Art. 48 - AREE
DESTINATE ALLA VIABILITA' ED ACCESSIBILITA' E FASCE DI RISPETTO
Il P.R.G.C. indica nelle tavole
alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed accessibilità veicolare
e/o pedonale, esistente ed in progetto.
Tali
tracciati in progetto possono subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G.C., in sede di progettazione
esecutiva o in sede di strumenti urbanistici esecutivi, all'interno
dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate.
Le
aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma,
in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono
la destinazione e le caratteristiche di intervento proprio delle aree contigue
non destinate alla viabilità: le fasce di rispetto seguono il nastro viario
indicato nel P.R.G.C..
Nella
realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti
dovranno essere completamente eseguiti ivi
comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste. Non
sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G.C. a protezione dei nastri e
degli incroci stradali veicolari nonché
ai percorsi pedonali; nelle aree riservate ad attività agricola e nelle aree di
tutela ambientale negli interventi di nuova edificazione devono essere
rispettati gli arretramenti minimi dai cigli stradali comunali e provinciali
disposti dal Nuovo Codice della Strada (D.L.
285/92 e D.L. 360/93) e relativo Regolamento (D.P.R. 495/92 e D.P.R.
147/93) ove non topograficamente definiti dal P.R.G.C,.
I nuovi accessi alle strade provinciali, per i
tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati,
devono awenire solo a mezzo di derivazioni adeguatamente attrezzate come
previsto dall'art. 28 della L.R. 56/77 e s.m. e i..
Fatte
salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.C., le fasce di rispetto di cui
ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni,
conservate allo stato di natura o coltivate.
Si intendono qui richiamati i disposti dell'art. 29
della L,R. 56/77 ed in particolare quelli
del terzo comma che specifica la possibilità di organizzare nell'ambito delle fasce di rispetto attrezzature sportive collegate
con i corsi e specchi d'acqua principali.