Art. 47 - EDIFICI ESISTENTI IN AREE AGRICOLE E NON AVENTI VALORE STORICO-ARTISTICO E/0 DOCUMENTARIO

Gli edifici rurali abbandonati e le case sparse, gli edifici adibiti ad usi extra-agricoli, possono essere riadattati anche se non in conformitā con le destinazioni in atto all'adozione del P.R.G.C., ed a condizione che si prestino ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di tipo A nei limiti di cui alle tabelle allegate, per le aree agricole alle seguenti condizioni:

-     la trasformazione d'uso a fini residenziali, č consentita sia per migliorare lo standard abitativo in atto attraverso il reperimento di servizi igienici, volumi tecnici, sia per il recupero ed il riuso dell'esistente;

-     č ammissibile recuperare le porzioni rustiche costituenti unico corpo con l'edificio principale per predisporre spazi per servizi igienico-sanitari o per impianti tecnologici all'interno degli edifici.

La C.I.E. ed il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno valutare l'intervento anche sotto il profilo della tutela ambientale, al fine di conservare all'edificio le originarie caratteristiche.