Art. 43 - AREE AGRICOLE
PRODUTTIVE (EP)
Nelle aree
destinate ad uso agricolo gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e
l'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole.
Sono pertanto ammessi:
a)
interventi
di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché la manutenzione ordinaria
e straordinaria;
b)
la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture per l'agricoltura
quali stalle, silos, serre.
Non è ammessa, in particolare, la
costruzione di edifici per immagazzinamento e la trasformazione di prodotti
agricoli non provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi dell'azienda
richiedente, ne' di attrezzature per l'allevamento industriale.
Nell'eventuale
costruzione di nuove stalle ci si dovrà
attenere alle seguenti prescrizioni: le stalle debbono essere indipendenti da
edifici abitabili e distare da questi in misura radiale non inferiore a mt 50, analogamente nel caso
di porcili;
le concimale, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in
genere tutti i depositi di materiale di rifiuto debbono essere posti lontano da serbatoi di acqua
potabile non meno di ml 50 e di mi 25 dalle abitazioni.
Non si potranno eseguire
costruzioni di qualunque tipo nelle aree di protezione degli acquedotti o nelle
fasce di rispetto definite in cartografia.
Sul
patrimonio edilizio esistente non destinato al servizio dell'agricoltura sono
ammessi gli interventi di cui alla
lettera a) del 1° comma, ed alla lettera b) limitatamente ad edifici
unibifamiliari, e in riferimento alle necessità familiari.
Le
concessioni alla edificazione di nuove aziende agricole costituite dai
fabbricati, attrezzature ed infrastrutture di cui alla lettera c) del 1° comma
nonché le costruzioni destinate ad
abitazione possono essere ottenute esclusivamente dai seguenti soggetti, singoli
od associati:
a) agli imprenditori agricoli ai sensi
delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12
maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b)
ai
proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli
imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi addetti alla
conduzione del fondo;
Sono
ammesse le attività di carattere pararurale consistenti nella gestione di
aziende agrituristiche (nei limiti della
relativa Legge Regionale) e le attività esistenti al momento
dell'adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. (quali ad esempio legati
all'attività ippica all'aria aperta).
Il rilascio
della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole e'
subordinato alla
presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:
a) il mantenimento della destinazione
dell'immobile a servizio dell'attività agricola;
b)
le
classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18° comma
dell'articolo 25 della L.R. 56/77 nel testo coordinato del B.U.R. 31.01.1985;
b)
il
vincolo del trasferimento di cubatura di cui al comma del succitato articolo
25;
c)
le
sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.
L'atto
e' trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario
su registri della proprietà immobiliare.
Non sono
soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f)
dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.
E' consentito il
mutamento di destinazione d'uso previa domanda e con il pagamento degli oneri
relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza
maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla
legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
In
ogni caso il rilascio della concessione per volumetrie residenziali per le
nuove aziende agricole non potrà essere disgiunta dall'esistenza documentata di
volumi agricoli
tecnici o dalla contestuale richiesta di tali volumi (stalle, fienili, ecc.).
Per
quanto non specificato nelle presenti norme si farà esplicito riferimento a
quanto definito nell'art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed
integrazioni. Le aree, o parte di esse, che
ricadessero in classe geologica III sono gravate dal vincolo di
inedificabilità.ln tali aree sono comunque previste talune tipologie di
intervento nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Circolare P.G.R.
del 8.05.1996 n.7/LAP.