Art.
45 - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE CONDIZIONATE (EC) ED AREE BOSCHIVE (EB)
Sono quelle aree aventi un certo interesse
ambientale, che si intendono salvaguardare da ulteriori compromissioni. Queste aree sono classificate ai sensi
dell'art. 24, 1° comma, punto 3), della L.R. 56/77,
e sono inedificabili ai sensi del 7° comma, lett. a), art. 13 della stessa L.R.
56/77.
In esse, senza
averne preventivamente conseguito la concessione o l'autorizzazione, non si può dare luogo a disboscamenti con taglio
di alberi per qualsivoglia impiego, ne' all'accumulo di materiali, né
all'apertura di cave o di discariche.
In esse, è
ammesso lo svolgimento dell'attività produttiva agricola, silvo -pastorale e
agroturistica: eventuali interventi edilizi, finalizzati alla costruzione di
edifici e strutture per la conduzione dei fondi (con i medesimi parametri delle
zone EP) saranno preventivamente vagliati dalla C.I.E. per il rispetto dei
caratteri tipologico-ambientali della zona,
riservandosi la C.I.E. di imporre specifiche prescrizioni di carattere estetico
e tipologico per un idoneo inserimento ambientale.
Le aree EB,
essendo aree di tutela ambientale, assolvendo a funzione di salubrità ambientale e/o di difesa dei terreni, sono
gravate da un vincolo di inedificabilità come specificato dall'art. 30
della L R. 56/77.
In questa zona il P.R.G.C., intende
inoltre tutelare la duplice esigenza di perseguire un'azione di recupero dell'esistente situazione rispetto alle
prescrizioni di zona e di tutela dei
beni economici rappresentanti dall'esistente patrimonio edilizio parzialmente in
disuso.
Sui fabbricati esistenti pertanto consentito
operare interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione nell'ottica delle prescrizioni
precedentemente indicate per le aree CS.
La C.I.E.
ed il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno valutare gli
interventi sotto il profilo della tutela ambientale al fine di conservare
all'edificio le originarie caratteristiche.
Gli interventi suddetti, sono
ammessi anche per quegli edifici non in conformità con le destinazioni d'uso
prescritte per la zona; e' consentito il mutamento di destinazione in favore della residenza, pure in assenza dei
presupposti relativi alle opere di urbanizzazione.