Art. 48 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED ACCESSIBILITA' E FASCE DI RISPETTO

Il P.R.G.C. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed accessibilità veicolare e/o pedonale, esistente ed in progetto.

Tali tracciati in progetto possono subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G.C., in sede di progettazione esecutiva o in sede di strumenti urbanistici esecutivi, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate.

Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprio delle aree contigue non destinate alla viabilità: le fasce di rispetto seguono il nastro viario indicato nel P.R.G.C..

Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G.C. a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari nonché ai percorsi pedonali; nelle aree riservate ad attività agricola e nelle aree di tutela ambientale negli interventi di nuova edificazione devono essere rispettati gli arretramenti minimi dai cigli stradali comunali e provinciali disposti dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92 e D.L. 360/93) e relativo Regolamento (D.P.R. 495/92 e D.P.R. 147/93) ove non topograficamente definiti dal P.R.G.C,.

I nuovi accessi alle strade provinciali, per i tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati, devono awenire solo a mezzo di derivazioni adeguatamente attrezzate come previsto dall'art. 28 della L.R. 56/77 e s.m. e i..

Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.C., le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni, conservate allo stato di natura o coltivate.

Si intendono qui richiamati i disposti dell'art. 29 della L,R. 56/77 ed in particolare quelli del terzo comma che specifica la possibilità di organizzare nell'ambito delle fasce di rispetto attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.