Art. 47 bis - NUCLEI
RURALI (NR)
Tali
nuclei comprendono gli agglomerati rurali e gli edifici rurali delle frazioni
in cui prevalente la tipologia costruttiva
di tipo agricolo anche se riconvertita ad uso civile con annesse
infrastrutture per attività agricole.
Il P.R.G.C. salvaguarda l'entità produttiva di
tali aree favorendo la conservazione, ed il risanamento del patrimonio edilizio e la ristrutturazione dei complessi
rurali esistenti. La destinazione d'uso impropria degli immobili
ricadenti in tali aree, complementare e di supporto all'attività che si svolge
nelle aree agricole produttive.
La concessione per interventi di
nuova costruzione residenziale può essere rilasciata unicamente ai soggetti di
cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153.
Il rapporto di copertura sul fondo
asservito alle costruzioni, con qualche destinazione specifica, non essere superiore ad 1/3, l'indice fondiario massimo
residenziale non potrà superare il
valore di 0,40 mc/mq e l'altezza degli edifici a destinazione residenziale
in m 7,50.
La tipologia edilizia
dovrà inserirsi armoniosamente con l'ambiente rurale.
Ai
proprietari consentito operare sugli edifici esistenti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo,
ristrutturazione con ampliamento per adeguamento igienico-sanitario sino ad un
massimo del 20% della superficie lorda di pavimento:
è altresì ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti sempre che il volume dell'edificio previsto nella
ricostruzione non sia superiore al volume abitabile dell'edificio
soggetto a demolizione.
L'ampliamento della perimetrazione del fabbricato
consentito quando si renda necessario per dotare l'edificio di impianto
igienico-sanitario costituito da locale bagno o gabinetto, cucina, scale, o da
locale per l'installazione di impianto termico con le caratteristiche di sicurezza
prevista dalle vigenti leggi in materia.
Ogni tipo di intervento, compreso l'ampliamento, dovrà
essere effettuato tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali
preesistenti.
L'ampliamento della volumetria in elevazione
consentito quando si tratti di adeguare le altezze dei piani esistenti a
quelle minime previste dalla Legge a condizione che:
-
l'altezza dell'ultimo piano da sopraelevare non superi
la soglia minima stabilita dalle norme igieniche;
-
le altezze dei piani inferiori non vengano sopraelevate
se non per essere adeguate anch'esse alla soglia minima.
La soprelevazione così risultante dovrà essere
effettuata tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche
tradizionali preesistenti.
Gli
interventi suddetti, sono ammessi anche per quegli edifici non in conformità
con le destinazioni
d'uso prescritte per la zona; è consentito il mutamento di destinazione in favore della residenza, pure in assenza dei
presupposti relativi alle opre di urbanizzazione.
Nelle
aree NR esiste sempre la possibilità di ampliamenti in misura del 20% della
superficie utile esistente anche modificando la perimetrazione del fabbricato.
Nei
nuclei rurali segnalati nel P,T.C. (Tetti Gravaglia NR3 e Tetti Sacchero NR 10)
sono prioritari gli interventi edilizi tendenti al riusoirecupero dei
fabbricati esistenti ( ex rurali e non) rispetto alla costruzione di nuovi volumi.