Art.
46 - AREE AGRICOLE DI CORNICE DELL'ABITATO (EV)
Esse sono inedificabili a tutti gli
effetti, ivi comprese le infrastrutture per l'agricoltura non direttamente
connesse alla irrigazione dei fondi.
In
esse e' ammesso unicamente Io svolgimento dell'attivitā produttiva agricola o
silvopastorale lo stato dei luoghi e' immodificabile, se non per quanto
dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione.