Art. 47 - EDIFICI ESISTENTI IN AREE
AGRICOLE E NON AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO E/0 DOCUMENTARIO
Gli
edifici rurali abbandonati e le case sparse, gli edifici adibiti ad usi
extra-agricoli, possono essere riadattati
anche se non in conformitā con le destinazioni in atto all'adozione del P.R.G.C., ed a condizione che si
prestino ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di tipo A nei limiti
di cui alle tabelle allegate, per le aree agricole alle seguenti condizioni:
- la
trasformazione d'uso a fini residenziali, č consentita sia per migliorare lo
standard abitativo in atto attraverso il reperimento di servizi igienici, volumi
tecnici, sia per il recupero
ed il riuso dell'esistente;
- č ammissibile recuperare le
porzioni rustiche costituenti unico corpo con l'edificio principale per predisporre spazi per servizi
igienico-sanitari o per impianti tecnologici all'interno degli edifici.
La C.I.E. ed il Sindaco,
nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno valutare l'intervento anche sotto il profilo della tutela
ambientale, al fine di conservare all'edificio le originarie
caratteristiche.