Art. 46 - AREE AGRICOLE DI CORNICE DELL'ABITATO (EV)

Esse sono inedificabili a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastrutture per l'agricoltura non direttamente connesse alla irrigazione dei fondi.

In esse e' ammesso unicamente Io svolgimento dell'attivitā produttiva agricola o silvo­pastorale lo stato dei luoghi e' immodificabile, se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione.