrastrutture di cui alla lettera c) del 1° comma nonché le costruzioni destinate ad abitazione possono essere ottenute esclusivamente dai seguenti soggetti, singoli od associati:

a)     agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;

b)     ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo;

Sono ammesse le attività di carattere pararurale consistenti nella gestione di aziende agrituristiche (nei limiti della relativa Legge Regionale) e le attività esistenti al momento dell'adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. (quali ad esempio legati all'attività ippica all'aria aperta).

Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole e' subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

a)       il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

b)     le classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18° comma dell'articolo 25 della L.R. 56/77 nel testo coordinato del B.U.R. 31.01.1985;

b)  il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al comma del succitato articolo 25;

c)   le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

L'atto e' trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.

Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso il rilascio della concessione per volumetrie residenziali per le nuove aziende agricole non potrà essere disgiunta dall'esistenza documentata di volumi agricoli tecnici o dalla contestuale richiesta di tali volumi (stalle, fienili, ecc.).

Per quanto non specificato nelle presenti norme si farà esplicito riferimento a quanto definito nell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni. Le aree, o parte di esse, che ricadessero in classe geologica III sono gravate dal vincolo di inedificabilità.ln tali aree sono comunque previste talune tipologie di intervento nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Circolare P.G.R. del 8.05.1996 n.7/LAP.