Art. 47 bis - NUCLEI RURALI (NR)

Tali nuclei comprendono gli agglomerati rurali e gli edifici rurali delle frazioni in cui prevalente la tipologia costruttiva di tipo agricolo anche se riconvertita ad uso civile con annesse infrastrutture per attività agricole.

Il P.R.G.C. salvaguarda l'entità produttiva di tali aree favorendo la conservazione, ed il risanamento del patrimonio edilizio e la ristrutturazione dei complessi rurali esistenti. La destinazione d'uso impropria degli immobili ricadenti in tali aree, complementare e di supporto all'attività che si svolge nelle aree agricole produttive.

La concessione per interventi di nuova costruzione residenziale può essere rilasciata unicamente ai soggetti di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153.

Il rapporto di copertura sul fondo asservito alle costruzioni, con qualche destinazione specifica, non essere superiore ad 1/3, l'indice fondiario massimo residenziale non potrà superare il valore di 0,40 mc/mq e l'altezza degli edifici a destinazione residenziale in m 7,50.

La tipologia edilizia dovrà inserirsi armoniosamente con l'ambiente rurale.

Ai proprietari consentito operare sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione con ampliamento per adeguamento igienico-sanitario sino ad un massimo del 20% della superficie lorda di pavimento: è altresì ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti sempre che il volume dell'edificio previsto nella ricostruzione non sia superiore al volume abitabile dell'edificio soggetto a demolizione.

L'ampliamento della perimetrazione del fabbricato consentito quando si renda necessario per dotare l'edificio di impianto igienico-sanitario costituito da locale bagno o gabinetto, cucina, scale, o da locale per l'installazione di impianto termico con le caratteristiche di sicurezza prevista dalle vigenti leggi in materia.

Ogni tipo di intervento, compreso l'ampliamento, dovrà essere effettuato tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti.

L'ampliamento della volumetria in elevazione consentito quando si tratti di adeguare le altezze dei piani esistenti a quelle minime previste dalla Legge a condizione che:

-          l'altezza dell'ultimo piano da sopraelevare non superi la soglia minima stabilita dalle norme igieniche;

-          le altezze dei piani inferiori non vengano sopraelevate se non per essere adeguate anch'esse alla soglia minima.

La soprelevazione così risultante dovrà essere effettuata tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti.

Gli interventi suddetti, sono ammessi anche per quegli edifici non in conformità con le destinazioni d'uso prescritte per la zona; è consentito il mutamento di destinazione in favore della residenza, pure in assenza dei presupposti relativi alle opre di urbanizzazione.

Nelle aree NR esiste sempre la possibilità di ampliamenti in misura del 20% della superficie utile esistente anche modificando la perimetrazione del fabbricato.

Nei nuclei rurali segnalati nel P,T.C. (Tetti Gravaglia NR3 e Tetti Sacchero NR 10) sono prioritari gli interventi edilizi tendenti al riusoirecupero dei fabbricati esistenti ( ex rurali e non) rispetto alla costruzione di nuovi volumi.