Art. 44 - CALCOLO DEL
VOLUME DELLE COSTRUZIONI ABITATIVE NELLA ZONA RURALE
Gli
indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non
possono superare i seguenti limiti:
a)
terreni
a colture protette in serre fisse:mc 0,06 per mq.
b)
terreni a colture
orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq.
c)
terreni a colture
legnose specializzate: mc 0,03 per mq.
d)
terreni a seminativo
ed a prato: mc 0,02 per mq.
e)
terreni
a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc
0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda;
f)
terreni
a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per
abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.
In ogni
caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel
complesso superare un volume di 1500 mc.
Entro i
limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui
alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35.
Gli indici
di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto od in progetto.
Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione
della relativa densità fondiaria sonno
verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano
variante al Piano Regolatore.
La volumetria residenziale di tipo
agricolo ammessa si calcola moltiplicando l'indice di fabbricabilità per
l'intera proprietà fondiaria, anche non accorpata. E' in facoltà del
richiedente di utilizzare tale volumetria in un unico lotto purché sul medesimo
non si superi la densità fondiaria di mc/mq 0,50.
Le attrezzature relative all'attività agricola non si
calcolano nel volume emergente.
Ai fini
della definizione del volume edificabile è ammessa l'utilizzazione di tutti gli
appezzamenti componenti l'azienda, anche non
contigui, sempreché la superficie senza soluzione di continuità su cui
ricade la costruzione costituisca almeno il 20% dell'intera superficie utilizzata; non e' ammesso il trasferimento
della cubatura propria dei terreni di cui alla lettera a) e b) del
presente 1° comma.
Nelle aree destinate ad uso
agricolo non sono ammesse, attività estrattive, di cava o torbiera
Ai
fini delle norme urbanistiche vigenti, il volume delle
case di abitazione nelle aree "EP" (rurali) verrà determinata
dalla massa emergente fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo
piano abitativo.
Quando l'edificio abbia il piano
terra o seminterrato, in tutto od in parte destinato ad uso diverso dall'abitazione, il volume si determinerà moltiplicando la
superficie lorda dei piani abitabili
(all'esterno delle membrature perimetrali, esclusi i balconi, le scale ed i
terrazzini), per la loro luce libera più lo spessore degli orizzontamenti
(solaio più pavimento) escluso il solaio di copertura.
Quando
l'orizzontamento portante il primo piano fuori terra poggi su massicciata di
fondazione sopraelevata dal piano naturale del terreno esterno all'edificio, si
assume che il suo spessore sia di 30 centimetri.
Il volume
del piano terreno e seminterrato, destinato ad uso diverso dall'abitazione, entrerà - per la parte fuori terra - nel computo
del volume abitativo fino a concorrenza del 30% di questo ultimo,
determinato come sopra; l'eventuale volume non abitativo eccedente il 30% sarà
considerato pertinente alle attrezzature agricole.
Gli interventi dovranno uniformarsi in modo
critico ed attento alle tradizioni costruttive locali, alla tipologia ed
all'ambiente circostante adottando soluzioni, materiali e colori che vi si
accostino con estrema sobrietà ed uniformità.
In particolare per quanto riguarda i criteri i
materiali ed i particolari costruttivi relativi a tali interventi si specificano
i seguenti indirizzi:
a) Murature esterne.
Le
murature a faccia a vista, se di particolare pregio ambientale ed
architettonico, devono essere conservate nel loro aspetto originario.
Qualora
si rendano necessarie operazioni di consolidamento e risanamento (in presenza di leganti terrosi o che comunque non
offrono sufficienti garanzie di solidità ed impermeabilizzazione), si
procederà alla ripulitura ed alla stilatura dei giunti con idonei leganti,
avendo cura di intervenire lasciando scoperto il massimo possibile della
struttura originaria,
Per le
murature già originariamente rinzaffate o dove, per motivi particolari di consolidamento e risanamento sia necessario
procedere alla ripulitura della muratura e successivo rinzaffo, questo deve essere eseguito con tecnica ed
impiego di leganti simili a quelli
tradizionali e lasciato al naturale, ovvero rinzaffato con intonaco rustico. La
successiva tinteggiatura dovrà essere eseguita con tinta a calce o ai silicati
di calce con esclusione di intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi tipo.
b)
Struttura e
sporgenze del tetto.
La
struttura del tetto, particolarmente per le porzioni sporgenti all'infuori dei
muri perimetrali, deve essere realizzata
riprendendo i modelli originari in travi e listelli di legno, trattati
al naturale anche non squadrati.
c)
Manti di copertura.
Nei
rifacimenti del manto di copertura dovrà essere impiegato il materiale tradizionale costituito da coppi
alla piemontese.
d)
Aperture.
Le
aperture esistenti quanto più possibile si devono conservare nella loro forma e
posizione originaria da cui derivano interessanti e validi risultati di
composizione formale, conseguenti per la maggior parte da effetti di
asimmetria.
Nel caso in cui sia necessario aumentare la
superficie finestrata, anziché intervenire ampliando quelle esistenti,
si possono prevedere nuove aperture, purché risultino organicamente integrabili
sul piano di facciata con le vecchie.
Ove
esistenti, o ritenuto necessario al posto dei riquadri di legno, potranno
essere eseguite attorno alle aperture fasce intonacate ed imbiancate di
larghezza di circa 15-20 cm.
Nel caso in
cui esistano architravi, stipiti in vista o elementi decorativi, questi dovranno essere conservati
possibile o ripresi con gli stessi materiali.
e)Serramenti.
I serramenti devono essere
realizzati in legno, trattati al naturale con vernice impregnante ed eventualmente scurente ed il loro disegno deve essere
improntato a semplicità secondo i modelli locali.