Art. 45 - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE CONDIZIONATE (EC) ED AREE BOSCHIVE (EB)

Sono quelle aree aventi un certo interesse ambientale, che si intendono salvaguardare da ulteriori compromissioni. Queste aree sono classificate ai sensi dell'art. 24, 1° comma, punto 3), della L.R. 56/77, e sono inedificabili ai sensi del 7° comma, lett. a), art. 13 della stessa L.R. 56/77.

In esse, senza averne preventivamente conseguito la concessione o l'autorizzazione, non si può dare luogo a disboscamenti con taglio di alberi per qualsivoglia impiego, ne' all'accumulo di materiali, né all'apertura di cave o di discariche.

In esse, è ammesso lo svolgimento dell'attività produttiva agricola, silvo -pastorale e agroturistica: eventuali interventi edilizi, finalizzati alla costruzione di edifici e strutture per la conduzione dei fondi (con i medesimi parametri delle zone EP) saranno preventivamente vagliati dalla C.I.E. per il rispetto dei caratteri tipologico-ambientali della zona, riservandosi la C.I.E. di imporre specifiche prescrizioni di carattere estetico e tipologico per un idoneo inserimento ambientale.

Le aree EB, essendo aree di tutela ambientale, assolvendo a funzione di salubrità ambientale e/o di difesa dei terreni, sono gravate da un vincolo di inedificabilità come specificato dall'art. 30 della L R. 56/77.

In questa zona il P.R.G.C., intende inoltre tutelare la duplice esigenza di perseguire un'azione di recupero dell'esistente situazione rispetto alle prescrizioni di zona e di tutela dei beni economici rappresentanti dall'esistente patrimonio edilizio parzialmente in disuso.

Sui fabbricati esistenti pertanto consentito operare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione nell'ottica delle prescrizioni precedentemente indicate per le aree CS.

La C.I.E. ed il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno valutare gli interventi sotto il profilo della tutela ambientale al fine di conservare all'edificio le originarie caratteristiche.

Gli interventi suddetti, sono ammessi anche per quegli edifici non in conformità con le destinazioni d'uso prescritte per la zona; e' consentito il mutamento di destinazione in favore della residenza, pure in assenza dei presupposti relativi alle opere di urbanizzazione.